In Venezia il doge ne’ primi sei secoli era scelto dal popolo; dopo il 1173 da undici elettori; dopo il 1178 il maggior consiglio cerniva quattro commissarj, ciascun de’ quali nominava dieci elettori, cresciuti poi a quarantuno nel 1249. Così durò fino al 1268, quando, per cansare il broglio, s’introdusse la più strana complicazione. I membri d’esso consiglio metteansi a squittinio con palle di cera, trenta delle quali chiudevano una cartolina iscritta elector: dei nove cui toccavano le fortunate, due venivano esclusi, gli altri designavano quaranta elettori, i quali col metodo stesso riduceansi a dodici. Il primo di essi ne eleggeva tre, due gli altri, e tutti venticinque doveano essere confermati da nove voti; poi ridotti a nove, ciascuno doveva indicarne cinque, e tutti i quarantacinque ottenere almeno sette voti. I primi otto tra questi ne cappavano quattro ciascheduno, e tre i tre ultimi; onde venivano quarantun elettori, che messi ai voti, doveano riportare almen nove delle undici palle. Se un elettore nel maggior consiglio non conseguisse l’assoluta maggioranza, restava escluso, e gli undici dovevano surrogarne un altro. Così cinque ballottazioni e cinque scrutinj producevano i quarantun elettori. Di botto erano chiusi in una sala, finchè non avessero nominato il doge; trattati splendidamente, liberi di chiedere qualunque capriccio, ma quel che uno domandasse era dato a tutti: uno volle un rosario, e se ne recarono quarantuno; un altro le favole d’Esopo, e fu fatica il ritrovarne altrettanti esemplari. Gli elettori nominavano tre presidenti priori; indi due segretarj che restassero chiusi con essi. Allora per ordine d’età venivano chiamati innanzi ai priori, e ciascuno di proprio pugno scriveva sopra una scheda il nome del proposto, che dovea aver compiuti i trent’anni ed appartenere al maggior consiglio. Un segretario, tratto a sorte uno di que’ viglietti, ne pubblicava il nome, e ciascuno potea fare gli appunti che credesse. Passatili tutti in rassegna, mandavasi ai voti, e sortiva doge quel che ne conseguisse almeno venticinque. A questo modo fu eletto per la prima volta Lorenzo Tiepolo[172].
A Lucca era condizione d’eleggibilità il censo[173]; e supremo magistrato i nove anziani, tra cui il gonfaloniere; poi un consiglio di trentasei, e il consiglio generale di settantadue. La signoria sedeva due mesi, e chi era seduto avea divieto due anni; essa scompartivasi coi trentasei gli onori e gli utili dello Stato. «Imborsano (dice il Machiavelli), ogni due anni, tutti quelli signori e gonfalonieri, che nelli due anni futuri debbono sedere; e per fare questo, ragunati che sono i signori con il consiglio de’ trentasei in una stanza a questo ordinata, mettono in un’altra stanza propinqua a quella i segretarj dei partiti con un frate, ed un altro frate sta sull’uscio che entra ai segretarj, quello a chi ei rende il partito, e a chi ei vuole che altri lo rendano; dipoi ne va innanzi ai segretarj, e mette una ballotta nel bossolo. Tornato che è il gonfaloniere a sedere, va uno dei signori di più tempo, poi vanno tutti gli altri di mano in mano; dopo i signori va tutto il consiglio, e ciascuno quando giunge al frate domanda chi è stato nominato ed a chi egli debba rendere il partito, e non prima; talchè non ha tempo a deliberarsi, se non quel tempo che pena a ire dal frate ai segretarj. Renduto che ciascuno ha il partito, e’ si vôta il bossolo, e s’egli ha tre quarti del favore, egli è scritto per uno dei signori; se non l’ha, è lasciato ire fra i perduti. Ito che è costui, il più vecchio dei signori va e nomina un altro nell’orecchio al frate; dipoi ciascuno va a rendergli il partito, e così di mano in mano ciascuno nomina uno, e il più delle volte torna loro fatta la signoria in tre tornate di consiglio. E ad avere il pieno loro conviene che gli abbiano centotto signori vinti, e dodici gonfalonieri: il che come hanno, squittinano infra di loro gli assortitori, i quali assortiscano che questi siano i tali mesi, e quelli i tali, e così assortiti, ogni due mesi si pubblicano».
Tanto basti a chiarire quanto lontani dall’uniformità fossero quei reggimenti. Nell’interno durava la diversità delle persone: e primi erano i militi, derivanti dagli antichi feudatarj e da arimanni e baroni; seguivano gli ecclesiastici; poi i leggisti, col nome di judices, advocati, procuratores; indi i paratici, cioè le corporazioni d’artieri; ultimi i popolani[174]. Allato della libertà comunale sussistevano privilegi feudali, ecclesiastici, regj, consorzj di famiglie e d’arti; servitù di possessi e di persone; libertà romana, clericale, barbarica. In alcuni paesi, massime nel Piemonte, molti Comuni rimanevano sotto la supremazia immediata dell’imperatore o de’ suoi vicarj, laonde non godeano l’intera sovranità, cioè il diritto di pace, guerra, moneta, e la suprema giurisdizione, ma del resto si governavano senza differenza dagli altri, giacchè le franchigie comunali si credeano parte del diritto pubblico interno, e l’amministrare distinguevasi dal regnare. La città d’Ivrea, dandosi nel 1313 ad Amedeo V conte di Savoja, stipulava che il podestà, i giudici e gli altri uffiziali di giustizia conserverebbero il mero e misto imperio, e si farebbero gli statuti come per l’addietro.
