Come questi il diritto romano, altri studiarono il feudale, di applicazioni ancora frequenti; e Oberto dall’Orto e Gerardo del Negro, consoli milanesi, attorno al 1170 radunarono le costituzioni imperiali e le consuetudini delle varie città, le sentenze in proposito e le interpretazioni proprie e d’altri giuristi. Valore di legge non ebbero mai, ma autorità perfino ne’ tribunali pontifizj. Infiniti commenti e glosse ebbero da Bulgaro, Pileo, Ugolino, Corradino, Vincenzo, Goffredo..., e principalmente da Giovanni Colombino; tutti superati dal napoletano Andrea d’Isernia, e più tardi da Matteo degli Afflitti. Nel 1436 Antonio Mincuccio di Pratovecchio bolognese avea ridotti i libri feudali in miglior forma, e l’imperatore Federico III li confermò, onde in Bologna erano letti pubblicamente. L’illustre Cujacio con maggior critica ed eleganza, e deponendo il disprezzo che i giuristi soleano avere per ciò che non fosse romano, migliorò ed illustrò quella raccolta, la quale si compie colle leggi feudali pubblicate dal Barbarossa, che sono le più numerose e precise, e da cui era stata proibita l’alienazione dei feudi, ristabilite le regalie imperiali in Italia[318].

Contemporaneamente si compiva il diritto canonico. Una raccolta autentica delle leggi ecclesiastiche emanate dai concilij e dagli imperatori, disposta da Giovanni Scolastico patriarca di Costantinopoli a mezzo il secolo VI, divenne legge della Chiesa d’Oriente. In Occidente, dopo le collezioni che accennammo (t. V, p. 472) di Dionigi il piccolo e d’Isidoro, Reginone abate di Pum, uscente il secolo IX, ne fece una, poi Burcardo vescovo di Worms il Magnum decretorum volumen, che da uno storpio del nome suo è chiamato Brocardo, e passò ad indicare quistioni scabrose ed incerte. Ivone di Chartres dispose metodicamente il Decreto in diciassette libri; finchè Graziano di Chiusi benedettino, nella Concordantia canonum o Decretum (1151), compì sistematicamente la giurisprudenza canonica. Eugenio III dicono l’approvasse, e l’autore con Ranieri Bellapecora pei primi professarono tale materia in Bologna. L’opera sua comprende i canoni degli Apostoli, quelli di cencinque concilj, le decretali de’ papi, non escludendo quelle del falso Isidoro, e molti passi tratti da santi padri, da libri pontificali, dal codice Teodosiano e da altri. Autorevole nel canonico, come il codice Giustinianeo nel diritto civile, il Decreto di Graziano trovò moltissimi commentatori: lo sceverarne la mondaglia doveva essere cura di secoli meglio veggenti[319].

Successive consultazioni diedero luogo a nuove decretali, di cui una raccolta fece Bernardo Circa, vescovo di Faenza poi di Pavia; una fu ordinata a Pier di Benevento da Innocenzo III, ed approvata per pubblica autorità; poi un’anonima dopo il 1215. Nessuna era completa, e v’avea decreti incerti: pertanto Gregorio IX incaricò Raimondo di Pegnafort barcellonese di raccorre le decretali posteriori al 1150, ove finisce la compilazione di Graziano; onde venne il secondo corpo e principale del diritto canonico, cresciuto anch’esso con successive aggiunte.

Suprema efficacia ebbe lo studio del diritto, facendo rivivere a pro de’ moderni l’esperienza degli antichi, disposta in un sistema di leggi, ove tutto ciò che essenzialmente importa alla civile società era determinato con sagacia, equità e precisione, ben superiore ai tentativi de’ codici barbari. Introdotta la prova testimoniale, lo spirito umano s’addestrò nell’indagare le verità ed applicarle, risalì agli studj classici per meglio chiarire il senso, e quel ragionare sodo e sopra i fatti emendava l’inclinazione sofistica delle scuole.

Ai baroni nè dottrina nè pazienza bastando, i leggisti presero il luogo de’ feudatarj negli uffizj giuridici. Allettati dalla costituzione romana, stabilirono essi una scuola teorica e pratica di governo, cui primo canone era l’unità e indivisibilità del potere sovrano, talchè guardava come usurpazione le signorie feudali, come non avvenuta l’occupazione dei Barbari, e indegne del nome di leggi quelle emanate da loro: fatto meraviglioso ed unico, che la legislazione morta d’un popolo perito divenisse scienza politica e sociale per tutta Europa, e che fin ad oggi i codici trovino appoggio, commento o supplemento nelle decisioni di Papiniano e nell’opinione de’ glossatori.

