125. Attesi gl'inconvenienti che nascono dalla frequenza delle promesse di matrimonio, alle quali s'induce facilmente la gioventù più per un effetto di passione passeggera che per una ponderata determinazione, vogliamo che in tutti i tribunali del Granducato, ai quali appartiene la cognizione di simili cause, sia negata ogni azione a dette promesse, o sia sponsali per verba de futuro, ma sia soltanto ammessa per il rifacimento di danni e spese.

126. I matrimonj segreti, resi troppo frequenti, non servono che a fomentare il vizio e lo scandalo e a far nascere delle dissensioni nelle famiglie. Restano perciò da qui avanti assolutamente proibiti, dovendosi celebrare tutti pubblicamente colle solite denunzie e formalità. Il matrimonio è un contratto e un sacramento solenne e grande, a cui nessuno dee essere ammesso se non con piena cognizione di causa e di sua spontanea volontà, e di cui nessuno dee arrossire se è fatto come conviene; e che non deve permettersi quando si faccia in maniera da doverne arrossire.

127. Volendo ancora mettere riparo ai matrimonj fatti tumultuariamente e per sorpresa, i quali dovrebbero piuttosto considerarsi come attentati contro il buon ordine pubblico che come contratti legittimi, ordiniamo che in questa parte siano di cognizione dei tribunali criminali, e soggetti a quelle pene, che, secondo le circostanze dei casi, le leggi prescrivono contro le violenze.

128. Quanto ai vaghi, approviamo la determinazione dell'Assemblea, che i parrochi non procedano mai alle denunzie senza la licenza del respettivo nostro regio giusdicente, che si darà tutta la premura di prendere le dovute informazioni intorno allo stato e alla condizione di coloro che si presenteranno per celebrare il matrimonio.

129. Quello però che esige un più efficace rimedio sembra essere la soverchia estensione di alcuni impedimenti, che senza alcun vero vantaggio alla Chiesa, non fanno che arrecare grave inquietudine allo Stato.

La necessità e l'uso di dispensare come per regola da alcuni impedimenti è una dimostrazione che la proibizione divenne inutile. Una legge da cui è dispensato chi vuole, e tutte le volte che vuole, in sostanza non opera alcuno effetto reale. La supplica e lo sborso della somma richiesta formano da molti anni tutta la ragione della dispensa. Interessa troppo lo Stato che la dispensa non si accordi se non vi è giusto motivo; e se vi è giusto motivo interessa parimente lo Stato che siano sgravati i sudditi da questo peso, pagato ad una Corte straniera.

Considerando Noi dunque questi inconvenienti, ed esaminato maturamente quello che poteva convenire al vantaggio dei nostri amatissimi sudditi, abbiamo risoluto di fissare nel contratto del matrimonio un sistema più spedito e più giusto, che favorisca quanto è possibile la libertà dei matrimonj senza favorire una irragionevole licenza.

Quindi facendo uso della incontrastabile nostra sovrana autorità [Son notevoli queste ripetute asserzioni della propria sovranità, quando appunto vien usata in materie incompetenti], vogliamo che gl'impedimenti di pubblica onestà e della cognazione spirituale non ostino in alcuna maniera alla validità del contratto matrimoniale, che da qui avanti non saranno più considerati come irritanti detto contratto, nè potranno pregiudicarvi per qualunque riguardo.

130. Vogliamo egualmente che l'impedimento non meno dell'affinità che della cognazione proveniente da qualunque lecita o illecita congiunzione, sia ristretto al quarto grado a forma della computazione civile, o sia al secondo a forma della computazione canonica.

131. I contratti di matrimonio celebrati secondo questa nostra ordinazione saranno riconosciuti per validi in tutto il Granducato, e ci lusinghiamo che i vescovi si faranno un dovere di secondare le sovrane nostre determinazioni per quello che riguarda il sacramento, intorno a cui ne lasciamo ad essi il pensiero.