[184] Al tempo di Annibale i Romani avevano cinquantatre colonia in Italia. Vedi Heyne, De Romanorum prudentia in coloniis regendis.—De veterum coloniarum jure, ejusque causis. Opuscoli i e viii.

[185] La voce italiana podere per fondo accenna un’origine eguale nel nostro medioevo: poteva chi possedeva.

[186] Tutta la lotta de’ plebei co’ patrizj è elegantemente espressa da Floro, col dire che i plebei volevano acquistare nunc libertatem, nunc pudicitiam, tum natalium dignitatem, honorum decora et insignia. Egli stesso scrive: Actus a Servio census quid effecit, nisi ut ipsa se nosset respublica? È il nosce te ipsum, che il Vico dice aver Solone insegnato al vulgo attico.

[187] Lib. vi. 4. Il Vico impugna la compilazione delle XII Tavole: unica legge fatta dai decemviri fu, secondo lui, quella che accomunava alla plebe il dominio quiritario dei campi; poi, come ai tipi ideali, furono riportate ad essi tutte quelle che parteciparono grado a grado la libertà alla plebe.

Le differenze dalle leggi greche sono avvertite dai giureconsulti. In Atene il marito era protettore, qui padrone; non dava danaro al suocero, anzi ne riceveva, sicchè la moglie portando una dote nella nuova casa, vi conservava una corta indipendenza, e poteva accusare il marito, come egli lei; facile era la separazione. In Atene il padre non può uccidere il figlio, ma solo la figlia libertina; bensì può non assumere il neonato, nel qual caso è venduto schiavo; anche adulto può dichiararlo indegno: ripudio che in Roma non ha luogo, dove neppur emancipandolo, il padre non abdicava ai proprj diritti. Questi per età o per grado non cessavano, mentre in Atene il figlio a vent’anni era iscritto nella fratria, cioè diventava indipendente e capocasa, ecc.

[188] È nota la baja che delle formole si prende Cicerone pro Murena. Anche il diritto pubblico era sottoposto a formole; eccone esempj. Tito Livio, lib. i: «Tale fu la forma della dedizione dei Collatini. Il re interrogò: Siete voi i legati ed oratori mandati dal popolo di Collazia, per consegnar voi e il popolo?Siamo.Il popolo collatino è di propria balìa?È.Deste voi medesimi, il popolo collatino, la città, i campi, l’acqua, i termini, i tempj, gli utensili, le cose tutte umane e divine in poter mio e del popolo romano?Demmo.Ed io accetto». E nel libro stesso: «Allora udimmo che così si fece, nè v’ha memoria d’altro patto più antico. Il feciale interrogò il re Tullo così: Vuoi, o re, ch’io stringa patto col padre patrato del popolo albano? E comandando il re, il feciale disse: Ti domando erbe sacre. Il re rispose: Prendine pure. Poscia al re stesso chiese: O re, mi fai tu regio nunzio del popolo romano de’ Quiriti? approvi i mallevadori e i compagni miei? Il re rispose: Sì, salvo il diritto mio e del popolo romano dei Quiriti. Feciale era M. Valerio; fece padre patrato Sp. Fuscio toccandogli il capo e i capelli colla verbena. Il padre patrato si elegge per patrare il giuramento, cioè per sancire il patto; lo che egli fa con una lunga formola, che qui non occorre riferire. Poscia recitate le condizioni, Odi, disse, o Giove; odi, o padre patrato del popolo romano; odi tu, popolo albano: il popolo romano non mancherà primo a quelle leggi, che da capo a fondo furono lette su quelle tavole cerate, senza frode, siccome furono oggi benissimo intese. Se pel primo mancherà per pubblico consiglio e frodolentemente, in quel giorno, o Giove, ferisci il popolo romano, siccome io oggi ferirò questo porco; e tanto più lo ferisci, quanto più sei poderoso. Ciò detto, percosse il porco con un ciottolo di selce. Anche gli Albani recitarono la loro formola e il giuramento, per mezzo del dittatore e de’ sacerdoti proprj».

Essendo gli uomini naturalmente poeti (ragiona il Vico nella Scienza nuova, lib. iv), tutta poetica fu l’antica giurisprudenza, la quale fingeva i fatti non fatti, nati li non nati ancora, morti i viventi, i morti vivere nelle loro giacenti eredità; introdusse tante maschere vane senza subjetti, che si dissero jura imaginaria, ragioni favoleggiate da fantasia; e riponeva tutta la sua riputazione in trovare sì fatte favole, che alle leggi serbassero la gravita ed ai fatti ministrassero la ragione: talchè tutte le finzioni dell’antica giurisprudenza furono verità mascherate; e le formole con le quali parlavano le leggi, per le loro circoscritte misure di tante e tali parole nè più nè meno, nè altre, si dissero carmina. Talchè tutto il diritto antico romano fu un serio poema, che si rappresentava dai Romani nel fôro; e l’antica giurisprudenza fu una severa poesia.

Vedi Chassan, Essai sur la symbolique du droit, précédé d’une introduction sur la poésie du droit primitif. Parigi 1847.

[189] Dionigi, lib. 1; Festo, ad v. Prætor ad portam.

[190] Livio, lib. iv.