CONCENTRAZIONE DE’ POSSESSI
L’eredità intestata distribuivasi a parti eguali tra i figli: eppure il suolo, non che andare eccessivamente suddiviso, anzi si concentrò in poche mani, per violenza, o per artifizio legale, o per compra. I terreni conquistati, oltre quelli distribuiti come ricompense militari, divenivano in parte proprietà pubblica (ager publicus), e se ne facevano tre classi: i coltivati erano venduti o affittati dai censori, od assegnavansi a coloni che vi si stabilivano; gl’incolti abbandonavansi a chi volesse utilizzarli, retribuendo il decimo dei grani e il quinto delle frutte; i pascoli restavano comunali, potendo ciascuno mandarvi il bestiame, pagando una tenue tassa (scriptura). Chi acquistasse terreni colti, non n’era proprietario assoluto, ma precario, e pagava un canone (vectigal). Però il riparto dei conquistati terreni si faceva dai patrizj; talchè essi tenevansi il bello e il meglio, poi accordandosi cogli appaltatori, loro consorti, lasciavano cadere in disuso il livello, e li confondevano coi beni patrimoniali, che perciò ingrossavansi in quella sproporzione che ruina le repubbliche.
LEGGE LICINIA
Quindi i liberali proponevano di dividere tra’ plebei l’agro pubblico, dai grandi usurpato; e poichè questo era revocabile, il senato non ricusò mai la proposta, solo armeggiò per eludere questa, che chiamavasi legge agraria[353]. Ma se Cassio Icilio, Manlio Capitolino ed altri non aveano proposto che di dar terre come retribuzione ai soldati della repubblica, il tribuno Cajo Licinio Stolone366 improntò alla legge agraria un carattere politico, chiedendo pel popolo non soltanto la terra onde vivere, ma anche la potestà civile che le va annessa (pag. 184). Pertanto, oltre sminuir le usure e rimettere in circolazione una quantità di terreno, a lunghi stenti ottenne che uno dei consoli potesse esser plebeo, ed a’ plebei si comunicasse il diritto degli auspizj. La sua legge portava che nessuno possedesse oltre cinquecento jugeri (125 ettare) di suolo e cento teste di bestiame grosso, e vi mantenesse un certo numero di villici, cioè coltivatori liberi. Tali provvedimenti riferivansi unicamente ai campi pubblici[354]; e non pare chiedesse tampoco che venissero legalmente spropriati quei che già possedevano di più, contentandosi di multarli. Con ciò arrestando alcun tempo la agglomerazione dei poderi e lo squilibrio delle fortune, grandemente giovò la cosa romana. Ma la sua legge non tardò ad essere elusa; i figli de’ Fabrizj e de’ Cincinnati ambirono sempre maggiore opulenza; e gente senza industria, con quali arti doveva acquistarla? col valersi della potenza, loro attribuita dalla costituzione, per trarre a sè il buono e il meglio della conquista.
In ciò da ogni cosa si trovavano ajutati. Le materie preziose introdotte per via de’ trionfi, diminuirono il valore del denaro, per modo che poterono facilmente spegnersi i debiti; il canone dai patrizj dovuto restò ridotto a un nulla, e pochissimo bastava a comprare gli schiavi che lavorassero i campi. A questi schiavi permettono di fare qualche risparmio sopra il necessario, o di esercitare un traffico minuto, con cui si creano un peculio che depongono a mutuo in mano del padrone medesimo, il quale di tal passo si trova ad un tempo proprietario, agricolo e banchiere.
I minuti possessori, ascritti alla quarta e alla quinta classe, alcun guadagno ritraevano dal militare, dall’assistere come patroni ai forestieri od ai plebei che chiedessero giustizia[355]; talora anche ottenevano qualche brano del territorio conquistato. Ma i grandi possessi, sostenuti da capitale abbondante, tendono a dilatarsi, ogni giorno tirano a sè qualche patrimonio modesto, e i nobili, vale a dire quelli entrati nel senato e nelle cariche maggiori, colle arti e coi cavilli della legalità assorbono i piccoli appezzamenti toccati al plebeo. I censori stessi potevano torli a questo, e darli a tenue fitto ai ricchi, che poi, per connivenza d’essi censori, desistevano di pagarne il canone, e ne divenivano proprietarj diretti.
MISERIA DE’ PICCOLI POSSIDENTI
La condizione de’ prischi agricoli era tutt’altro che felice. Una siccità, un turbine potea sperdere il ricolto, e la difficoltà delle comunicazioni rendeva impossibile il supplirvi. La vicinanza alle frontiere esponeva alle correrie de’ nemici: e devastati i campi, perduti i bovi, era forza ricorrere per imprestiti al ricco, le cui terre, più vicine alla città, erano più fruttuose e meglio difese. Il minuto possidente come poteva reggere ai grossi interessi, con cui procurarsi gli stromenti del lavoro? come sopportare la concorrenza delle operazioni in grande, intraprese dai padroni di schiavi? Lasciatosi prima ipotecare, poi oppignorare il possesso, lo spropriato diveniva schiavo del ricco. Molti già erano a tal condizione nel 340 avanti Cristo, quando alcune legioni ammutinate liberarono grandissimo numero di siffatti debitori. Pertanto il territorio romano pigliò presto l’apparenza d’una federazione di principotti; e non è guari si scoprì presso Viterbo l’iscrizione d’un acquedotto, lungo 8776 metri, che traversava soli undici poderi di nove proprietarj.
I piccoli possessori dovevano sulle terre, sulle case, sugli schiavi, sulle bestie, sul bronzo coniato (res mancipi) una tassa, variabile ogni lustro: i grandi invece, pei fondi acquistati al modo che dicemmo e senza titolo, non pagavano imposizione, come neppure sui mobili di lusso (res nec mancipi) che costituivano la loro principale opulenza. Lautissimi lucri poi trovavansi schiusi dall’appalto delle gabelle, che ogni cinque anni i censori metteano all’incanto. Qui come altrove il delitto grosso otteneva onore, il piccolo infamia; perocchè i pubblicani erano cittadini autorevoli per impieghi e per aderenze, cui gli oppressi non osavano accusare, sfogandosi contro i subappaltatori che operavano per loro conto. Queste insaziabili sanguisughe colle vessazioni raddoppiavano il debito delle provincie, e ne assorbivano le rendite dell’anno successivo colle enormi usure, a moderar le quali tutti i provvedimenti furono o conculcati o elusi.
POTENZA DEI RICCHI