I diritti regali non espressi nel patto di Costanza era convenuto sarebbero ponderati dal vescovo di ciascuna città insieme con probi uomini; ma essi non competendo se non al re che fosse eletto dal voto nazionale, pochi fra’ successori del Barbarossa li godettero; e per lo più s’accontentarono d’un omaggio e del giuramento di fedeltà, trattando i nostri a maniera d’alleati. Enrico VI e Federico II, bisognando d’ajuti in guerra, strinsero leghe con qualche città, assolvendola dagli obblighi imposti dalla pace di Costanza; di modo che o per cessione del re, o per ritrosia de’ popoli, s’andò smettendo ogni aggravio, eccetto il fodro, che venne convertito in sussidio grazioso.

Anche dalla conferma dei magistrati, riservata all’imperatore o a’ suoi messi, le città si riscossero a denaro; sebbene le ghibelline, per condiscendenza, gliela chiedessero ancora. Nel 1195, davanti alla porta Torre di Como, Girardo de Zanibone, Tettamanzo de Gaidaldi, Odone di Medolate, consoli del Comune di Cremona, col mezzo della lancia e del gonfalone rosso con croce bianca, riceveano da Enrico VI l’investitura di quanto si contiene nel privilegio di esso Comune[145].

Federico I erasi riservata l’appellazione delle cause[146], e a riceverla delegava vicarj; venuti però questi di peso, le città se ne fecero esentare, traendo anche tale diritto ai proprj magistrati o ai vescovi[147].

Dapprima i messi regj ed i vicarj imperiali poteano ogni cosa quanto l’imperatore, salvo che conferire i feudi maggiori o di trono, e alienare o ipotecare beni e diritti dell’Impero. Abbiamo l’investitura che Federico II dava nel 1249 a Tommaso conte di Savoja quale vicario della Lombardia da Pavia in giù, affinchè conservasse la pace e la giustizia; concedendogli perciò il mero e misto imperio e podestà della spada contro i malfattori, principalmente quei che molestano le strade; udire e risolvere le quistioni civili e criminali, competenti all’imperatore; imporre bandi e multe; interporre decreti per l’alienazione di cose ecclesiastiche e per tutela de’ pupilli; dar tutori e curatori, restituire in intero, ricevere l’appello dalle sentenze dei giudici ordinarj; ma dalla sentenza di lui possa ricorrersi al trono[148]. Sì estesa autorità andò restringendosi; i messi regj si ridussero a poco meglio che nodari; e il vicariato, non che sostenere l’autorità imperiale, servì ad ampliare quella de’ grandi, che compravano esso titolo per assodare la propria dominazione. Guarnieri conte di Humberg, vicario d’Enrico VII, dovette abbandonare la Lombardia per assoluta mancanza di denaro: per la causa istessa Princivalle del Fiesco, vicario di Rodolfo d’Habsburg, vendette alle città di Toscana le giurisdizioni dell’Impero[149].

Ne’ ricchissimi archivj di Lucca investigammo altrove la formazione di quel Comune (pag. 38): studiandovi ora le relazioni delle Repubbliche coll’Impero, troviamo che nel 1162, alla presenza dell’arcivescovo di Colonia, arcicancelliere dell’Italia e legato imperiale, i consoli maggiori giurarono sugli evangeli fedeltà a Federico I, e di nulla attentare a suo danno, anzi soccorrerlo a sostener la corona e l’onor suo, o recuperarli; non palesare gli ordini secreti ch’egli trasmettesse; e per la guerra o per la pace in Toscana e per le regalie starà alla sua parola, l’ajuterà a riscuotere il fodro nel vescovado di Lucca, da tutti i cittadini farà dargli il giuramento, non guastare nè lasciar guastare la strada, dare all’imperatore venti militi nella spedizione verso Roma e la Puglia, pagare l’annuo tributo convenuto di quattrocento lire, in ricompra di tutte le regalie per sei anni. L’imperatore concede in ricambio alla città di Lucca di eleggere i consoli, i quali vadano a ricevere da esso l’investitura, e gli giurino fedeltà[150].

