E dopo narrato del poco conto che Roma potea fare sull'Austria, soggiunge: «Esulta la santa sede dello spirito di cattolicismo che vede rinascere ed infiammarsi ne' popoli di altre nazioni, e a queste sembra voglia appellarsi, in deficienza di altri mezzi. Il santo padre, tutto fidando per ciò che riguarda gl'interessi temporali nella divina providenza, stretto e vincolato nelle sue attribuzioni spirituali da varj sovrani cattolici non che dagli eterodossi, a ben pochi può rivolgere la sua fiducia, epperò oserei dire che sarà forzato a simpatizzare coi movimenti di quei popoli cattolici, che fossero per adoperarsi in favore della indipendenza della Chiesa». Pag. 423; 25 gennajo 1839.
[530.] Suole dirsi che al 27 aprile 1848 il papa disertò la causa della rivoluzione. Ma fin dal 4 ottobre 1847 annunziando la nomina del patriarca di Gerusalemme, «apertamente e chiaramente dichiarava» le cure e i pensieri suoi essere estranei ad ogni quistione politica, e solo intenti a diffondere la religione e dottrina di Cristo. «Se desideriamo che i principi, stornando da fraudolenti consigli, custodendo la giustizia, e tutelando la libertà della Chiesa, procurino la felicità de' loro popoli, ci duole che alcuni, abusando del nostro nome, osino rifiutar ai principi la sommessione dovuta, ed eccitare contro di essi colpevoli perturbazioni. Che un tal procedere sia contro le nostre intenzioni appare già dall'enciclica del 9 novembre anno passato, ove inculcammo l'obbedienza dovuta alle podestà, dalla quale non può alcuno discostarsi senza peccato, salvo il caso che comandasse cosa opposta alle leggi di Dio e della Chiesa».
[531.] Il Plezza, ministro dell'interno, in una circolare del 1 agosto 1848 rammentava che «se l'Austria prevalesse in Italia, il suo dominio nocerebbe non solo alle libertà nostre, ma la religione cattolica ne soffrirebbe non poco essendo noto che l'Austria fu sempre nemica delle prerogative della santa sede, e intende a diffondere ne' suoi Stati e in quelli su cui ha qualche influenza principj e massime o regole di disciplina e di culto poco ortodosse, e contrarie alla sovranità della Chiesa. Oltre che, se l'imperatore vincesse in Lombardia, egli non si contenterebbe più degli antichi dominj: torrebbe al papa le Legazioni; distruggerebbe la sua indipendenza politica con grave danno della libertà ecclesiastica».
Anche quando fu conquistata la Lombardia, il giugno 1859, il governatore Vigliani vi proclamava che «l'Austria esercitava sulla Chiesa un patrocinio che riusciva ad una vera servitù», mentre «valida guarentigia debbono essere pel clero le tradizioni della real casa di Savoja, la quale in ogni tempo si distinse per illuminata sollecitudine dei più preziosi interessi della religione e della morale». Poi vi facea tener dietro i comandi più dispotici per l'intrinseco e pel modo.
[532.] Giuseppe La Farina, in un articolo sopra l'opera del Boggio Sulla Chiesa e lo Stato, espone tutte quelle libertà ecclesiastiche fremendo, e conchiude: «Gli studj, la stampa, le magistrature, la legge, le relazioni esterne, i diritti de' cittadini, le ragioni del principato civile, tutto era sottoposto a' preti, ed essi sottoposti (!) alla sola Compagnia di Gesù: così in fondo era il generale de' Gesuiti il vero sovrano degli Stati Sardi. Non mai forse in Europa si era veduto un simile spettacolo d'abjezione... soli i preti liberi in un popolo di schiavi... Il Piemonte era uno Stato più teocratico che monarchico: un'anomalia: un anacronismo vivente...»
E poi costoro urlavano quando alcun forestiero sparlasse dell'Italia.
[533.] Più tardi professò che anche tutte le lodi sparnazzate ai principi d'Italia non erano che finzioni e spedienti. Nel 1848 aveva stampato che «Roma moderna può vantarsi del suo Ciciruacchio, come l'antica di Cicerone». Apologia, c. III, p. 354. Quegli Italiani cui aveva aggiudicato il primato del mondo, allora dichiarò «decrepiti, rimbambiti o fanciulli» (Rinnovamento civile, p. 381), e ch'egli faceva il possibile per esser uomo in un secolo di ragazzi (Monitore bibl., n. 28). E ne' suoi scritti trovansi lodate e biasimate le persone stesse, secondo l'occasione o la passione.
[534.] Prémier entretien d'Eudosse et de Cléandre.
[535.] Io lo trovai a Bruxelles quando finiva il suo Primato, e mi chiese schiarimenti e rettificazioni d'una indigesta nota d'illustri italiani viventi che avea ricevuta allora, e che pose nelle ultime pagine. Quando, ripagato egli pure colla solita moneta della popolarità, obblio e vituperj, ne versava sui vecchi suoi amici e su Pio IX, scriveva: «Parria che mi contraddica parlando in tal forma di un pontefice, del quale a principio celebrai il valore: ma io posso far una girata dello sbaglio ai miei onorandi compatrioti: perchè, essendo allora lontano, e non conoscendo altrimenti il nuovo papa, io fui semplice ripetitore in Parigi di quanto si diceva, si scriveva, si acclamava in Roma e per tutta Italia». Rinnovamento, pag. 418.
[536.] A tacere le definizioni precedenti, lo Scavini definisce quod concordata nihil aliud sunt quam conventiones, ac quædam veluti fœdera, contracta inter potestatem civilem et potestatem ecclesiasticam... et partes contrahentes ita obligant, ut eorum violatio sit contra ipsum jus naturale, præcipiens pacta legitime inita semper esse religiose servanda (Theol. mor. univ., tom. I, tract. 2, cap. VII). Il Tonello (Juris eccles. institut., lib. I, c. 13) insegnava pel Piemonte che i concordati tamquam totidem leges ab utraque potestate debent servari. Carlo Emanuele III scriveva a Clemente XI i concordati «essere per legge e per uso di tutte le genti, cosa sacra, e dalla pubblica fede sostenuta; onde violare non si possono». Lettera 14 ottobre 1742. Nei Traités publics de la royale maison de Savoie avec les puissances étrangères (Torino 1846) sono inseriti come vere convenzioni internazionali i concordati del 1741 e del 1750, e le lettere e istruzioni relative: il che tutto prova che son considerati come veri accordi pubblici e obbligatorj bilaterali, e non già provvedimenti di sola opportunità e convenienza. Fossero anche mere convenzioni, vi s'applicherebbe il § 1225 del codice civile: «Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte, e non possono essere rivocate che per un mutuo consenso, e per le cause autorizzate dalla legge: e devono essere eseguite di buona fede».