«Vieteremo il portare nel nostro distretto merci pregiudicievoli alle nostrali, salvo i legnami e guarnimenti di nave.

«Non imprenderemo guerra, nè faremo oste, divieto o imposizione senza il consenso del parlamento; nè aumenteremo i dazj marittimi, fuorchè all’occasione di nuova guerra in mare; e i pesi cadranno uguali su tutti.

«Chiunque, invitato da noi o dal popolo ad ascriversi nella nostra compagnia, non avrà aderito entro undici giorni, ne sarà escluso per tre anni avvenire; non accetteremo in giudizio le sue istanze, salvo fosse per difesa; nè lo nomineremo ai pubblici uffizj, e farem divieto che nessuno della nostra compagnia lo serva delle sue navi, o lo difenda ai tribunali.

«Qualunque volta un estranio sarà accettato nella nostra compagnia, gli daremo il giuramento di abitazione non interrotta nella nostra città, secondo il consueto degli altri cittadini. Pe’ conti, pe’ marchesi e per le persone domiciliate fra Chiavari e Portovenere basterà l’abitazione di tre mesi l’anno.

«Osserveremo fedelmente l’appalto delle monete a coloro che si sono obbligati verso il Comune, e saranno leali alle convenzioni co’ principi e popoli forestieri».

Per correggere lo sconcio feudale di lasciare nelle mani stesse l’amministrazione e la giustizia, si distinsero i consoli minori o dei placiti, specialmente applicati ai giudizj, a differenza di quei del Comune o maggiori[160]. Trattavano collegialmente le cause: tenendo giurisdizione separata in distinti quartieri: e il tribunale di ciascuno distinguevasi con insegna particolare, dicendosi del bue, dell’aquila, dell’orso, del leone, e così via; a Piacenza erano dipinti sul tribunale il griffone e il cervo, a Verona l’ariete; a Mantova diceansi del banco di san Pietro, di sant’Andrea, di san Giacomo, di san Martino[161].

Consoli chiamavansi, fin prima della libertà, altri sovrantendenti alle grasce, alla marina, alle arti o simili, e così continuarono. Nel 1172 Milano creava otto consoli de’ mercanti, collo stipendio di sette lire di terzuoli, e l’obbligo di sopravvedere alle misure, riscuotere le multe dei bandi, delle bestemmie e di somiglianti trasgressioni, e provvedere che i mercanti andassero sicuri. I consoli delle faggie doveano rivendicare e difendere i diritti del Comune sovra i pascoli intorno alla città, e sopravvegliare alle strade: il quale uffizio a Chieri chiamavasi dei sacristi, a Siena de’ viaj. Di poi ciascun corpo volle avere o piuttosto conservò consoli proprj; e così le parrocchie e le terre, dove sussistettero fin ai giorni nostri quali agenti del Comune.

Nell’elezione dei consoli operavano spesso l’intrigo e l’ingerenza delle famiglie potenti; e trovandosi scelti da case e da fazioni nemiche, si contrariavano gli uni gli altri, incagliando gli affari, e per tema o preghiere o disservigio lasciando lesa o monca la giustizia. La potenza de’ consoli annui ed elettivi non era bastante a reprimere i faziosi, nè potea reggersi che appoggiata ad un partito, mancando dell’imparzialità necessaria a garantire i diritti di tutti. I consoli, nemici personali de’ castellani ch’essi aveano spossessati, poteano esserne giudici? Tornando cittadini dopo un anno, trovavansi esposti alle vendette de’ ribaldi che avessero puniti o delle famiglie offese. Per dominar l’anarchia bisognava un tribunale che da più alto reggesse cittadini e castellani, che non fosse nè feudale nè borghese, che potesse reprimer robustamente le lotte; popolare così che i cittadini lo potessero opporre ai nobili, eppur nobile affinchè l’aristocrazia l’accettasse, e che per origine non avesse e per lunga dimora non adottasse le passioni de’ cittadini. A tale intento Bologna chiamò il faentino Guido di Ranieri da Sasso, che esercitasse il potere de’ consoli del Comune, e presedesse a quelli de’ placiti. Questo nuovo magistrato s’intitolò la podestà, come quelli che il Barbarossa ai Comuni sottomessi aveva imposti invece dei consoli; e dovea rappresentare l’antico elemento imperiale, quasi custode della legale società, e di quella giustizia che, anche dopo l’emancipazione, si considerava come privilegio imperiale.

Tale novità si conobbe spediente per ridurre nel Comune anche quest’avanzo delle pretensioni imperiali, ottenere più disinteressata l’applicazione delle leggi, e operare ne’ casi urgenti colla prestezza che viene dall’unità dell’esecutore. Fu dunque adottata, e cernivasi il podestà fosse dalla nobiltà castellana rimasta indipendente, fosse da città della fazione medesima, fosse tra persone celebrate per onestà o per conoscenza di leggi. Proposto nel pubblico consiglio, era eletto a pluralità di voti, ovvero se ne comprometteva la nomina in un certo numero di probi: taluni lo chiedeano al papa o all’imperatore, ma presentandogli le convenzioni o lo statuto ch’ei dovea giurare anche prima di conoscerlo. Da Perugia si mandavano cittadini, e più volentieri frati, a conoscere nelle città forestiere gli uomini di maggior vaglia, da’ cui nomi imborsati si sortiva il nuovo podestà[162].

Al designato spedivasi un’ambasceria; ed egli, al Capodanno o al san Martino, entrava con solenne incontro de’ cittadini e del vescovo, e con messa e panegirica orazione; e venuto sulla piazza maggiore, recitava una diceria, giurava osservare gli statuti, non ritenere la carica oltre un anno, e non partirsi prima d’aver subìto il sindacato[163], e nel nome di Dio assumeva l’uffizio.