Rimanevano traccie del diritto personale alla germanica[175]; ma prevaleva il diritto romano, nelle diverse città modificato da una moltitudine di ordinanze municipali. Gl’imperatori seguitarono a far leggi nella dieta nazionale, ma concernevano soltanto feudi, vassalli, monasteri: mentre era nella natura de’ popoli germanici che o la consuetudine o il consenso de’ migliori e maggiori della terra producessero un gius privato.
Profittando della facoltà ottenuta nella pace di Costanza, tutte le repubbliche tradussero le consuetudini in leggi compilando statuti proprj; e fin borgate, fin monasteri vollero averne di particolari[176]. Erano decreti relativi all’uffizio de’ magistrati o all’amministrazione del pubblico; poi alla polizia, a pesi e misure, alla salubrità, all’annona, ai traffici, a quanto insomma occorreva ai bisogni ed ai costumi. Obbligavano soltanto gli accomunati, non i feudatarj, non i corpi o le persone immediatamente dipendenti dal re. Aggiravansi ora sopra l’applicazione della legge romana o longobarda, ora sopra la consuetudine; e v’avea talvolta regolamenti distinti per le due giurisprudenze, come a Pisa un constitutum legis e un constitutum usus.
Francesco da Legnano diceva a Matteo Visconti: — Voi giurerete reggere il popolo nel nome del Signore da oggi innanzi fino a cinque anni con buona fede, senza frode; e di custodire e salvare esso popolo e gli statuti; e dove questi taciano, starete alle leggi romane». È questo il cenno più antico del diritto comune, chiamato in supplimento alla legge municipale[177]. Il diritto comune conteneva i principii generali di giustizia, applicabili nell’interesse sì del pubblico sì de’ privati; il municipale era legge di eccezione, riguardante le qualità e i diritti particolari di ciascun Comune. Il primo era spiegato per scienza, e solo l’imperatore avrebbe potuto aggiungervi qualche costituzione: negli statuti venivano fatte aggiunte o deroghe secondo l’opportunità dai magistrati municipali. Il primo conteneva la ragione scritta, e progredita mediante gli studj legali e filosofici: negli statuti si trova la storia contemporanea di cadaun Comune, e l’espressione dei costumi e delle credenze.
Sopravviveano le consuetudini germaniche del mundio, del comporsi a denaro, delle prove di Dio, del duello giudiziario, non però colla spada ma con bastone e scudo in presenza del popolo e d’un console. Pene sproporzionatamente feroci si applicavano, come era nello statuto milanese lo strappar un occhio al ladro la prima volta, la seconda troncargli le mani, alla terza la forca[178]. Dalle libertà germaniche proveniva la legge in molti ripetuta di non arrestare alcun cittadino se non per ordine de’ consoli; l’habeas corpus, di cui si compiaciono così giustamente gl’Inglesi[179]. Qualche vestigio vi rimane ancora delle antiche associazioni, dove tutti erano interessati alla sicurezza de’ singoli, perchè del danno sofferto doveano compenso: così in una convenzione del 1219 fra Bergamo e Brescia è statuito che se qualche Bresciano, fra giorno, sia da’ masnadieri derubato sulla strada reale che mette a Milano, il comune di Bergamo deva fra venti giorni risarcirlo; altrettanto pei Bergamaschi[180]. Quel di Mantova rifaceva i danni per manomessione di argini e campi, e così per incendj; del forestiero rendeva garante l’ospite o l’albergatore, che doveva subito notificarlo[181].
In generale tu vi scorgi una diffidenza continua verso i vicini e tra gli stessi accomunati; poi sottentra la cura di mantenere distinte le classi; e i beni e l’autorità ristretti in poche famiglie; una fiscalità argutissima; le donne escluse dalle successioni, ricevendo a saldo la dote. Da alcuno vedemmo abolite le servitù personali; quel di Modena del 1221 cancellò perfino ogni possesso o dipendenza feudale[182]; e le tante gelosissime diligenze attorno ai contratti, ai fitti, alle enfiteusi, alle usure, danno a vedere la crescente importanza della ricchezza mobile e della agricola, e come questa si sminuzzasse affinchè un maggior numero ne ritraesse vantaggi individuali. Ma di quel volere ingerirsi d’ogni atto gli appunteremo noi, se fin oggi i governi non hanno imparato che la loro attribuzione razionale si riduce alla legittima difesa dei diritti degli individui?
Ne conseguiva che non potesse uniformemente amministrarsi la giustizia: e la parte peggiore d’esse Repubbliche era appunto questa, che è quella di cui più immediatamente i cittadini risentono. V’avea giudici del re, ve n’avea del municipio, del podestà, del feudatario, oltre gli ecclesiastici. I rettori della Lega Lombarda, quando si univano or qua or là per gl’interessi comuni, ricevevano anche l’appello da sentenze di consoli, al modo che soleano un tempo i re d’Italia[183]; i quali pure non cessarono d’esercitare questa supremazia qualvolta qui tenessero dieta.
La giurisdizione dei vescovi si restrinse ai loro feudi; e ampliandosi il reggimento repubblicano, i consoli talvolta pretesero sentenziare anche sopra persone ecclesiastiche, per quanto i concilj vi si opponessero[184]. I feudatarj laici o cherici amministravano la giustizia personalmente, o per via di gastaldi e nunzj, i quali solevano affidarla a giudici scelti fra gli abitanti del luogo; e da loro davasi appello al giudice feudale, il quale però nulla poteva direttamente sopra i cittadini che abitassero nel fondo. Le cause feudali erano riservate a un doppio tribunale de’ pari maggiori e minori, ed alla regia curia.