La religione, il buon ordine, la tranquillità dello Stato, tutti esigono dalla nostra sovrana vigilanza che niente possa disturbare il sistema attuale, che la più seria ponderazione preceduta da una lunga esperienza ci ha determinato a fissare. Se i vescovi esercitano per se stessi tutto il pastorale ministero e la giurisdizione accordata loro da Cristo, ogni altro tribunale o ministro, è gravoso e non può che alterare la semplicità dei giudizj.

Adunque vogliamo resti interamente ed in tutta la sua estensione abolito e soppresso il detto tribunale della Nunziatura in Toscana, e cessi qualunque giurisdizione che vi esercitava il Nunzio sul clero tanto secolare che regolare.

167. Che il Nunzio pontificio venga a tutti gli effetti considerato unicamente come ambasciatore della Corte di Roma e per i soli affari secolari della medesima, e gli si debbano le sole distinzioni e diritti competenti a tal carattere.

168. Gli cesseranno parimente tutti gli altri privilegi, esenzioni, prerogative, e specialmente qualunque giurisdizione spirituale e facoltà di dare dispense e qualunque autorità sopra i vescovi e regolari in Toscana, ai quali tutti resta vietato per conseguenza il ricorrervi.

169. Nè gli competerà facoltà o dritto alcuno anche sopra i nazionali abitanti in Toscana, estraneo alla qualità di ambasciatore della Corte di Roma, come non compete a qualunque altro ministro estero anche sopra i nazionali.

170. Finalmente le cause tutte che si agitavano nel Tribunale della Nunziatura apparterranno e si devolveranno agli ordinarj del Granducato, come debbono appartenere secondo gli antichi canoni e la costituzione della Chiesa.

171. Che se alcuna volta nascerà qualche caso che spetti al primato, di cui è rivestito il romano pontefice, quando si eleggesse trattarlo per mezzo del nunzio o ambasciatore pontificio, sarà considerato in simili affari come un incaricato straordinario unicamente, non come ordinario ministro della Corte di Roma.

172. Essendo nostra assoluta volontà che si restituisca, per quanto si può, la ecclesiastica disciplina che la venerabile antichità ha consacrato, senz'aver riguardo alle politiche innovazioni di tempi oscuri, l'ordine e il sistema da osservarsi in tutte le cause sarà quello che prescrivono i sacri canoni. In prima istanza la cognizione di tutte le cause puramente spirituali spetterà al rispettivo arcivescovo o vescovo diocesano. Dalle sentenze dei vescovi si darà luogo all'appello ai respettivi arcivescovi metropolitani; da questi al Concilio provinciale, la pratica del quale procureremo con tutta la premura che sia restituita. Dalla sentenza di alcuno dei tre arcivescovi del nostro dominio si darà appello agli altri due arcivescovi in prima istanza, da essi al Concilio provinciale.

173. In questa disposizione è nostra volontà che restino comprese tutte quelle cause di qualunque natura come sopra, che si portavano a Roma, o che venivano delegate ai giudici sinodali, e che spetteranno agli ordinari secondo il sistema fissato.

174. Nel modo di procedere gli arcivescovi e vescovi si uniformeranno esattamente agli ordini veglianti. Seguono norme particolari.