§ XIII. — Giunta ecclesiastica.

178. Alla uniformità degli studj e alla purità della dottrina che tanto è necessaria alla stabilità della religione ed alla felicità dello Stato, pare che possa dirsi abbastanza provveduto colle massime e leggi e determinazioni disegnate finora; ma il vantaggio non sarebbe permanente se non vi fosse altresì un tribunale destinato ad invigilare per la esatta osservanza delle medesime. La natura di tutte le umane ordinazioni, e molto più l'esperienza ci ammaestrano, che sempre e quasi insensibilmente si declina dalle più savie provvidenze, se non vi è chi richiami l'uomo di tanto in tanto alla regola e alla legge. Le nostre premure per la uniformità forse dopo breve giro di anni rimarrebbero infruttuose se non vi fosse chi, continuamente costituito come nel centro, vegliasse ad arrestare gli abusi e le trascuratezze che potessero nascere.

Per ovviare a questi inconvenienti, Noi abbiamo risoluto di stabilire in Firenze una Giunta ecclesiastica o sia tribunale regio censorio, composto di tre soggetti da nominarsi da Noi, che si raduneranno regolarmente due volte la settimana per invigilare e provvedere all'esatta osservanza di quanto è stabilito nella presente legge.

179. E perchè in ogni deliberazione si proceda colla maggiore cautela, ai tre soggetti componenti la detta Giunta regio-ecclesiastica saranno uniti, e da Noi nominati, tre teologi, due dei quali almeno dovranno sempre assistere alle sessioni secondo le istruzioni più dettagliate che ci riserviamo di dare ai membri di detto tribunale intorno a tutte le facoltà ed incombenze che saranno ad esso da noi confidate [Bastava ciò per trarre ogni decisione ai magistrati regj].

180. Importa ancora estremamente che non si spargano pel Granducato libri perniciosi che inspirino la irreligione o la sedizione o la diffidenza verso le più utili provvidenze. Non possiamo ricordare senza rincrescimento grandissimo come, da qualche tempo, per opera di persone inquiete ed animate dallo spirito di ambizione, personalità e vendetta, si procura in tutte le maniere di seminare la disunione, lo spirito di partito, l'odio, l'intolleranza, e sotto il manto di falso zelo ed apparente pietà con massime maligne si fa valere il pretesto di religione per illudere gli spiriti deboli ed ignoranti.

Abbiamo già preso qualche provvidenza intorno a ciò col nostro editto del settembre, proibendo in tutto il Granducato alcuni libri e fogli periodici che s'introducono da qualche tempo, che non hanno altro oggetto che turbare la pubblica tranquillità e rovesciare la religione confondendo la disciplina col domma, e spargendo colle più nere calunnie falsi sospetti sopra le persone e le determinazioni più rispettabili.

Ma quel provvisionale rimedio non potrebbe arrestare tutto il male che durerà forse finchè dureranno i privati interessi e le mire segrete di chi cerca nell'illusione del popolo i propri vantaggi.

Se tutti i fedeli potessero essere al caso di conoscere le frodi e la malignità di somiglianti libercoli, non vi sarebbe alcun pericolo. La religione non teme le insidie e le macchine dei suoi nemici; troppo è ferma e sicura contro tutti gli assalti dei male intenzionati. L'esame è la via ordinaria che conduce alla verità, quando siano trattate le materie colla carità, decenza ed onestà cristiana. Ma chi non ha lumi sufficienti corre pericolo di essere ingannato.

Per ovviare pertanto ad un tal pericolo, e per ottenere una stabile pace ed uniformità di sentimenti, che tanto interessa la religione e lo Stato, rinnoviamo tutte le leggi veglianti intorno agli stampatori e libraj, e vogliamo che da qui avanti non si possa introdurre o stampare alcun libro o foglio sotto qualunque titolo e con qualunque data riguardante materie ecclesiastiche, teologiche, morali, ascetiche, giurisdizionali, se prima non sia esaminato, riveduto e sottoscritto almeno da due dei suddetti tre teologi, destinati per consiglieri ed assessori della Giunta ecclesiastica.

181. Senza quest'approvazione, non sarà lecito a qualunque persona di qualsivoglia grado, stato e condizione, di stampare e ristampare qualunque libro o foglio di qualsivoglia titolo o natura che trattasse di simili materie.