Egli menava seco due cavalieri per guardia ed onoranza; assessori e giudici per consiglio, notaj, siniscalco, ministri, servi, cavalli. La giustizia talvolta esercitava col solo privato consesso, in alcuni paesi coi consoli de’ placiti come a Milano, o co’ giudici de’ collegi come a Parma[164]. Funzionario unico, riuniva l’autorità politica e la giudiziaria de’ consoli, ridotti a semplici consiglieri col titolo di priori, anziani, rettori o simili: straniero come gli antichi conti, eppur magistrato responsale come un cittadino, uom di toga e di spada, giudice e dittatore, reprime e castellani e borghesi del pari, eseguendo egli stesso i suoi decreti, e usava poteri discrezionali come in tempo di guerra. Qui pure il giuramento specificava i doveri del podestà, alcuni dei quali erano generici, altri speciali d’un tempo e d’un luogo.

Lo statuto genovese porta che il consiglio nomini ogni anno trenta elettori, i quali procedano all’elezione del podestà per via di polizze: all’eletto accettante due nunzj portino a giurare i seguenti capitoli, presente il consiglio della natìa sua terra: — Non vedrà gli statuti di Genova se non dopo giurato di osservarli: sarà servito da venti persone, e accompagnato da tre cavalieri e da due a tre giudici a sua elezione, i quali con titolo di vicarj o luogotenenti terranno gradatamente sue veci in caso di assenza, malattia o morte: salarj, pigioni, spese di viaggio resteranno a carico di lui, ma riceverà provvisione di lire milletrecento di Genova (da mezz’oncia d’oro), due lire al giorno di più nelle campagne marittime, nelle terrestri quattro, nelle ambascerie quanto deciderà il consiglio: l’anniversario del giorno che avrà preso il magistrato, dovrà uscire di Genova, e seco i suoi terrazzani e distrettuali, del che si rogherà speciale istromento.

Il podestà di Milano giurava comportarsi col miglior modo e senno all’utile della comunità, specialmente per la pace e le guerre; le convenzioni e concordie tra Milano ed altre città o private persone farà mettere in iscritto e conservare; il Comune manterrà nelle concordie e convenzioni e nelle concessioni e dazj, e a ricuperarli e serbarli; non sarà guida nè spia a danno della città, per servizio di niun suo nemico. Quando si trovi entro i pubblici fossati, ogni giorno monterà al suo uffizio, e la giustizia eserciterà a pro della repubblica, nè oltre venti giorni in tutto l’anno starà fuori del Comune; non commetterà furto nè frode, nè consentirallo ad altri, ed i commessi denunzierà nel pubblico arringo. A titolo d’uffizio non piglierà cosa alcuna nè egli nè sua moglie o figliuoli, e neppure nelle legazioni; nè avrà altro stipendio che di lire duemila, e il salario di cinque giudici. Nelle cause pertinenti a’ consoli di giustizia o del Comune, non darà alcun consiglio se non ai giudici; delle sentenze sue piglierà soltanto dodici denari per libbra, cioè dieci pel Comune e due pe’ giudici suoi; le sentenze da proferire non manifesterà se non ad un suo giudice ed al notaro che ha a scriverle, e saranno conformi alle leggi di Milano. L’appalto del viatico, del fodro, della moneta non delibererà, se non avuto il consiglio de’ savj. Rileverà i consoli di tutte le cause che pronunziarono di suo comando o precetto, e parimenti d’ogni giuramento in fine dell’uffizio suo. Non farà remissione di alcuna taglia, se non per cagione d’incendio, tempesta, povertà nota, od altra giusta causa approvata dal consiglio di credenza. Non prenderà alcun prestito se non fuori della giurisdizione in benefizio della repubblica. Ogni mese riceva e renda i conti, stendendone autentica scrittura; e si faccia rileggere il giuramento, diligentemente ascoltandolo. Villa nè borghigiano o rustico alcuno affranchi dai carichi imposti per la repubblica, senza il consentimento del comune consiglio. Le costituzioni del Comune non muti senza il consiglio di credenza. Faccia eseguire le sentenze proferite, e le pene contro i fornai delinquenti e i malfattori. Quelli posti nel bando per omicidio o congiurato, non permetta abitare nel comune di Milano, e le terre o abitazioni di quelli tenga incolte e devastate: non conceda verun uffizio o ambasciata a banditi, nè a falliti od infami: definisca le appellazioni fatte sopra cause di omicidj, bandi, incendj, battaglie, eccetto se l’appellante non dia all’avversario sicurtà della restituzion delle spese, giurando non aver dato niente al giudice delle appellazioni, nè ad altra persona fuor dell’avvocato, o per cavare scritture. Fedelmente ricercherà se niun ufficiale faccia frode: tutti i provvisionati del Comune costringerà a dar conto ogni quattro mesi de’ denari avuti per la comunità. Non farà o lascerà far ricerca sulle condanne date per gli antecessori suoi, nè sui denari spesi dal Comune per tali uffiziali. Giudei ed eretici deve sbandire da Milano e suo contado, dopo che per l’arcivescovo gli sieno denunziati; quelli che gli avessero ricettati ammonisca perchè fra venti giorni gli abbiano espulsi, altrimenti essi pure saranno posti nel bando, dal quale non si potranno cavare senza licenza ecclesiastica; le case loro faccia diroccare. Se alcuno statuto ritrovasse contrario alla Chiesa, lo annullerebbe. Finito il suo reggimento, quindici giorni dimorasse a Milano insieme colla sua comitiva, aspettando il sindacato (Corio).

