Dicono che primamente nel 365, per rimeritare quelli di Cere dell’aver ospitato gli Dei nell’invasione gallica, fosse, per così dire, trapiantata la città, creando cittadini romani fuor del territorio di Roma; poi il diritto stesso di cittadini si suddivise e limitò secondo certe gradazioni, determinate dalle circostanze della concessione. I paesi cui fosse largita la cittadinanza romana, chiamavansi municipj; si lasciavano governarsi con leggi proprie e proprj comizj, ma sul modello di Roma; l’ordine dei decurioni vi formava la curia, corrispondente al senato romano; ai consoli equivalevano i duumviri, con giurisdizione in certe cause e fino ad una somma prefissa; il quinquennale, il censore o curatore, il difensore, gli edili, gli attuarj n’erano le varie cariche, colle quali internamente si amministravano a tutto lor senno. Mentre restava membro della propria comunità indipendente, il municipe era anche cittadino di Roma, elettore, eleggibile, avendo una patria di nascita, una di diritto[334]. I municipj optimo jure aveano tutti i diritti e gli obblighi de’ cittadini romani; altri non godeano del suffragio, come i prischi plebei; servivano nelle legioni, ma non poteano arrivare alle dignità. Prezioso diritto ne era il poter ne’ municipj vivere franchi gli esigliati da Roma, talchè uno a Preneste appena o a Tivoli era sicuro dalla pena.
Per quanto variasse la romana costituzione, restò sempre suo cardine che nella sola metropoli si esercitassero i poteri sovrani; comunicavansi ad altri, ma a condizione di usarne soltanto in Roma; nè mai si pensò a raccoglier i voti ne’ paesi, nè a far che mandassero rappresentanti e deputati. Il municipe dunque avea diritto di suffragio e di eleggibilità a Roma, ma purchè vi fosse in persona, ed in quanto trovavasi ascritto ad una tribù. Così Como apparteneva alla Oufentina, Volterra alla Sabatina, Genova e Pisa alla Galleria, Albenga alla Publilia, Vicenza alla Menenia, Altino e Cividale alla Scapzia, Padova alla Fabia, Aquileja alla Velina, Concordia alla Claudia, Este alla Romilia, e via discorrete.
DIRITTO LATINO
Oltre i cittadini adottivi, Roma largheggiò di privilegi coi Latini, che già trovansi sistemati alla foggia di Roma primitiva; onde ai sette colli facevano corona città latine, pari in diritto di suffragio ai Romani. Questo privilegio fu poi esteso ad altre in tutta Italia, ed oltre le città de’ Sabini, Tusculo, Cere, Lanuvio, Aricia, Pedo, Nomento, Acerra, Anagni, Cuma, Priverna, Fundi, Formia, Suessa, Trebula, Arpino, abbracciava pure Circeo e Ardea, Cora e Norba tra i Volsci, Fregelle e Interamna sul Liri, Alba dei Marsi, Lucera e Venosa dell’Apulia, Adria e Fermo nel Piceno, Brindisi e Arimino. Di queste alcune erano socii, datisi senza guerra, o venuti in colonia, e godevano pieni diritti: altre fœderati, ricevuti dopo vinti e a condizione inferiore, non acquistando la podestà patria, nè le nozze alla romana, nè la capacità di testare a pro d’un romano cittadino o di ereditarne, nè l’inviolabilità della persona; talchè rimaneano un di mezzo fra cittadini e forestieri, con divieto di tenere assemblee generali, far guerre, contrarre matrimonio fuori del territorio.
DIRITTO ITALICO
Il gius italico non conferiva privilegio di sorta al cittadino individuo, bensì alla città in complesso attribuiva la proprietà quiritaria del terreno ed il commercio; dal che derivavano l’esenzione da imposta prediale, e la capacità alla mancipazione, all’usucapione, alla vindicazione. Ma se un italico aspirasse a divenire cittadino romano, bisognava passasse pel diritto del Lazio.
Molto variava la condizione delle regioni sottoposte al gius italico. In alcune si mandava ogni anno un prefetto per rendere giustizia o amministrarne gli affari. Le deditizie restavano a discrezione del senato come suddite. Altre aveano titolo di alleate, ma coi guaj delle alleanze coi forti; e per esempio Taranto era libera, ma colla cittadella occupata da una legione, e demolite le mura; Napoli pure, ma nol sentiva che per dover dare navi e soldati. Anzi talvolta mutavano condizione; e Capua da federata divenne per castigo prefettura, indi colonia; Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formio, Piperno, Anagni da municipj si ridussero in colonie, e a volta in prefetture; colonie erano Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Saturnia; prefetture sempre Calatia, Venafro, Alifa, Frusilone, Rieti, Nursia.
Di tali diritti internazionali ci scarseggiano tanto i documenti, che non bene accertiamo a quali condizioni stessero gli Etruschi; ma pare non godessero del diritto latino, bensì di particolari capitolazioni, abbastanza larghe, almeno in quanto concerne la classe dominante dei lucumoni. Il loro ammollimento toglieva di temerli; faceali venerare la conoscenza delle tradizioni religiose; e forse non andrebbe lungi dal vero chi li paragonasse al clero cristiano sotto i Longobardi. Loro legioni non troviamo negli eserciti romani; e i trentaquattromila uomini che essi coi Sabini allestirono contro i Galli nel 528, erano una difesa territoriale. Probabilmente erano privilegiati anche gli Umbri, razza bellicosa, che però non sembra partecipasse alla legione romana.
Fra le città italiche nessuno annoveri le greche, le quali non ottennero mai que’ privilegi; pagavano tributo, non entravano nella legione, bensì poteano servire come ausiliari, e somministravano galee a Roma. Napoli alla greca restava divisa in fratrie, rispondenti alle curie di Roma, e composte originariamente di trenta famiglie attorno al sacello d’un dio o d’un eroe, da cui prendeva nome, onde v’era quella degli Eumelidi, d’Ebone, di Castore, di Cerere, d’Artemisia, di Aristeo. Ogni quinquennio vi si celebravano concorsi di musica e di ginnastica, famosi quanto quelli della Grecia, della quale conservava i costumi, mentre vi diventavano stranieri i vicini. Da federata si mutò poi in colonia, e così Salerno e Nocera.
COLONIE