Quel che meno comprendo è come mai il Comune potesse conservarsi sotto le sbricciolate dominazioni feudali, quando ogni villaggio avea, direi quasi, un re che immediatamente amministrava, giudicava, provvedeva; e forse perì del tutto il sistema comunale ove il feudalismo si assodò. In Italia, per altro, a conservarne almeno la memoria valse il non esservi mai caduto in totale dimenticanza il diritto romano, il quale forse si insegnò sempre nelle scuole, certo modificò le barbare legislazioni, spesso fu applicato nelle decisioni dei tribunali, massime degli ecclesiastici. Un codice romano del secolo IX o X nell’archivio di Udine mostrerebbe magistrati municipali, e che le città avessero decurioni, nominassero giudici per amministrare la giustizia e per sovrantendere ai beni ed alle entrate loro, con giurisdizione però dipendente dalla pubblica, e limitata agli affari civili dei Romani, cioè dei vinti, e ai minori delitti delle classi basse[4]. Ma, qual l’abbiamo alle stampe, quel documento è rozzo e incoerente, nè tampoco sappiamo per qual paese venisse compilato.

Alle città che rimasero sottoposte ai Greci era stata, pel codice Giustinianeo, tolta la scelta de’ proprj magistrati, che costituisce il privilegio capitale del Comune. Ma molte, inviolate dai Barbari, dall’impero greco dipendeano di mero nome; onde non v’è ragione che n’andasse abolita la costituzione comunale. Tali ci pajono Roma, Gaeta, le isole venete, ove, allo sfasciarsi dell’Impero, le curie presero le redini, l’amministrazione traducendo in governo. Gl’imperanti di Costantinopoli, che agio, che forza aveano per provvedere a queste disgregate provincie? onde anche quelle che stavano a loro obbedienza, si videro spinte ad amministrarsi e difendersi da sè. A tal uso applicarono il tributo che riscotevano col metodo antico; come ebbero erario, così formarono una milizia; regolarono la polizia; fecero anche decreti quando li sentissero necessarj. Il duce che soleva essere mandato da Costantinopoli, fu eletto fra cittadini, a nessun più importando di venire fin qui ad una dignità di molto peso e di scarso profitto; poi ogni legame andò sciolto in tempi di vacanza o di anarchia, e definitamente nella guerra che gl’imperatori teologastri indissero alle sacre immagini; talchè ne uscì un governo affatto a popolo.

Questi vivi e vicini esempj e le non cancellate reminiscenze poterono nutrire o ridestare il desiderio della libertà ne’ residui Italiani, appena l’oppressura si rallentasse a segno, che non dovessero pensare unicamente alla vita e alla sicurezza.

Ma non dal solo elemento romano costituironsi i Comuni; bensì, come ogni altra cosa del medioevo, dal germanico insieme e dal cristiano. L’invasione dei Longobardi avea ridotto i natii a condizione quasi servile; esclusi interamente dal governo perchè esclusi dall’armi, restavano uomini altrui, mentre i conquistatori formavano la classe dei liberi, de’ quali soli la legge prendeva cura; e non si disse più un cittadino milanese o bergamasco, ma soltanto un Longobardo o un Romano. Altrettanto seguitò sotto i Franchi; ma la prosapia vinta fu più ravvicinata alla vincitrice, giacchè si prefisse un guidrigildo anche sulla vita e sulle offese recate ai Romani; e se ciascuna stirpe conservava le leggi proprie, i capitolari emanati dai Carolingi obbligavano tutti; allo stesso diritto longobardico faceansi glosse e commenti di senso romano, alterandoli per modo che, restando longobarda la legge, romanamente giudicava il fôro.

Spezzatosi l’impero di Carlo Magno, coll’estendere dei feudi si spegnevano le differenze d’origine, poichè l’uomo non era più longobardo o franco o romano, ma del tal feudo o del tal signore; e nell’autonomia, propria di ciascun feudatario, restava assorta la varietà di diritti. I feudi passo a passo s’intrusero anche nelle terre dominate dai Greci, massime dopo la conquista dei Normanni; sicchè per la più parte d’Italia restò mutata la natura delle proprietà, e ciascuno fu l’uomo del proprio terreno, e corse la fortuna di quello.

Ciò in campagna. Ma delle città le più non dipendevano da un feudatario, bensì da un conte, magistrato regio. I conti si rendeano sempre meno dipendenti da imperatori fiacchi e distanti; onde screditavasi l’autorità regia, mentre invigoriva la feudale. Squarciato il corpo politico in infiniti brani si può dire indipendenti, e scomposta l’unità governativa, i grandi vassalli operavano di pieno arbitrio nella loro giurisdizione, quasi la tenessero non dai re, ma in patrimonio; negli interregni strascinavano in lungo la nomina del successore, e lo desideravano debole perchè non pensasse a ricuperare il ceduto od usurpato dominio. Duranti poi le violenze che descrivemmo fra l’Impero e la Chiesa, tutto andava in frazioni e sêtte, che ondeggiavano a seconda dei capi e degli accidenti; nè ben accertandosi qual fosse il re legittimo, se ne togliea pretesto di non obbedire a nessuno, o poneasi la docilità a prezzo di crescenti privilegi. In società d’origine feudale, stante il generale principio che ogni podestà emana dal re, nessun diritto si trova che non sia privilegio e concessione; lo saldano, lo garantiscono, lo dilatano, ma sempre come concessione. Laonde la libertà cui allora si aspirava, non era un governo fondato sull’assenso di tutti i membri del corpo sociale adunati, ma un privilegio concesso ad alcuni in particolare.