La spada sguainata che si recava innanzi al podestà, esprimeva il diritto di sangue: ma spesso doveva esercitarlo con aspetto di guerra e di violenza. Alcun pubblico delitto era denunziato? dal balcone del palazzo egli sciorinava il gonfalone di giustizia, colle trombe chiamava i cittadini alle armi, e a capo loro moveva ad assediare la casa del reo. A Perugia sono uccisi due giudici, e si ordina di tener chiuse le botteghe finchè non siano scoperti i rei; e così stettero per tre mesi. — Giuro che, se alcun nobile, o non giurato in popolo, ucciderà o farà uccidere o consentirà che si uccida alcun anziano o notajo d’anziani o uomo giurato in popolo..., senza intervallo farò sonare la campana del popolo, e con quel popolo o alcuna parte di esso, con sterminato furore andrò alla casa di quel cotale uccisore, e innanzi che quindi mi parta, infino alle fondamenta farò disfare... E insino a tanto che la distruzione e il guastamento di tutti i beni del malfattore predetto, così nella città come nel contado, non sia compiuto di fare, nulla bottega d’arte o mestiere, o corte alcuna della città fia tenuta aperta». In tale sentenza ogn’anno giurava il capitano del popolo di Pisa; e aggiungeva che punirebbe il figlio pel padre, il padre pel figlio, non lascerebbe mai più coltivare o comprare i loro beni, darebbe un premio a chi li pigliasse o uccidesse[165].

Tanto fin la giustizia assumeva aspetto di violenza, perchè le Repubbliche, a modo de’ feudatarj, traevano il diritto punitivo da quel della guerra privata e della vendetta personale, e i signori erano avvezzi a obbedire soltanto alla forza; onde non era se non la pubblica sostituita alla privata, e i castighi somigliavano alle rappresaglie delle passioni, le quali non si erano spente ma solo dirette, ignorandosi ancora la pacifica amministrazione.

In somma il podestà comprendeva in sè l’antitesi della società d’allora. Come dittatore, veste carattere politico, assale, difende, bandisce, uccide, dirocca case e castelli, arma e disarma la città, conduce l’esercito; e riconoscendo due partiti ostili, due tendenze contrapposte, le regola col reprimerne una, cioè col limitare la libertà. Come giudice, veste carattere legale, semplice stromento della legge, innanzi alla quale si eclissano partiti, persone, famiglie; nè egli dee permettersi verun passo che offenda la libertà. Giurato ad osservar gli statuti, contornato da persone di legge, venuto da paese estraneo per amministrar con imparzialità; esposto al sindacato; eppure come dittatore è costretto a un’ingiustizia continua fra i due partiti in lotta; è esposto all’eventualità de’ conflitti; robusto in un momento di sollevazione, è inetto allorchè le due fazioni s’accordino in modo, che egli non possa valersi dell’una per reprimere l’altra.

Di tanta autorità poteva facilmente abusare; onde fu assiepato di gelose precauzioni: ad invitarlo si deputavano persone religiose, estranie alle brighe; talvolta a sei e fin a tre mesi se ne limitò la durata, benchè talaltra venisse allungata[166]; in città non dovea contrarre parentele, non mangiare presso alcuno. La breve durata cagionava gli scomodi d’un perpetuo tirocinio; eppure durante l’effimera magistratura il podestà rimaneva arbitro delle vite, per la latitudine concessa dalle consuetudini. Il potere giudiziale esercitavasi troppo mescolatamente col politico, e la ragion di Stato soffocava la schietta voce della giustizia. Nelle rivoluzioni poi al podestà concedevasi balìa dittatoria, sicchè castigava a tumulto i rei, cioè la parte avversa e la soccombente. I Bolognesi nel 1192 tolsero a podestà Gherardo Scannabecchi loro vescovo, ma nojatisi di lui, vollero sostituirvi i consoli: il vescovo s’ostinava a tener il potere, sinchè una levata di popolo lo gittò in fuga. I Pisani chiesero podestà papa Bonifazio VIII, ed egli accettò collo stipendio di quattromila fiorini: altrove fu podestà un re. Il sindacato non era una cautela politica contro gli abusi del potere, giacchè si facea sol dopo scaduto di carica, ma una salvaguardia della moralità e un risarcimento ai danni privati, derivato esso pure da consuetudini romane[167]. N’usciva con lode? il podestà riceveva dal Comune un pennone, una targa o altro segno; a Giovanni Raffacani fiorentino gli Orvietani nel partire posero in capo una corona d’oro, e gli diedero una spada e uno scudo con gran trionfo[168]; e non v’è città che non serbi una lapida o l’effigie d’alcuno: onorificenze dappoi profuse per piacenteria o per amistà[169].