Ben fa dolore che le nazioni nuove non abbiano pensato estrarne quel solo che ad esse confacevasi, anzichè adottare intero un cumulo di cose estranee ai costumi e all’ordine sociale nuovo, e principj assoluti, e formole materiali, e rigide conseguenze, non armonizzanti colla società nuova nè coi costumi moderni e col cristianesimo. Per vero, l’adottare è molto più facile che lo scegliere; e la parzialità ghibellina aveva interesse a considerare i Federichi come successori di Teodosio: onde n’uscì una legislazione implicata, incoerente, ancora oscura dopo infiniti commenti, e forse in grazia di questi.

Ma nelle città libere i giuristi costituivano un corpo, con impieghi d’onore ed alte cariche e singolare considerazione: e persone elevate portavano nella giurisprudenza gran senso pratico e reale dignità. Il diritto poi fu un grande miglioramento sì alla legislazione, sì e più alla condizione dei vulghi. Rispetto all’ordine delle successioni, ai matrimonj, ad altri punti legali, i preti che ragione aveano di far leggi inique? Ne’ concilj, composti di prelati d’ogni paese, specie di areopago superiore alle convenienze feudali, e scevro di parzialità, di rado i canoni si circoscriveano ad un paese; e togliendo per base la morale anzichè la politica, servivasi alla rettitudine universale. Le giurisdizioni signorili riuscirono men vessatorie in mano di abati e vescovi che di conti e baroni, perchè il prete era obbligato ad alcune virtù, da cui il laico si tenea dispensato. La carità e il perdono delle ingiurie, essenza della morale cristiana, v’erano specialmente comandati in tempi di guerra di tutti contro tutti. Più miti le pene; abolita la croce e il bollare in faccia, per non deturpare l’immagine di Dio; niuno sentenziato a morte, e spesso si mandava il reo a far penitenza e migliorarsi ne’ chiostri. La tortura, approvata dal divino Augusto[320] e conservata lungo tempo fin dagl’Inglesi tanto adulti nella libertà, era esclusa dal diritto canonico: e doveano passar de’ secoli prima che la filosofia si facesse bella di tali documenti.

Il clero, alieno dalle armi, repudiava le prove del duello o dell’ordalia[321], e vi surrogava i testimonj, e come prova sussidiaria il giuramento; più regolare rendeva l’amministrazione della giustizia, e le vendite, i prestiti, le ipoteche, giacchè richiamavasi al fôro ecclesiastico ogni obbligo contratto con giuramento. Innocenzo III e il IV concilio Lateranese istituirono il processo scritto, prescrivendo che nel giudizio ordinario e nello straordinario il giudice si faccia assistere da un pubblico notajo, se è possibile; e due persone sufficienti scrivano gli atti, cioè le citazioni, proroghe, petizioni, eccezioni, testimonianze, e così via, il tutto coll’indicazione de’ luoghi, de’ tempi, delle persone; e ne dia copia alle parti, serbando l’originale per ogni caso di dubbio[322]. Il diritto stesso ebbe determinato il metodo delle citazioni e la sostanza della processura, agevolate le riconvenzionali, tentate le vie di conciliazione, negli appelli distinto l’effetto devolutivo dal sospensivo, ai rimedj possessorj dato ampiezza e rigore.

Mentre il diritto civile non lasciava star le donne in giudizio senza consenso del marito, lo che impediva di reclamare contro di questo, non così era de’ tribunali ecclesiastici, davanti ai quali veniva contratta l’unione, stipulata la dote, discusso della infedeltà, delle separazioni, del divorzio. Le leggi che proteggeano i beni del clero insegnavano esistere un’altra proprietà non derivata dalla spada, con altre garanzie che la violenza; garanzie che poi doveano diventare comuni. Altre inviolabilità delle persone si conosceano dove l’ecclesiastico era valutato a prezzo maggiore, non si potea sfidarne i parenti, e l’offensore trovavasi a fare con una intera società poderosa. L’asilo sottraeva il colpevole alla vendetta subitanea, non già alla giustizia, a cui lo restituiva se riconosciuto reo: l’escludere il duello obbligava ad accettare la composizione de’ tribunali. Laonde, mentre pareva intendere al solo interesse proprio, la Chiesa operava per le nazioni, che un giorno si assicurerebbero come diritti quei ch’essa introduceva come privilegi[323].

Così miglioravasi il potere legislativo, passato dai forti ne’ savj; più ne migliorava l’opinione: sicchè al cristianesimo, dice Montesquieu, andiam debitori di un certo diritto delle genti nella guerra, di cui la natura umana non potrà mai essergli abbastanza riconoscente; il qual diritto fa tra noi che la vittoria lasci ai vinti la vita, la libertà, le proprietà, le leggi, la religione. Dopo di che, io mi confesso propenso a compatire ai compilatori delle Decretali se non ebbero bastante critica per discernere le false, e se credettero veramente che il papa fosse superiore a tutti i vescovi, e potesse imporre ai re d’esser giusti e di non opprimere d’imposte i popoli.