[119]. Quando al risorgente diritto romano prestavasi non culto ma idolatria, il celebre commentatore Andrea d'Isernia chiama il longobardo jus asininum; Lucca di Penna scrive longobardicas leges fuisse factas a bestialibus, neque mereri appellari leges sed fæces. Il Giannone sempre inginocchiato davanti ai regnanti, dice che «splenderà nelle gesta de' loro principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la giustizia, la temperanza; e le loro leggi e i loro costumi, sebbene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell'Imperio» (Storia civ., lib. III); ed ha un capitolo sulla loro giustizia e saviezza. Montesquieu magnifica le leggi longobarde sopra tutte le altre barbariche. Il Sismondi (Repubbliche ital., cap. 1) le chiama saviissime, e abbastanza glorioso il regno dei Longobardi; eppure soggiunge che le due nazioni rimasero divise da un implacabile odio. Per raffaccio alle legislazioni del suo tempo, il Filangeri esaltò di troppo le processure barbariche: «Non è codice dei Barbari, che non regoli l'accusa giudiziaria meglio che le nazioni civili d'oggi. Nessuno niega al cittadino il diritto di accusare; e non pensò a combinar la libertà d'accusare colla difficoltà di calunniare. Nei Capitolari di Carlo Magno si stabilisce che il giudice non possa giudicare alcuno se manca un legittimo accusatore (Cap. C. M. et Lod., lib. V. c. 248; Edict. Theod., c. 20). L'Editto di Teodorico condanna del taglione il calunniatore (Edict., c. 13; Cap. C. M., lib. VI. c. 329; lib. VII. c. 180). Teodorico interdisse l'accusa secreta (c. 50). Nei Capitolari di Carlo Magno, che non giudichi il giudice in assenza di una parte (lib. vii. c. 145. 168). Escludeano i Longobardi chi avesse dato prova di mala fede (Cod. Long., lib. XI. tit. 51 de testib. § 8), o quello che per la condizione e pei delitti avesse perduta la confidenza della legge (Cap. C. M., lib. I. c. 45; lib. VI. c. 144 e 298). I testimonj deponeano in presenza dell'accusato: lui presente, il giudice gl'interrogava, e potea interromperli di rispondere. Queste buone costituzioni ponno far vergognare l'Europa d'oggi, che avvolge i processi nel mistero». Scienza della legisl., lib. III. c. 2. 3. Nella più recente Storia d'Italia, a pag. 351 del vol. I, è detto che «le leggi longobardiche erano ottime tra le leggi barbariche»; a pag. 324, «è indubitato le leggi longobardiche esser le più eque e le meno imperfette di tutte le leggi barbariche»; e a pag. 337, «l'Editto di Rotari è una compilazione disordinata di cadarfrede o consuetudini antiche».

[120]. Nel Libro VIII vedremo le consuetudini longobarde sopravivere e trasfondersi negli statuti dei Comuni. La costituzione di Federico II, lib. II. tit. 17, abolì la personalità delle leggi nella Sicilia, il che mostra vi sussistette sino al secolo XIII. Il Lupi, Codex diplom. bergom., 231, adduce uno statuto bergamasco del 1451, ove si nomina un liber juris Longobardorum, e si ordina che ipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune: il che vuol dire che fin allora durava qualche diritto alla longobarda. Nel regno di Napoli, a detta del Giannone, lib. XXVIII. cap. 5, le leggi longobarde cessarono al tempo di Ferdinando I, uscente il XV secolo, ma ne sopravvissero alcune consuetudini, e fin ai suoi tempi nell'Abruzzo i feudi regolavansi secondo quelle; v'erano ancora beni gentilizj: negli istromenti ove intervenissero donne, si faceva assistere il mundualdo; metteasi la clausula jure romano, per indicare che i contraenti non viveano secondo la longobarda; duravano le voci di mefio, catamefio, vergini in capillo, e altre assai. Prospero Rendella nel 1609 stampò a Napoli In reliquias juris longobardi.

[121]. Sebbene s'ignori donde il bolognese Giulio Cesare della Croce tolse quella leggenda, tutto ne palesa l'origine tedesca, la corte d'Alboino, sebbene tramutata in Italia, i nomi stessi di Berthold, Marculf, ecc. La Contradictio Salomonis, uno de' primissimi romanzi, presenta una disputa di Guglielmo Conquistatore col villano Marculfo, e forse deriva dalla sorgente stessa da cui le avventure del Bertoldo, che trovansi in ogni lingua, e che i Tedeschi dicono derivate dall'Asia, come la più parte delle nostre fiabe e nonnaje.

[122]. Paolo Diac., lib. VI. c. 7. 8.

[123]. Pare indicarlo il suo epitafio ap. Mabillon, app. al vol. II. Ann. Ord. s. Bened., nº 35:

Divino instinctu, regalis protinus aula

Ob decus et lumen patriæ te sumsit alendum.

Omnia Sophiæ cepisti culmina sacræ,

Rege movente pio Ratchis, penetrare decenter.

[124]. Paolo Diacono, lib. VI. c. 35; Vasari, Proemio alle vite dei pittori. I Romani di quel tempo radevano od almeno accorciavano la barba, e tondevansi altrimenti che i Longobardi; poichè è scritto che, regnante Desiderio, i Longobardi di Rieti e Spoleto vennero ad arrendersi a papa Adriano I, il quale ricevendone il giuramento, fe loro tagliar le barbe e i capelli alla romana. L'aver capelli pare fosse distintivo de' Longobardi, giacchè la loro legge per certe colpe condanna a perderli. È vulgata l'etimologia di tosa che i Lombardi dicono per zitella, da intonsa, tratto dal costume di non accorciare i capelli alle fanciulle. Convien però avvertire che tal voce si trova anche nei paesi non dominati da' Longobardi; giacchè il provenzale Pier da Villare cantava: