132. Reso in tal maniera valido il contratto senza ulteriore bisogno di dispensa nei casi accennati, quando concorrano le altre condizioni necessarie, non potranno i parrochi negare a simili contraenti la benedizione o sia il sacramento.

133. Non trascureranno poi in queste occasioni, secondo l'avvertimento lodevole del Rituale romano, di dare brevi e giudiziose istruzioni intorno alla santità di questo sacramento, ai doveri dello stato matrimoniale e alle disposizioni colle quali deve abbracciarsi.

134. Quando i contraenti mancassero di tali cognizioni, e singolarmente quando ignorassero gli elementi della dottrina cristiana che sono a tutti i fedeli necessari, non si ammetteranno in alcuna maniera al sacramento.

§ X. — Giuramenti.

135. Il giuramento è un atto dei più grandi e solenni dell'augusta nostra religione, e non dee usarsi giammai senza un sommo riguardo e timore. Non abbiamo mai potuto considerare senza un gravissimo rincrescimento l'abuso introdotto da lungo tempo, per cui è divenuto insensibilmente come una formalità forense, che si esige senza necessità e si presta senza riflessione, e quindi espone un gran numero di fedeli o poco religiosi o ignoranti allo spergiuro e alla profanazione del nome venerabile dell'Altissimo.

Volendo dunque rimediare ad un male sì detestabile che porta seco le conseguenze più pericolose allo Stato e alla Chiesa, ordiniamo che siano aboliti tutti affatto i giuramenti che si esigono nei tribunali e nelle curie tanto ecclesiastiche quanto secolari; siccome quelli ancora che si prestano nell'atto dell'ammissione alle cariche, uffizi, università, benefizi e in qualunque atto curiale, compresi ancora i giuramenti suppletorj nelle cause matrimoniali, nelle fedi dello stato libero ecc.

136. S'intendano parimente vietati tutti i giuramenti che si prestavano nei privati o pubblici contratti, nelle promesse ed in qualunque altra sponsione o trattato, in cui fosse introdotto l'uso del giuramento o potesse introdursi in avvenire.

137. Per le istesse ragioni e per altre gravissime sarà assolutamente proibito a tutti gli eletti vescovi del nostro dominio, prima o dopo della loro consacrazione, prestare alcun giuramento a chicchessia, anche al sommo pontefice, e singolarmente quello che si è introdotto negli ultimi tempi dalla curia romana, non solo come contenente espressioni poco decorose al loro grado, e pregiudiciali all'originaria autorità dei vescovi, ma eziandio come lesive dei sovrani nostri diritti e capaci di seminare dissensioni, discordie sospetti.

138. Potranno quindi i vescovi del nostro dominio eletti o da eleggersi in avvenire, promettere al papa, come successore nel primato di san Pietro, la obbedienza canonica, a cui sono egualmente tenuti anche senza promessa; ma verrà considerata come una trasgressione di questa nostra sovrana determinazione qualunque altra promessa o giuramento introdotto per il passato, o che potesse novamente introdursi.

139. Nel caso di trasgressione saranno considerati come incapaci di alcun benefizio in Toscana, e si passerà immediatamente alla elezione di un altro soggetto, considerandosi come decaduto dal diritto di qualunque preventiva nomina ed elezione.