§ XI. — Regolari e Monache.
140. I Regolari non furono ammessi nel clero se non in quanto si credettero utili a cooperare alla santificazione dei prossimi, dipendentemente dai parrochi [Potrebbe dimostrarsi che v'erano monaci prima che parroci]. Il sacerdozio di cui furono nei secoli a noi più vicini rivestiti non potè avere altro oggetto. Tutti i privilegi usi ed esenzioni che gli dispensano da questo dovere saranno considerati come nulli ed abusivi.
Perchè però il servizio che prestar dovranno alle cure produca il desiderato vantaggio, Noi ordiniamo quanto in appresso.
141. I vescovi proporranno il più presto che loro sia possibile una nota del numero dei conventi e degl'individui che credono utili alla loro diocesi tra quelli Ordini che da Noi si stabilirà di conservare.
142. Saranno però esclusi da questo numero tutti i forestieri non naturalizzati, i quali non dovranno più tollerarsi in Toscana.
143. Tutti i Regolari che avranno fatto i loro corsi di studio fuori di Toscana o saranno ammessi alla vestizione o agli ordini, o ai concorsi fuori di Toscana, saranno considerati assolutamente come forestieri e quindi parimente esclusi.
144. Nessuno potrà vestire l'abito regolare di qualunque Ordine sia, prima degli anni ventuno, nè potrà professare prima dei trenta.
145. Essi dipenderanno totalmente dai vescovi diocesani negli studj e nelle ordinazioni come i chierici secolari, ferma stante la dottrina di sant'Agostino e il metodo di cui si è parlato di sopra.
146. I vescovi o in persona o per mezzo di delegati visiteranno frequentemente i loro conventi e s'informeranno esattamente dei loro costumi e dei loro studj.
147. Quando saranno chiamati dai parrochi in servizio delle parrocchie non potranno esentarsi per qualunque motivo dalle domestiche loro osservanze, dovendo precedere il servizio generale del popolo alle private loro regole.