Procedendo a tentone come gente inesperta, al primo sconcio che apparisse mutavano forma di governo, salvo a tornare fra pochi mesi al primiero. Fu volta che, scontenta del comune aristocratico, la plebe elesse un capitano suo proprio, straniero anch’egli, che per un anno o per sei mesi la tutelasse[170]; talaltra nominavasi un capitano di guerra, che dimezzava il potere dei predetti, avendo in mano la forza. In Bologna il comune dei nobili era preseduto dal pretore; i non nobili formavano il popolo, con un prefetto o capitano. Milano nel 1186 eleggea primo podestà Uberto Visconti; l’anno appresso tornò al consolato; nel 1191 usava ancora un podestà, tre nel 1201, cinque nel seguente, tre ancora nel 1204. Firenze erasi divisa in dodici arti; sette maggiori, de’ giureconsulti e notaj, de’ mercanti di panno in Calimala, de’ cambisti, lanajuoli, medici e speziali, mercanti di seta, pellicciaj; e cinque minori, de’ bottegaj, macellari, calzolaj, muratori e falegnami, mariscalchi e magnani: ed anche il nobile che volesse impieghi doveva essere in qualcuna matricolato. Nel 1294 creatasi la signoria dei priori delle arti e della libertà, alla prima elezione non presero parte che le tre prime, alla seconda sei, a ciascuna delle quali toglievasi un priore, rinnovandoli ogni terzo mese. Viveano in comune a pubbliche spese, non uscendo di palazzo per quanto la balìa durava; rappresentavano lo Stato, ed esercitavano il potere esecutivo; ed uniti coi capi e coi consigli o capitudini delle arti maggiori, con alcuni aggiunti (arroti) nominavano a scrutinio i proprj successori[171]. Mal rassegnandosi i nobili a questa oligarchia plebea, fu introdotto nel 1292 il gonfaloniere della giustizia, per reprimere i perturbatori della quiete: e quand’egli esponesse la bandiera sul pubblico palazzo, i capi delle venti compagnie doveano raggiungerlo, per assalire con lui i sediziosi e punirli. Quest’esempio trovò i seguaci.

Un abate del popolo o molti incontriamo altrove: un doge al modo di Venezia assumevano ne’ maggiori frangenti Pisa e Genova; trasferendo in esso ogni pubblico potere, salvi però i collegi delle arti e i pubblici ordinamenti. In Bologna l’autorità sovrana era divisa fra il podestà, i consoli e tre consigli, cioè il generale, lo speciale e quel di credenza: nel primo entravano tutti i cittadini sopra i diciott’anni, esclusi gl’infimi artieri; il secondo era di seicento; nell’altro di minor numero aveano luogo tutti i giureconsulti paesani. Dicembre entrante, i due primi consigli venivano convocati dai consoli o dal podestà, e messe innanzi al loro tribunale due urne coi nomi dei componenti essi consigli; e da ciascuna delle quattro tribù in cui era partita la città, estratti a sorte dieci elettori, venivano rinchiusi insieme, ed obbligati, entro ventiquattr’ore, a nominare, colla maggioranza di ventisette voti, quei che dovessero entrare ne’ consigli. Ai consoli o al podestà spettava l’iniziativa degli affari, che poi erano decisi dai consigli, dove per lo più quattro oratori soli avevano la parola, gli altri limitavansi a votare.

È questo uno dei mille modi coi quali fu dai Comuni del medioevo affrontato quel che oggi pure è intricato problema dei paesi costituzionali, le elezioni. Nulla è men sincero che il voto emesso dall’intera nazione radunata, dove esso va confuso collo schiamazzo plebeo o la tresca astuta, dove non tutte le classi sono equamente rappresentate, dove l’ignaro e l’intrigante valgono l’onesto e illuminato, e la libertà ne va il più spesso alla peggio. Si procurarono dunque varj ripari, per lo più ricorrendo alla sorte o a complicatissime combinazioni, di cui Venezia e Lucca particolarmente offrono bizzarri esempj.