117. Non sarà ammessa alcuna sostituzione o coadjutoria colla speranza della successione, dovendo sempre essere nella scelta dei ministri ecclesiastici una pienissima libertà.
118. Se alcuno per malattia o per l'età o per qualunque altra giusta cagione non potrà più servire alla chiesa, quando la cagione sia permanente, sarà sostituito un altro da chi spetta, lasciando all'impotente benefiziato il titolo e il congruo sostentamento: se la cagione sarà passeggera, quando sia necessario, sarà supplito in qualche maniera, di commissione del vescovo.
119. Quanto ai benefizj di padronato laico, Noi vogliamo che sieno soggetti alle istesse leggi, escluso ciò che interessa il diritto dei patroni.
120. Gradiremmo per altro che i patroni si prestassero a qualche conveniente concordato, per cui, rintegrati in quei temporali diritti ed interessi che potessero avere sul patronato, restasse poi il rimanente al servizio libero della chiesa. Quando qualche patrono si presterà a quell'accomodamento, i vescovi unitamente al patrono ne fisseranno la condizioni per farne in seguito a Noi la proposizione.
121. Questo concordato dovrà però farsi assolutamente quando il benefizio di padronato non darà al benefiziato la congrua sussistenza.
122. Attesi gli sconcerti, i partiti, le simonie che troppo spesso nascono nella collazione di benefizj di data di popolo, e corrispondendo ai desiderj concordi dei nostri arcivescovi e vescovi, aboliamo tutte affatto simili date o nomine, volendo che tutte le parrocchie o cure siano conferite liberamente dai vescovi secondo le forme canoniche e secondo gli ordini veglianti in Toscana, derogando a quest'effetto a tutti gli usi e consuetudini in contrario, e lusingandoci che la prudenza e la vigilanza de vescovi potrà meglio provvedere allo spirituale e temporale vantaggio dei popoli alla loro cura affidati, giacchè i popoli stessi, oltre al non potere avere le necessarie cognizioni, possono troppo facilmente lasciarsi prevenire da mire o interessi particolari.
§ IX. — Sponsali e Matrimonj.
123. Niuna cosa interessa maggiormente la società e lo Stato che il contratto del matrimonio. La pace e la prosperità delle famiglie, la educazione dei figli costituiscono il vero fondamento della pubblica felicità perchè formano i sudditi tranquilli, i cittadini fedeli, gli uomini onesti. Ma d'ordinario non si ottiene nè l'uno nè l'altro fino quando nel matrimonio non si ascolta che la passione, il trasporto, il capriccio. Il divino nostro Redentore, nell'aggiungere la grazia del sacramento al contratto, non solo volle darci una pruova della immensa sua carità, ma volle ancora ammonirci dell'importanza di questo contratto e della difficoltà di bene adempirne i doveri.
Nel conferire però agli sposi la celeste sua grazia, non mutò il sistema della società, nè la natura del contratto, nè arrestò l'influenza che egli ha sulla felicità dello Stato. Il civile contratto restò sempre subordinato alle leggi della società, e il sacramento sempre soggetto all'autorità della Chiesa. Tutti i sovrani si credettero sempre in diritto di regolare e dirigere quello che riguarda il primo, come debitori del buon ordine e della tranquillità dei principati.
124. L'assemblea degli arcivescovi e vescovi del nostro dominio volendo animarci a provvedere ad alcuni inconvenienti, ci rammentò i sovrani nostri diritti sul contratto del matrimonio, che noi non distinguiamo dai precisi nostri doveri. Noi dunque, lasciando alla spirituale autorità della Chiesa quello che riguarda il sacramento, intorno a cui incarichiamo i vescovi d'invigilare attentamente perchè siano esattamente osservate le leggi canoniche, daremo alcune necessarie provvidenze per quello che è di competenza della nostra dignità.