158. Le monache, quanto alle funzioni ecclesiastiche, osserveranno l'istesse regole.
159. Dipenderanno in tutto dagli ordinarj, nè potranno avere per superiore o confessore alcun regolare anche del loro Ordine.
160. Nelle loro chiese non si farà alcuna predica o istruzione se non a porte chiuse nel tempo delle funzioni parrocchiali.
161. Non potranno vestir l'abito monacale, se non compiti gli anni ventiquattro, nè faranno voti perpetui fino agli anni quaranta, volendo Noi che in ciò sia pienamente rinnovata la disciplina degli antichi canoni. Se vorranno fare alcun voto prima di questo tempo, non potrà essere che d'anno in anno.
162. Nei monasteri non si ammetteranno ragazze in educazione.
163. Finalmente i vescovi avranno tutta la premura di destinare per direttori o confessori di monasteri uomini di provata virtù.
164. Sopratutto però i vescovi saranno discretamente facili ad accordare alle monache la permissione di portarsi nelle case dei loro parenti, o in villa a mutare aria, o di assentarsi dal monastero per qualunque altro ragionevole motivo e per tempo discreto, assicurandosi però della onestà e illibatezza di coloro, ai quali saranno raccomandate nell'assenza.
165. Riguardo alle doti, vestizioni, regali, esame di vocazione, vita comune ecc., vogliamo che restino pienamente in vigore gli ordini finora emanati che non sono contrarj a queste nostre sovrane determinazioni.
§ XII. — Tribunale della Nunziatura.
166. Avendo Noi risoluto che i vescovi rientrino nell'esercizio dei loro originarj diritti, come esige il bene dei nostri amatissimi sudditi e come era di nostro dovere, il tribunale della Nunziatura che in Toscana esercitava quei diritti che l'abuso avea impedito finora ai vescovi di esercitare, viene ad essere affatto inutile.