148. Nel tempo delle funzioni parrocchiali, i Regolari dovranno sempre tener chiuse le porte delle loro chiese, nè potranno fare alcuna funzione, sia in città, sia in campagna.

149. I Regolari non potranno mai predicare al popolo anche nelle loro chiese, senza mostrare le loro prediche al vescovo o al parroco, nella cui parrocchia volessero predicare; esclusi però i panegirici, quali debbono essere affatto aboliti, giacchè l'abuso gli ha resi una vana pompa di eloquenza ed un ozioso pascolo di vanità.

150. Potranno fare le feste dei santi del loro ordine, ma non mai nei giorni festivi d'intero precetto.

151. Non saranno mai in alcun caso destinati per confessori di monache anche del loro Ordine.

152. Non eserciteranno cura di anime, se non quelle che si credesse opportuno per ora di lasciare annesse al loro convento.

153. Se fossero richiesti per altre cure, potranno accettare, purchè siano prima dai vescovi secolarizzati, previo il nostro assenso.

154. Quanto agli educatori, che sono presso alcuni Ordini regolari, avendo conosciuto per esperienza che sono piuttosto una specie di noviziato che un vero educatorio; e dall'altra parte non esser verosimile che persone ritirate dalla società e dal mondo per professione possano educare utilmente i giovani alla società di cui per istituto debbono ignorarne affatto le usanze, vogliamo che siano tutti affatto aboliti. Le regole per ben vivere al mondo non si possono facilmente apprendere da chi, dovendo essere staccato dal mondo, è nella felice necessità d'ignorarne i pericoli, i mali e i rimedj.

155. Non vogliamo però che restino inutili i loro desiderj di prestarsi al vantaggio comune. Daranno quindi una nota di quello che spendevano in questi educatorj, acciocchè possa detta somma essere impiegata, in quella maniera che sarà da Noi determinato, nella educazione della gioventù, fissando, per quanto sarà possibile, in tutte le comunità abili maestri, che attendano ad istruirla nelle lettere e nella religione.

156. Invigileranno i vescovi che i Regolari siano restituiti alla più esatta osservanza. Non permetteranno loro di andar soli, nè di pernottare fuori del convento per verun titolo. Che se in qualche caso o per assistere ai malati o per viaggio o per villeggiatura o altra necessità dovranno pernottare fuori del convento, debbono ottenere in iscritto la licenza del loro superiore, ed in questa dovrà essere espresso il tempo e il luogo per cui sarà concessa; e i vescovi invigileranno perchè i respettivi superiori non ne abusino.

157. Finalmente non si ammetteranno in Toscana dispense o privilegi di qualunque sorta che ottenessero i Regolari da Roma per esenzioni, ranghi, titoli nell'Ordine loro, ma tutti dovranno seguitare le proprie costituzioni, e nel caso che convenisse per alcuno individuo qualche esenzione o dispensa, potrà il vescovo diocesano esaminarne i motivi ed accordarla.