Sarebbesi allora potuto scomporre affatto la monarchia, ma le città non sentivano ancora la propria forza; i gentiluomini e la nobiltà inferiore, discendenti dai primitivi conquistatori, temeano che il cessare di essa non li riducesse dipendenti da altri nobili, sicchè preferirono di cercare dal re immunità, cioè d’esercitare giurisdizione sulle proprie terre o sui proprj dipendenti, senza che il conte regio vi potesse. Primi a domandarla furono gli arimanni[5], cioè uomini liberi, residuo dei conquistatori, non legati a verun feudatario, e protetti dal conte come appartenenza del re; poi i monasteri, i corpi d’arte, gli ordini cavallereschi. Re e gran signori non rendeansi malagevoli ad emanciparli, contenti anzi di far con ciò acquisto di sudditi per sè, e indebolire i vassalli dipendenti. I feudatarj poi e i vescovi domandavano immunità più estese, cioè che il conte regio cessasse da ogni giurisdizione anche sovra i liberi, abitanti nel loro terreno, nel quale ne istituivano una loro propria, dove erano richiesti alla pari e i liberi discendenti dai conquistatori, ed i villani e censuali, gente per lo più romana. Eccovi un embrione del Comune.

Stanno dunque a fronte molti poteri. I re, mirando a ridurre in prerogativa monarchica il primato feudale, desiderano comandare direttamente al popolo senza l’interposizione dei baroni, e perciò quello da questi emancipare. I baroni, all’opposto, eransi affaticati ad assicurarsi l’indipendenza e convertire il politico dominio in reale e personale privato, e v’erano riusciti col rendere vitalizj i feudi, poi ereditarj. Da ultimo i vinti, non gravati più dal peso sproporzionato di un potere centrale, ridestavansi per conservare o ricuperare i possessi antichi, le leggi non dimentiche, la contrastata religione, partecipare ai privilegi dei vincitori, ed essere considerati pari alla gente dominatrice ne’ servigi e nella giustizia. In Francia si strinsero attorno al re, che venne per tal modo via via rinforzandosi: in Italia non poteano altrettanto, perchè la regia era accoppiata all’autorità imperiale, che si mutò da Franchi a Italiani, poi a Tedeschi, controbilanciati sempre dai papi e dai grandi vassalli.

Mentre a questi dava rinforzo la lontananza del principe, gl’indeboliva l’aumentarsi dei piccoli feudatarj e il prevalere degli ecclesiastici, che, come ogni altra cosa d’allora, aveano preso sembianza feudale, cioè congiunto ai possessi la sovranità. La Chiesa è costituita con forme a popolo; assemblee, rappresentanza, giurisdizione propria mantenne anche sotto ai Barbari; unica aveva asili contro la prepotenza, richiami contro la tirannia. Il popolo dei vinti, privo d’ogni diritto legale in faccia al conquistatore, più volentieri recava le sue querele ai sacerdoti che non ai baroni; a chi le giudicasse per prudenza e per leggi scritte, che non a chi le recideva a colpi di sciabola; onde l’autorità ecclesiastica erasi ingrandita perchè popolare. L’innalzarsi dunque del clero importava sollievo del popolo; e tanto avvenne allorchè, sotto ai Franchi, esso diventò essenziale elemento della civile società, e i vescovi entrarono nelle assemblee legislative, e finirono col signoreggiarle. Venuti di tanto peso nelle pubbliche rivolture, ottennero dai re l’immunità dei proprj possessi, indi delle città ove sedevano, per modo che al conte più non restasse giurisdizione, ma fosse trasferita nel vescovo. Così la esercitavano sopra i liberi borghesi, i quali non godeano rappresentanza nella costituzione, ma crescevano d’importanza col crescere del commercio e delle industrie.

Il primo esempio sicuro d’immunità in Italia è di Carlo il Grosso, che al vescovo di Parma concede di «giudicare, definire, deliberare, come il conte del nostro palazzo, tutte le cose e le famiglie, sì de’ cherici come di tutti gli abitanti d’essa città». Lamberto imperatore a Gamenulfo vescovo di Modena nell’898 confermava tutti i possessi, e che, secondo il costume delle altre chiese, gli affari della modenese siano esaminati da persone idonee e veraci, fin alla piena giustizia; nè alcun conte pubblico o curatore della repubblica vada a cercar ragione ne’ monasteri o nelle chiese, o ad esigere fredi e tributi nei possessi, o farvi mansioni e parate, o levarne statichi, o pignorare od obbligar uomini, siano servi o liberi, nè condurli in oste o chiederli d’illeciti servizj; nella città stessa continuino ad esservi chierici che stendano libelli e citazioni negli affari ecclesiastici; possa la chiesa, invece del re, esigere il censo dovuto dalle strade, porte, ponti, e da quanto già pagavasi anticamente alla città e ai curatori della repubblica; e cavar fossi, costruire mulini, eriger porte e forti a due miglia in giro, e aprire e chiudere l’acqua senza pubblica opposizione[6].