Inoltre nelle provincie, eccetto la Sardegna, v’aveva alcune città libere; ve n’aveva di immuni da tributo; come v’erano cittadini e liberi e immuni o personalmente o con tutta la schiatta: anzi ai Greci furono restituite perfino le assemblee pubbliche, e l’adoprar giudici di propria nazione, e risolvere le liti colle leggi patrie. Pertanto Roma, se si disanguava colle guerre, presto se ne rifaceva coll’assimilarsi i vinti; questi esistevano per essa, mentre essa colle colonie rifondeva la vita ne’ paesi assoggettati. Col concedere la cittadinanza come liberalità ai più benemeriti e fedeli, preparavasi partitanti nella lontana contrada, e traeva a sè quel che di meglio fosse fuori. Questi aggregati talmente s’identificavano con Roma, che parlando di essa dicevano «Noi, e i padri nostri, e il nostro fondatore Romolo»; al modo che gli Svizzeri del canton Ticino o di Ginevra si dicono figli di Tell. Così Roma compiva un gran passo sociale, qual era il trarre il mondo ad un’unità non prima conosciuta; estendeva il proprio Comune fino ad abbracciare tutto il mondo incivilito; e ne sarebbe divenuta immortale, se l’eccesso delle conquiste non avesse precipitato in lei tanti forestieri, che l’utile pasto riuscì a micidiale replezione.
TRISTA CONDIZIONE DEI VINTI
Quanto all’esterno, mai non erasi più sapientemente applicato il Dividi e impera; giacchè surrogando le città alle nazioni, e creando tanti interessi diversi, s’impediva acquistassero la potenza che deriva dall’unità d’intento; dappertutto rotti que’ vincoli con cui le popolazioni si teneano fra loro, tolte le alleanze, le assemblee, sino il far transazioni commerciali e matrimonj fra esse. La condizione de’ possedimenti era differente anche fra gl’Italiani; e mentre il cittadino poteva divenire proprietario assoluto d’un campo conquistato, un Italiano non n’avea che il possesso precario. Que’ tanti Romani sparsi nelle colonie poteano usurpare il possesso del vicino, e questo non aveva diritto di citarlo ai tribunali di Roma se non per mezzo d’un patrono, il quale troppo facilmente si conniveva al compatrioto.
Gli Italiani (salvo i pochi ch’ebbero lo jus commercii et connubii) non possono ereditare nè comprare da un cittadino romano, nè vendergli se non a rischio e pericolo, e senza che la legge lo sussidii se il cittadino neghi il prezzo, o frodi i patti, o manchi alle scadenze. Altrettanto avviene dal creditore al debitore. Il cittadino, protetto sempre dalla legge e dai tribuni, non potrà essere incarcerato, non battuto, non crocifisso; l’Italiano sì: questo non fruirà d’eguale condizione nell’esercito, ov’è escluso dalla legione, e ammesso solo nella coorte; nelle retribuzioni riceverà quel poco che si vorrà concedergli; il generale può, anche per colpe leggiere, decapitare un prefetto degl’Italiani, e aggiungervi l’ignominia; la bastonatura di questi si fa con altro legno che quel di vite, riservato ai Romani. Nè calza male il paragone di quello stato colle colonie d’America: gli uomini bianchi, gli Europei, vi rappresentano il cittadino romano; i bianchi, non mescolati di sangue africano ma d’altra razza che l’europea, equivalgono al greco, all’italioto, all’etrusco; il mulatto e il negro sono nella degradazione in cui erano tenuti gli stranieri, i Barbari.
La giustizia degli antichi non si fondava sopra basi eterne, quali l’eguaglianza di tutti gli uomini e la paternità dello stesso Dio, ma sui patti reciproci. I membri d’una società aveano franchezza, diritti, onori; gli estranei rimanevano nemici da trattarsi col diritto del più forte; i vinti erano una genìa abbandonata dagli Dei, e perciò inferiore, e destinata a servizio ed utile del vincitore. E ragione e coscienza vedemmo ammutolirsi nelle conquiste; e dacchè non si trattava più di cittadini, anche i magistrati si permettevano ogni abuso ne’ paesi conquistati, anzi talvolta contro gli stessi socj, pei quali la libertà conceduta riusciva di mero nome[340].
Date questi diritti a gente sobria, casalinga, agricola, osservatrice, quantunque cavillosa, della promessa e della stretta parola, e farà sentire una dominazione severa, inumana se volete, pure coscienziata, quando anche la coscienza possa essere erronea. Ma se sottentri un popolo corrotto da improvvise ricchezze, che non farà soffrire a questi medesimi Italiani, che pur godono il titolo di socj, di alleati, fin di liberi? L’anno della sconfitta di Perseo, dalla quale comincia a irrompere la prepotenza pubblica e privata, il console per la prima volta ordinò che gli alleati di Preneste gli uscissero incontro, ed allestissero alloggi e cavalli. Un altro fece sferzare i magistrati d’una città alleata, che non gli aveva apparecchiato abbondanza di viveri. Un mandriano di Venosa, vedendo gli schiavi portare in lettiga un cittadino romano, domanda—Che? è egli morto?» e l’arguzia gli costa la vita sotto le bastonate. Un censore, per adornare un tempio da lui costruito, leva il tetto a quello di Giunone Lucina, il più venerato d’Italia. Venuto il console a Teano, sua moglie desidera lavarsi nel bagno degli uomini; e non essendo questo sgombrato abbastanza sollecitamente, il primario cittadino è fatto snudare e flagellare in pubblica piazza: atterriti quei di Caleno decretano che veruno si accosti ai bagni finchè un magistrato romano si trovi nella città. Per consimile titolo a Ferentino il pretore fece arrestare i questori, uno dei quali fu battuto a verghe, l’altro si sottrasse all’obbrobrio dandosi a precipizio da un’altura[341]. Le api d’un villano molestavano un potente vicino, il quale gliele distrusse; il villano risolse di trasferire altrove i poveri penati,—Ma (diceva) non ho potuto trovare un angolo che non fosse accostato da ricchi e poderosi; non un ricovero contro l’arbitrio e l’oppressione».
LE PROVINCIE
A quanto peggior condizione doveano trovarsi le provincie! Acquistato un paese, Roma lo lasciava alcun tempo governare da principi nazionali od impostigli, finchè lo avesse indocilito al giogo; allora li sbalzava, e riducevalo a provincia: al che pure riusciva l’alleanza contratta con qualche città o Stato libero. La prima sua cura consisteva nel torgli ogni pubblica forza o costituzionale libertà, e singolarmente scomporre quelle confederazioni, che cara le aveano fatto costar la vittoria sopra l’Etruria, la Gallia e la Grecia. Del suolo della provincia l’alto dominio supponeasi spettare al popolo romano; gli abitanti non aveano che l’usufrutto, pagandone tributo, oltre l’imposta personale, e non erano ammessi alla milizia. Un consulto del senato determinava l’ordinamento delle provincie, vario l’una dall’altra, ma tutte in sudditanza assoluta. Il prisco diritto pubblico e civile dovea dar luogo alla legislazione nuova, il potere sovrano ridursi in un magistrato di Roma, cui competevano la giurisdizione, l’amministrazione, e spesso anco il comando militare. Alle città lasciavasi un’amministrazione propria, modellata sugli statuti antichi, ma alle forme democratiche cercavasi surrogare l’aristocrazia.
Conquistata la Sicilia, nè trovando bisogno o convenienza d’unirla alla fortuna di Roma, fu ridotta a provincia, e la prima ordinanza fu data da Marcello dopo l’insurrezione degli schiavi: Rupilio la riformò, e da Cicerone possiamo raccorne l’essenza. Comprendeva diciassette città o popoli tributarj, di cui cioè eransi confiscate le terre, poi restituite ai prischi possessori col peso d’un’annua retribuzione. Ma fedele al sistema di non render eguale a tutti il giogo, il senato lasciò a Messina, Taormina, Noto il diritto d’alleate; altre cinque godeano l’immunità; la restante isola pagava la decima de’ frutti. Le terre del dominio pubblico doveano una tassa, che ciascun lustro prefiggevasi dai censori: quelle soggette a decima la pagavano quale Gerone aveala stabilita: le immuni erano obbligate a vendere e portare a proprie spese a Roma ottocentomila moggia di frumento per quattro sesterzj il moggio (frumentum imperatum), che servisse alle distribuzioni. Le liti fra una città e un cittadino giudicavansi dal senato d’un’altra città, beneviso alle parti: quelle fra membri d’una città stessa si risolveano secondo gli statuti d’essa città: quelle fra individui di città diverse, secondo le ordinanze di Rupilio. Se il Romano richiedesse in giudizio un Siciliano, era competente il tribunale siciliano; il romano se al contrario. Le dispute fra coltivatori e decimatori decidevansi secondo la legge di Gerone sui cereali; altre erano risolte da una specie di corte d’assise, formata di cittadini romani[342].
A reggere le provincie, il senato spediva consoli usciti di carica e pretori, i quali, ad imitazione dei pretori urbano e peregrino (pag. 411), in un editto di giurisdizione esponevano le norme con cui governerebbero, confermando gl’istituti anteriori e introducendone di nuovi, o trasferendovi quelli della metropoli che paressero opportuni[343]. L’accompagnavano ordinariamente un questore per esigere l’imposta, e un intendente per regolare le finanze.