«Sentenzieremo in pubblico entro quindici giorni dopo presentato il libello, quando non cada in dì festivo, o l’attore non si ritiri.

«Per una sentenza non percepiremo direttamente o indirettamente più di tre soldi.

«Quando alcuna parte non trovi avvocato difensore, a sua istanza glien’eleggeremo; e se l’eletto ricusi, o non si adoperi di buona fede, gli vieteremo di comparirci dinanzi per tutto il nostro consolato.

«Imporremo a’ testimonj chiamati in giudizio dalle parti, di comparire e deporre il vero, obbligandoli, in caso di rifiuto, al rifacimento del danno. Nelle cause maggiori non si vorrà meno di dodici testimonj. Di chi citato a testimoniare, negasse comparire davanti a noi e giurare il vero, faremo vendetta a nostro arbitrio, ancorchè sia negli ordini sacri, perchè così vuole ragione.

«Le proprietà, i feudi e i diritti posseduti pacificamente per trent’anni, conserveremo intatti a’ possessori.

«In caso d’omicidio premeditato e palese, manderemo in esiglio il colpevole, daremo il guasto a’ suoi beni, e il possesso di quelli a’ più stretti congiunti dell’ucciso, o, quando li rifiutassero, alla cattedrale. Se non sia provato chiaramente il reo, permetteremo a’ congiunti fino in terzo grado di domandargli d’ammenda quanto vorranno, o quanto almeno potrà dare l’accusato. E s’egli rifiuterà pagarla, e sfiderà a battaglia l’accusatore, sarà lecito, e il soccombente puniremo come avremmo punito il palese omicida.

«Chiunque portasse armi dal suono del campanone sin alla fine del parlamento, condanneremo in lire dieci se n’abbia almeno cinquanta, o in una se n’abbia sopra dieci, e in meno a nostro arbitrio se povero.

«Non permetteremo torri più alte di ottanta piedi, e a venti soldi per piede condanneremo i trasgressori.

«I falsatori di monete e i complici loro spoglieremo d’ogni avere e d’ogni diritto a favore del pubblico erario; proporremo al parlamento che siano banditi in perpetuo; e venendo in nostro potere, farem loro troncare la destra. Sarà però necessario a un tanto castigo o la confessione del reo, o ch’e’ sia convinto mediante legale deposizione de’ testimonj.

«Ad ambasciatori assegneremo solo l’onorario approvato dalla maggioranza del parlamento.