La decisa predilezione del clero pel diritto antico indurrebbe a credere che le forme municipali romane, dove ancora sopraviveano, si sodassero dacchè il vescovo si trovò investito del governo cittadino. Ma poichè ogni cosa aveva a conformarsi al reggimento che unico allora si conoscesse, i vescovi, fatti conti delle città, ridussero a feudali le cariche municipali, alterandone la natura senza forse annichilarle.
Pertanto dal vescovo dipendevano le città e i beni immuni; dal conte il resto, cioè la campagna, la quale da ciò prese il nome di contado. Ma que’ beni immuni trovavansi intarsiati ai contadi per modo, che vescovi e signori s’impacciavano a vicenda nell’esercizio della mal determinata giurisdizione. Tendevano i primi a dilatare la propria anche sul contado; i signori vi si opponeano, e cercavano ingrandire a spese de’ vassalli minori: sicchè la lotta intestina discendeva sino agl’infimi elementi della società. Epperò Corrado Salico emanò la famosa legge dei feudi (t. V., p. 443), per cui anche i piccoli passassero in eredità, e non si potessero togliere se non per sentenza degli scabini.
Si trovava allora il dominio feudale partito fra i capitanei o valvassori maggiori, immediatamente investiti dalla corona; i valvassori, cioè vassalli de’ capitanei; e i valvassini, che ritraevano dai predetti. Valvassori e valvassini, assicurati d’esistenza indipendente, più non furono stromenti agli arbitrj de’ vescovi, i quali non poterono, come in Germania, riuscire principi ecclesiastici.
Ma altrove i nobili vassalli e i semplici liberi, formato il Comune, aveano costituito rappresentanti e giudici proprj, che equipollevano alla curia vescovile, e indipendentemente da questa assumevano aspetto di civile ordinanza. Altrove ancora la gente raccoltasi sopra terre di un feudatario, crescendo di ricchezze per l’industria, e a quello rendendosi necessaria, lo costringeva a concessioni, che non davano la civile indipendenza, ma favorivano il prosperamento e l’importanza del Comune.
Scomposta ogni centrale potestà per lasciar solo associazioni limitatissime e poteri meramente locali, più facilmente poterono costituirsi da sè le città, nelle quali gli uomini trovavano maggior numero d’interessi comuni. Queste allora ebbero giurisdizione propria, e l’affidarono agli scabini, del che ricrebbe il terzo stato; e nobili e liberi venendo abbracciati nel Comune medesimo, cioè sotto comune giustizia, mozzavasi la prerogativa feudale, atteso che, chi bisognava di sicurezza, non andavala a chiedere sotto la rôcca d’un barone, ma tra le mura d’una città.
Benchè il feudalismo togliesse importanza alle città, le nostre non la perdettero mai, ed erano abitate da ricchi e nobili col nome di arimanni[17], i quali anzi costituivano un’università o corporazione, e avevano possessi e ragioni comuni. Nel 1014 Enrico II agli arimanni della città di Mantova e d’altri luoghi confermava i possedimenti con tutte le loro eredità paterne o materne, e i beni comunali e il teloneo e ripatico a Garda e Lazise e Riva, e che niun magistrato li turbasse. I cittadini di Mantova, cioè gli arimanni abitanti in essa città, ricorsero a Enrico III contro le eccedenti esazioni e gl’importuni aggravj (superstitiosas exactiones et importunas violentias); ed esso decretò che queste cessassero e s’abolissero radicalmente, e nessuna autorità grande o piccola si mescolasse dei costoro beni comuni, de’ benefizj precarj o livelli, de’ servi, delle ancelle, o d’altro qual fosse loro possesso mobile o immobile. Tanto confermava Enrico IV il 1091, volendo avessero «la buona e giusta consuetudine che ottiene qualunque città del nostro impero». Donde parrebbe che gli arimanni avessero una tal quale signoria di Mantova[18].
Il Gennari, negli Annali della città di Padova, sotto il 1077 adduce un placito ivi tenuto avanti a due messi regj, al conte della città Ogerio avvocato, e a varj giudici e buoni uomini. Ai quali Giovanni abate di Santa Giustina dichiarò come i cittadini dentro e fuori della città gli avevano intentato lite (cives vel intra civitatem vel extra nobis intentionem mittunt) circa al possesso della val del Mercato e del prato col Zairo, dell’acqua del fiume Rodolone, e degli altri possessi del monastero. Fu dato torto ai cittadini, ed obbligati all’intera cessione; la quale fecero col prendere una lunga verga, e trasmetterla al vescovo, che la consegnò all’abate.
Anche nel peggior tempo del dominio militare questi arimanni formavano tra loro delle gilde, le quali non m’hanno aria di fraternite religiose, bensì di quelle associazioni, di cui maggiore si sente il bisogno quanto più lentato è il legame sociale. In effetto esse fecero paura ai forti; e Carlo Magno decretava che «nessuno presuma far giuramento per gildonia; se vogliono disporre delle limosine per incendj o naufragi, il facciano in altro modo che giurando». E più rigorosamente Lotario I: — Non vogliamo che alcuno per giuramento nè per obbligazione faccia gildonia; e se l’oserà, chi primo ne diede consiglio venga dal conte mandato a confine in Corsica, e gli altri paghino multa»[19].
Ripetiamo che qualche rappresentanza il popolo aveva sempre goduta in faccia alla Chiesa; e a tacere le lettere di Gregorio Magno già indicate (t. V, p. 133), il Diurno Romano offre la formola, con cui il clero e il popolo invocano dal papa e dal metropolita che confermi il vescovo da essi eletto: all’elezione di Guido vescovo di Piacenza il 904, sono sottoscritti preti, diaconi, suddiaconi, acoliti, e infine ventisei e populo[20]: Giovanni vescovo di Modena nel 998 faceva al monastero di San Pietro una donazione con notizia e consenso dei canonici, de’ militi e del popolo: l’anno stesso in Ravenna si tenne un placito, assistentibus in judicio pollentibus et bonæ opinionis et laudabilis famæ viris de civitate Ravennæ[21]; e nel 1004 Turbino giudice di Cagliari, col consenso de’ suoi parenti e di tutto il suo popolo, donava alcuni dazj ai Pisani amici suoi, affinchè quel popolo gli fosse amico[22].
Ecco qui pure una rappresentanza e un esercizio di diritti comuni, che avviava all’emancipazione. Viepiù vi condusse l’essersi nella città pel commercio formate compagnie, le quali offrivano l’embrione d’un governo a comune, e poteano divenir tali per poco che si ampliassero.