Qui è riconosciuta la piena libertà del Comune: eppure, due anni dopo, esso Federico confermava il mero e misto imperio al vescovo di Lucca sopra gran quantità di terre, ville, castelli, autorizzandolo a far leggi e giustizia, e governare per sè o pel suo nunzio, come farebbe l’imperatore o un nunzio suo[151]. Poi nel 1185 dava un diploma in favore dei Comuni e signori di Garfagnana, di Montemagno, di Versilia, di Camajore, prendendoli in protezione, esimendoli da ogni dominio di città o di autorità qualunque, come soggetti a sè solo; abroga le occupazioni di terre, borghi, castelli fatte da consoli; obbliga Lucca a riedificare i castelli che v’avesse demoliti[152]. L’anno vegnente, Enrico VI rinnovava a questa il privilegio della zecca, delle giurisdizioni e regalie nella città e nel distretto, non accennando più all’obbligo d’andare i consoli a giurare fedeltà; però, anche ne’ trattati con altre potenze, riservino la fedeltà all’Impero, e gli paghino sessanta marche d’argento l’anno. Nel 1209 Ottone IV, imperatore disputato, confermava la carta anticamente datale da Enrico IV, con questo che nessun mai guastasse le mura della città o le case; non dovessero avere palazzo per l’imperatore, nè dare alloggi; non paghino alcun pedaggio da Pavia sino a Roma o in Pisa; non abbia molestia chi vien a commerciare con Lucca pel mare o pel Serchio; non si fabbrichi castello o fortino a sei miglia di circuito; nessun giudice di Lombardia eserciti giurisdizione in Lucca, se non presente l’imperatore o il suo cancelliere[153].

Dall’assicurare il libero governo interno, le esazioni, i mercati, le caccie, le pesche, i forni, i mulini, le Repubbliche passarono a pretendere dominio sopra i vicini, e ne chiedeano ancora la ratifica dagl’imperatori. Pertanto nel 1244 Federico II al Comune di Lucca concedeva che i castelli di Motrone, Montefegatese e Luliano nella Garfagnana con tutte le loro pertinenze gli stessero sottoposti; accettasse come concittadini le persone della Garfagnana che il vogliano; e i Comuni e le persone di questa possano ricevere i podestà e rettori di Lucca: vale a dire, li sottraeva alla giurisdizione imperiale per sottoporli alla comunale[154]. Quando i Lucchesi parteggiarono col papa, esso Federico cassò quelle concessioni, investendone invece il figlio e vicario suo Enzo; ma riconciliatosi, le restituì al Comune di Lucca come feudo, talchè questa città, internamente repubblicana, riguardo agli esterni avea posto nella gerarchia feudale[155]. Eppure lo stesso Federico donava in perpetuo a Pagano Baldovin messinese il territorio di Viareggio.

La libertà dei Comuni guardavasi dunque non come un diritto primitivo, ma come una concessione sovrana; dal re si chiedevano come privilegio fin le giustizie; dal re si facevano confermare i successivi acquisti: ma, secondo il senso feudale, consideravasi indipendenza il non aver altro superiore che gl’imperatori.

Tanto però bastava perchè questi potessero turbare le Repubbliche colle loro pretensioni. Altre ne mettevano in campo i feudatarj e conti, che solo per necessità aveano rassegnato i diritti antichi. Già dicemmo (pag. 69) come i vescovi fossero ricchissimi e signori di tanta parte di feudi e di giurisdizione. A quello di Brescia spettava un quinto dei feudi della diocesi: ed erano tanti, che Enrico imperatore avendone sequestrati alcuni in pena del favore dato ai papi, trovaronsi ammontare a tremila biolche di terra; che poi il Comune di Brescia ritolse alla Camera imperiale, dandole a livello a tremila poveri. Arimanno vescovo cercò ricuperare quei feudi ed altri che l’imperatore aveva investiti a laici; ma i nuovi investiti si opposero, fecero lega cogli arimanni, irati al vescovo e al Comune che li gravava di contribuzioni ad onta dell’antica immunità: ne venne guerra di fortuna varia, sinchè anche gli arimanni ottennero per patto i privilegi che già godeano i valvassori, e assoluzione da ogni tributo e servizio di corpo[156].

I vescovi essendo stati sovrani, consideravano come usurpatore o astiavano come vincitore il Comune, e sofisticavano sui diritti di quello. Intendo in questo senso una carta del 1158, ove i canonici di Santa Maria di Novara giurano fra loro di non dar mano a far passare al Comune le cose di essa chiesa, nè col fatto o col consiglio permettere che questa paghi fodro o dazio al popolo o ai consoli; nè ajutarli in ciò che spetti al fortificare la città; nè daranno canonicati ai discendenti dei consoli che aveano aperto a forza il granajo del capitolo, sinchè i padri son vivi, nè di quei consoli che in alcun modo pregiudicassero alla chiesa, o entrassero per forza nella canonica o nelle case de’ fratelli[157].