[248]. Nomina quidem servavimus, legum autem veritatem nostram fecimus. Itaque si quid erat in illis seditiosum (multa etiam talia erant ibi reposita), hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem deducta est quæque lex. Cod. Giust., lib. I. tit. 17. l. 3.

[249]. Cod. Teod. tit. De petit., e De famos. libell. — Le seguenti leggi trovansi sparse nel codice stesso.

[250]. Ivi, tit. De indulg. crim. — Il Muratori, nel riferir ciò all'anno 409, dice che tal costume durava a' suoi giorni in moltissimi luoghi della cristianità, e nominatamente a Modena.

[251]. Ivi, lib. XI, tit. 30. l. 68; Cod. Giust., De leg. Digna vox.

[252]. Nitimur aliquid invenire semper et naturæ consequens, et quod possit priora corrigere. Nov. 18 præf.

Il sig. Troplong, nell'Influenza del cristianesimo sopra la legislazione, conchiude: — Il diritto romano fu migliore nell'età cristiana che nelle antecedenti; e il dire contrario è paradosso o mala intelligenza; ma è inferiore alle legislazioni moderne, nate all'ombra del cristianesimo, e meglio penetrate del suo spirito».

Gaudenzio Paganini nel 1638 beffò Giustiniano amaramente per avere abolito le leggi d'agnazione, ed essersi mostrato favorevole alle ragioni delle donne. Sagrifizio alle idee pagane, che vorrebbe nei secoli cristiani resuscitare i pregiudizj di Catone, il privilegio contro il diritto comune.

Il grancancelliere L'Hôpital, volendo sviare i Francesi dalla legislazione romana per tenerli alle consuetudini patrie, incaricò Francesco Holmann di scrivere l'Anti-Tribonien, ou Discours sur l'étude des lois; dove, animandosi dell'odio contro Cujaccio, flagella non solo la giustinianea, ma tutta la legislazione romana, con acutezza e ardimento talvolta felice, sempre parziale.

[253]. Paolino, nella Vita di sant'Ambrogio. Anche Orosio ed altri autori ascrivono la vittoria su Radagaiso a miracolo; e a Firenze e nel Mugello si alzarono allora chiese a santa Reparata.

[254]. Zosimo, lib. 5.