In Firenze il podestà e il capitano di giustizia, sempre forestieri, abitavano quello nel palazzo del Comune, questo nel palazzo del popolo, entrando nell’annuo uffizio l’uno a maggio, l’altro a gennajo, e ambidue conoscendo delle cause civili e delle criminali. Il podestà conduceva sette giudici, tre cavalieri, diciotto notaj, nove berrovieri, tutti non toscani; e quello colla sua famiglia riceveva seimila lire, l’altro seimila cinquecento. Il podestà deputava uno de’ suoi giudici ogni due sestieri della città per inquisire ne’ casi criminali: nessuno poteva dar querela se non al giudice del proprio sestiere: il reo seguiva il fôro dell’attore, i forestieri sceglievano qual volessero. Nelle cause di poco momento si procedeva sull’istanza dell’ingiuriato o di un suo parente; nelle gravi, di chicchefosse, purchè sottoscritta; d’uffizio, nel caso che l’ingiuriato ricusasse di farlo. L’accusatore giurava proseguire la causa, dandone malleveria per cento soldi: il reo citavasi a spese dell’attore. Le esamine si scriveano, convincevasi per testimonj, e al reo si assegnavano dieci giorni a difendersi. Entro venticinque giorni il giudice doveva esaminar la causa, e conferirla con altri giudici e col podestà; poi fra cinque altri proferire la sentenza. Le cause civili in prima istanza conoscevansi dai giudici de’ sestieri, cittadini dottori, mutabili ogni sei mesi e pagati. L’appello recavasi al giudice annuo, forestiero e dottore; se confermasse, la causa passava in giudicato; se no, recavasi al podestà, con quattro giudici collaterali pronunciava definitivamente. Del capitano del popolo erano competenza le violenze, estorsioni, falsità a lui denunziate, le cause riguardanti estimo e gabelle, e i delitti di cui il podestà non proferisse fra trenta giorni. I cavalieri andavano in volta coi berrovieri, cercando i violatori degli statuti; in molti casi non poteasi catturare alcuno se non in loro presenza; o in difetto supplivano i notaj, cui uffizio era coadjuvare i giudici. S’aggiunga la corte del vescovo, l’inquisitore dell’eresia, il giudice sopra le gabelle, quello dell’appellazione, e forse altri, chè ciascuno teneva ragione e corda da tormentare. Ciò che è più strano, cittadini nelle proprie abitazioni esercitavano il diritto punitivo, e i Bostichi «collavano gli uomini in casa loro, in mercato nel mezzo della città, e di mezzodì li mettevano al tormento»[185].
Tante giurisdizioni nel territorio d’una sola repubblica! Collegi di giureconsulti trovansi fin nell’XI secolo[186]; crebbero nel XIII in tutte le città, dove pure se ne formarono di notaj, che pigliaronsi il diritto di nominare i proprj colleghi. I giudici milanesi giuravano valersi del voto d’un giurisprudente, sentenziare in buona fede secondo le leggi, non concedere al reo oltre otto giorni per rispondere, proferire fra quattro mesi dopo la contestazione, e mettere in iscritto la sentenza nelle cause che eccedessero i soldi quaranta di terzuoli[187]. La semplicità e la speditezza mal redimevano dal pericolo dell’ignoranza, della passione, dell’arbitrio; e troppo mal si pensava a concordare la libertà di tutti colla sicurezza de’ singoli. Al senatore di Siena un Cenni accusa per ladro Durdo di Naccino: quegli trovando tutto il contrario, fa vestire Durdo di bianco, e andare innanzi coll’ulivo in mano, e dietro a lui il Cenni vestito di nero; e giunti al luogo del supplizio, questo è appiccato, l’altro dimesso. Un Fiorentino avendo rotto il bando, fu condannato alle forche. Il podestà Nicola Rosso, prima di mandarvelo, gli domandò se avesse moglie. — L’ho, e bella; e se la tiene il tal cittadino». Era il cittadino appunto che avea brigato per farlo eseguire, poi denunziatolo per la rottura del bando; e il podestà fe togliere il capestro al condannato e stringerlo a costui, per quanto reclamassero i parenti[188]. Sarà stata giustizia, ma chi, se non un Turco, soffrirebbe modi così assoluti?
Uno dei Ricci di Firenze, sullo scorcio del secolo XIV, scrisse di alcuni insigni personaggi della sua famiglia, tra’ quali molto lodato messer Rosso di Ricciardo, che fu capitano de’ Fiorentini nel 1370 contro Bernabò Visconti. Essendo podestà a Perugia, ebbe deposizione da un ladro che, ascososi in una cava per rubare, vide un cittadino condurvi un suo nipote, e quivi ucciderlo e sepellirlo. Il Ricci mandò a cercare nella cava, e trovate le ossa, fece recarsele in un sacco. Ma poichè l’uccisore era di grand’animo e séguito in città, lo chiamò a sè con amichevoli apparenze, poi mostrategli le ossa, lo indusse a confessare il delitto. Subito in città si leva gran rumore, gente armata viene in piazza; e il podestà li tiene a buone parole, ma intanto fa impiccare il cittadino. Quella fermezza sgomenta i faziosi, che tornano a disarmarsi; e quando scadde egli fu commendato e onorato. Al ladro denunziatore avea promesso salva la vita, ma gli fece troncar le mani.
