[310]. Si quis res alienas, idest servum aut ancillam seu alias res mobiles.... Leg. 232.
[311]. Astolfo, xiv; Rachis, i. 3. 277.
[312]. Che i villani fossero servi lo attesta la legge 284 di Rotari dicendo: Si servi, idest concilium rusticanorum, manu armata in vicum intraverint etc. Da questo testo alcuno volle dedurre, primo, che esistesse qualche forma di Comune tra i villani; secondo, che anche questi avessero il diritto delle armi sotto i Longobardi. V. Fleger, Das Königsreich der Langobarden etc. Lipsia 1851. Sarebbe la più strana anomalia in un governo barbaro. Concilium non mi suona altro che intelligenza, congiura: e gli schiavi delle colonie americane, quante volte afferrano le armi contro i padroni! e le afferrò Spartaco.
[313]. Rot., 225. 226. Oggi in olandese volvry vale pienamente libero. Il semplice liberto diceasi widerborn, quasi rinato, widergeboren.
[314]. Paolo Diac., lib. I. c. 13.
[315]. Eam pergat partem, quamcumque volens canonice elegerit, habensque portas apertas etc. Formulæ Lindenbr. 101.
[316]. Qui per impans, idest in volum regis, dimittitur. Rot., i. 225.
[317]. Liutpr., iv. 5.
[318]. Leg. IX.
* Carlo Hegel (Storia della costituzione dei municipii italiani dai Romani fin all'aprirsi del secolo XII) sostiene che anche la popolazione romana era indissolubilmente sottoposta all'unico diritto, nella qualità di aldj, dalla quale non poteano passare alla piena libertà longobarda se non per una nuova manomissione. Il diritto romano non fu punto riconosciuto per gran tempo, da poi entrò come diritto di Corte, indi come diritto ecclesiastico, non però personale. Più tardi fu concesso a singoli stranieri per privilegio, infine a città e territorj interi. Nella legislazione di Liutprando la voce Langobardus abbraccia vincitori e vinti.