[CAPITOLO XVIII.]

Condizione economica. Leggi agrarie. I Gracchi.

Storici e critici, occupati principalmente della politica, poco avvisano che da questa dipende solo la minor parte del benessere delle popolazioni; e che l’aver pane, indipendenza e giustizia sono i supremi bisogni del popolo, il miglior frutto come la maggiore salvaguardia della libertà. Quanto n’erano soddisfatti gli Italiani sotto quella gloriosa repubblica, in tanta sapienza di leggi?

Troppo ristretto vede chi in Roma avvisa soltanto le anguste combinazioni d’una repubblica militare: mentre porzione delle vicende e dello svolgimento di essa concerne l’intero genere umano, ch’ella si assimilava, e al quale dovea poi dettar leggi, durature più di qualunque impero. Chi sappia tradurre il linguaggio antico in moderno, l’accidentale in perpetuo, non v’incontra soltanto baruffe di patrizj con plebei, siccome si fa nelle scuole, nè l’immortale nimicizia di chi non ha contro chi ha, ma le quistioni oggi più dibattute, come sono la legge elettorale e l’estensione del diritto di suffragio, i provvedimenti sui poveri e sul colonizzare, il governo dei paesi tributarj, la connessione delle amministrazioni locali colla centrale; e come nell’odierna Inghilterra, ad un’aristocrazia patrizia, radicata nei possessi, opporre una timocrazia, poi una democrazia, potente per numero, per opinione, per istituti.

DEI POSSESSI

Il vero patriziato, quel che non riconosceva alla plebe matrimonj legali e famiglia, che riduceva schiavo il debitore, e fin lo tagliava a pezzi, da tempo era soccombuto ai lenti sforzi de’ plebei; e i nati nobili (ingenui) restavano distinti soltanto pel vantaggio che assicurano l’illustre casato e la tradizione di avite clientele. D’abolire questa nobiltà non fu mai discorso; e a che pro tentarlo, quando non reggevasi che sopra l’opinione? La differenza di stato derivava dalla proprietà; e il plebeo, pari in diritti al nobile, soccombeva a questo perchè sfornito dei mezzi onde farli valere, e ridotto a vivere delle limosine di quello o delle pubbliche largizioni. I prischi Romani aveano cerca la libertà col tener pareggiate le condizioni, di modo che la povertà era decorosa, laureato l’aratro[350]; con leggi suntuarie repressero il lusso, quantunque allora pure le arti, come sordide, s’abbandonassero agli schiavi, il commercio si restringesse a tenere approvvigionata la città, e l’economia fosse quella d’un popolo guerresco ed agricola. Sminuzzate le proprietà; poche affittavansi a coloni per una quota parte de’ frutti; nelle più la terra, il capitale e gl’istromenti per lavorarla, spesso il coltivatore medesimo erano proprietà d’un solo; il padrone manteneva i villani come i bovi. In tal condizione non presentasi differenza d’interessi fra il proprietario, il fittajuolo, il villano; nè gli economisti d’allora aveano a sottigliare su tutti quegli spedienti, mediante i quali dai nostri cercasi la miglior distribuzione della ricchezza nazionale, come gli accordi fra il padrone e il bracciante, la misura dei salarj, il profitto de’ capitali, l’influenza del prezzo delle sussistenze sul valore degli oggetti, le norme dell’imposta e del suo riparto sovra le varie entrate.

NATURA DEI POSSESSI

Ma chi aspiri a giusta intelligenza delle leggi agrarie, duopo è che ben comprenda la natura della proprietà fra gli antichi e specialmente fra i Romani. L’indipendenza personale era data dal possesso stabile; la cittadinanza, dal possesso entro al territorio auspicato, corrispondente a quel che oggi direbbesi territorio legale. Da principio non l’aveano posseduto che i patrizj; i tribuni poco a poco ne resero partecipe anche la plebe: ma sebbene il possesso, da religioso, poi aristocratico, infine divenisse individuale e privato, il concetto di proprietà nazionale si conservò sempre, almeno come finzione, talchè Gajo, giureconsulto dell’età degli Antonini, ancora diceva appartener essa allo Stato, e l’uomo non averne che il possesso e l’usufrutto[351]. I sacerdoti prima, poi gli agrimensori e il magistrato davano solennità alla trasmissione de’ possessi, che lo Stato lasciava godere ai privati, ma che poteva richiamare a sè col terribile diritto della proscrizione o colla confisca, quando un membro fosse cancellato dal ruolo de’ cittadini. Sacro perciò il termine; sacro, o almeno di pubblica autorità l’uffizio dell’agrimensore[352].

Il territorio primitivo di Roma, che stendeasi appena otto chilometri fuor della città, fu distribuito a ciascun capofamiglia in porzioni sì scarse, che a Quinzio Cincinnato per coltivare la propria di quattro jugeri bastava uno schiavo. Altrettanto era nelle altre città che coronano le alture del Lazio, perciò popolose e colte; e fra’ Sanniti e Sabini, e fra gli altri alle falde dell’Appennino, che adopravano come schiavi le genti primitive soggiogate, quali erano i Pelasgi per gli Etruschi. Alla lor volta soggiogati, gli abitanti di questi paesi dovettero cedere il posto a colonie romane, e il territorio o in tutto o in parte si confiscava a pro dello Stato.

Restavano dunque distinti i possessi privati e i pubblici. La gente antica di Roma continuava a vivere sui campi aviti, e il possedimento di questi consideravasi come condizione dell’indipendenza, cittadino di pien diritto essendo chi teneva una parte di quel terreno: ond’è che, dopo la cacciata dei Galli, essendosi formate quattro nuove tribù, furono assegnati a ciascuna famiglia sette jugeri; quantità probabilmente desunta dall’ordinario possesso delle famiglie preesistenti.