In Norcia redimevasi ancora l’omicidio a denaro: e mentre vi sedeva podestà esso Ricci, due cittadini uccisero un altro. Presi per ordine di lui, quelli confessarono il delitto, ma d’aver pagato ducento lire per ammenda. Ciò non ostante esso li condannò a morte: e andando i signori del paese a lamentarsene, rispose che così gli era paruto il giusto; ma se ad essi sembrassero morti immeritamente, ecco, pagava loro l’ammenda. Così li chiariva come fosse iniqua tal legge, e «la fe correggere che, chi uccidesse alcuno, lo dovesse pacificare colla propria vita e non altrimenti»[189].
Rechiamo un esempio di giudizj regolari. Andrea vescovo di Luni e i marchesi Malaspina e Guglielmo Francesco essendo in guerra, la città di Lucca, che gli aveva presi in amicizia, spedì persuadendoli a pace. Le due parti subito vennero a Lucca, e in Sant’Alessandro si congregarono da sessanta consoli e molte altre savie persone, e chiesero che le parti li costituissero arbitri della contesa; e quelle promisero stare al lodo, sotto pena di cento libbre d’oro fino. Qui Guglielmo d’Apulia, avvocato dei Malaspina, narrò come, essendo questi andati coi loro militi al Pozzo nel Monte Caprone per edificarvi un castello, l’esercito del vescovo si fè loro incontro per cacciarneli, con grave guasto d’uomini e di cavalli: i marchesi, valorosamente resistendo, ascesero il poggio, e cominciarono la fabbrica. Chiedeva dunque al consolato che il vescovo dovesse rifare i danni che recò coll’esercito, senz’avere tampoco premoniti i marchesi, come a vescovo conviene.
Il vescovo rispose che al marchese Guglielmo, il quale gli aveva giurato libertà, esso avea fatto sentire che il fabbricar quel castello gli sarebbe rincresciuto quanto il cavargli il fegato, perchè ne rimarrebbe diminuito e quasi annichilato il vescovado: al Malaspina non fe motto perchè gli era nemico. Maginardo di Pontremoli arringò pel vescovo; non dover questi verun compenso, attesochè quel castello fabbricavano a ruina del vescovado, e sopra terra in gran parte a questo appartenente. Interrogato intorno a tale possesso dall’avvocato avversario, Maginardo rispose che il vescovo Filippo comprò la parte che spettava al marchese Folco, parte ebbe in legato da Malnevote, parte in dono dal marchese Pelavicino[190].
Oppose Guglielmo che del lascito di Malnevote non era a tener conto, perchè lo fece da disennato e in odio del fratello: il Pelavicino poi e il Folco non poteano disporre di esso monte, perchè il monte e i coloni suoi erano stati divisi in modo, che una metà toccò in comune al proavo del Pelavicino e a quello del marchese Guglielmo; l’altra metà al proavo di Malaspina e all’avo di Atone marchese, nella qual parte cadeva il poggio disputato; che, fatta la divisione, rimase al proavo di Malaspina.
Bisognando recar le prove di lutto ciò, fu chiesta una proroga, spirata la quale, produssero gli istromenti e i testimonj, nessun de’ quali era decisivo. E poichè i consoli erano arbitri non solo secondo le leggi e il diritto, ma anche come meglio volessero, proferirono che metà d’esso poggio spettava alla chiesa di Santa Maria, vietando ai marchesi di fabbricarvi il castello od altro; dovendo i vescovi esser più benigni ai laici, che non questi a quelli, il vescovo compensi dei danni fatti ai marchesi con mille soldi lucchesi; i marchesi prometteranno nè essi nè i loro eredi più nulla pretendere di quella metà del poggio; se no, paghino cento libbre d’oro; e così pure il vescovo; gli uomini dei marchesi abbandonino quella metà, e sia distrutto ogni cominciamento del castello; in presenza loro si diano la parola e il bacio di pace.
Gregorio legisperito fu rogato di quest’atto al 15 avanti le calende di novembre 1124, e vi si sottoscrissero le parti e i consoli: la sentenza fu confermata e sottoscritta da Leone, giudice costituito dall’imperatore Enrico, ed eletto arbitro in questa causa[191].
Qui parlammo dei Comuni sovrani; ma questi s’erano sovraposti a ville e borgate, cui lasciavano la giurisdizione solo in limiti ristretti; ed anche città, nelle quali esercitavano superiorità, e ne impedivano il libero governo, senza però riformare il Comune per assimilarlo a sè. Como mandava il podestà a Lugano, Mendrisio, Bellagio, Menaggio, Teglio, alle Tre Pievi del Lago, ai terzieri della Valtellina, a Chiavenna, Poschiavo, Sondrio, Ponte, Porlezza, Bormio, i cui abitanti doveano tre volte l’anno condursi a Tresivio per ricevere giustizia dal podestà di Como, e recarvi le appellazioni. Pisa inviava il capitano a Piombino, che amministrasse la giustizia anche a Populonia, Porto Baratti e all’isola d’Elba.