Moadham sultano di Damasco, disperando tenere Gerusalemme, ne avea diroccato le mura, e pensava anche abbattere il santo sepolcro, quando la fortuna cangiò, e la crociata uscì alla peggio. Ne sbigottì tutta cristianità, e il papa imputava Federico, che, promesso ripetutamente di prendervi parte, sempre avesse mancato. Vennero poi in Italia i granmaestri de’ Templari, degli Spedalieri, dei Teutonici, il patriarca, e re Giovanni di Brienne, e si presentarono supplichevoli all’imperatore in Verona; il quale non solo mostrò ascoltarli, ma sposò Jolanda figlia ereditiera di re Giovanni, col che pareva assumere come cosa propria la difesa e il ricupero di Terrasanta. Allestì navi in Sicilia, impose taglie e accatti, mandava retoriche esortazioni agli altri principi; ma alla nuova stagione destinata alla partita egli trovò sotterfugi, domandò il titolo di re di Gerusalemme a scapito del suocero, mentre palesava nè voglia di assumere nè lealtà di seguire l’impresa.

Più stavagli a cuore di sottomettere e regolare la sua Sicilia. Colà fumava ancora il sangue in cui Enrico VI avea tuffato i privilegi de’ baroni, e ne fermentava quel miscuglio di vecchio e di nuovo, di ribrame e di speranze, che turba ogni recente dominazione. Nei passati scompigli la giustizia era stata sovversa; la gerarchia d’impieghi stabilita da re Ruggero non serviva che a camuffare di legalità esazioni esuberanti; i feudi erano stati occupati a volontà, e ciascuno nel proprio arrogavasi la sovranità fino al diritto di sangue, e in tumultuosa indipendenza tutto era furto, assassinj, guerre.

Volendo farsi perdonare la rivolta o venirgli in grazia, i baroni andarono fin a Roma incontro a Federico, offrendogli doni e duemila cavalli di Puglia; poi al suo arrivo gli prodigarono omaggi, e gli consegnarono i maggiori avversarj. Federico li carezza, ma di mezzo alle feste si fa cedere i diritti regali dall’abate di San Germano; a forza sottopone i conti di Celano e di Molise; imprigiona quelli d’Aquila, di Caserta, di Sanseverino, di Tricarico perchè non gli avevano dato tutte le truppe che doveano; fa radere le fortezze erette dopo un certo tempo; a Capua pianta un tribunale che riconosca i diritti de’ feudatarj, e incameri i feudi di cui mancasse il titolo. Per tal modo snervò la feudalità; e smantellate le rôcche baronali alla campagna, ne fabbricò di proprie nelle città più grosse, e castel Capuano in Napoli.

Valendosi delle istituzioni normanne e dandovi maggior ordine, ebbe fitto l’animo costantemente a render robusta la regia autorità a spese dei privilegi e delle entrate de’ feudatarj; impedire si costituissero grandi Comuni, quali in Lombardia; fare che tra il popolo e il re non si frapponesse che la legge e i magistrati. Mentre non solo Italia ma tutta Europa era sbocconcellata in municipj e feudi, egli prevenne i tempi col volere stabilire lo Stato qual noi lo concepiamo, e quell’unità amministrativa che forma il vanto e forse il disastro de’ tempi nostri, in sè e ne’ suoi uffiziali accentrando il pubblico potere, tolto ai signori, ai vescovi, alle città. Seguendo la missione provvidenziale dei re nel feudalismo, elevò le condizioni infime, ai sudditi demaniali attribuendo maggiori privilegi che non ne avessero i feudali; gli uomini si stimassero affissi al terreno che teneano dai signori, e di più franche condizioni fossero giovati; le proprietà libere si crescessero; alleggerite o tolte le prestazioni di corpo stipulate per contratti: intenzioni superiori all’età.

Per togliere il disaccordo venuto dagli avvicendati dominj, Federico dettò un codice, che abbracciava la legislazione feudale, l’ecclesiastica, la civile, oltre la politica ed amministrativa, e dov’erano pareggiati Normanni, Franchi, Greci e Latini. Lodando i Romani che colla legge regia trasferivano nel principe la facoltà legislativa, affinchè nel medesimo imperante si trovassero e l’origine della giustizia e il diritto di tutelarla, anch’egli avocò tutta la giurisdizione; e toltala ai baroni e prelati, proclamò (cosa insueta fra gli ordini feudali) i magistrati suoi proferirebbero su tutti i sudditi[344], neppure esclusi i feudatarj; e pel giudizio di fatto bastava la testimonianza di due pari, ovvero di quattro dell’ordine inferiore, cioè per un conte vi voleano due conti, o quattro baroni, od otto cavalieri, o sedici cittadini. La giurisdizione criminale rimarrebbe divisa dalla civile. Fa meraviglia di trovar già nelle sue Costituzioni Augustali una gerarchia giudiziaria attaccata a un centro comune, fissate nettamente le competenze, sostituito il giudizio dei pari alla giustizia emanante dal monarca, conservato con dispiacere il duello giudiziario e ridotto a stretti confini; provveduti d’uffizio di campioni o d’avvocati gli orfani, i minori, le vedove, i poveri. I bajuli, scelti per titolo d’onoratezza più che di conoscenza di leggi, riscotevano le imposte, tassavano i viveri; e con un assessore giurisperito e nominato dal re, decideano dei delitti campestri e delle cause civili, poteano arrestare malfattori e sospetti per tradurli ai tribunali. Soprastavano come secondo grado i camerarj per gli affari civili e fiscali. Poi i giustizieri per le cause di polizia e criminali, con un notaro e un assessore stipendiati dal re, rendevano gratuita giustizia: duravano un anno, e doveano scegliersi stranieri alla provincia. Nessuna causa potea prolungarsi oltre due mesi; solo i giudici inferiori erano retribuiti dalle parti; gli avvocati non poteano pretendere più della sessantesima del valore contestato. Gli appelli da tutti i sudditi e le cause feudali recavansi ad una suprema Corte, composta di quattro giudici e del gran giustiziere, il quale una volta l’anno percorreva le provincie tenendo assise. Questa Corte vegliava anche sull’amministrazione della rendita, difendeva pupilli e vedove. In maggio e novembre si raccoglievano provinciali sindacature davanti ai prelati, conti, baroni, magistrati della provincia, ricevendo le querele portate contro gli impiegati.

A una camera fiscale, detta Segrezia, spettava l’alta giurisdizione in cause di finanza, l’amministrare i beni vacanti o staggiti, l’intendenza sui palazzi e le ville regie, le fortezze, i fondi destinati alla flotta: sugli uffiziali di finanza e sull’amministrazione vigilavano procuratori, rivendicando i beni confiscati, affittando quelli della corona; e rendevano ragione delle entrate e spese a un’alta Camera de’ conti in Palermo. Una commissione esaminava i concorrenti alle cariche od a professioni universitarie.

Il duello giudiziario mantenevasi soltanto pel caso di morte data da mano sconosciuta, e di lesa maestà; proibite le guerre private sotto pena della vita, le rappresaglie sotto pena dell’esiglio; fino il portare armi se non in guerra o in viaggio, multavasi con cinque once d’oro per un conte, quattro per un barone, tre per un cavaliero, due per un cittadino, una per un villano. Le figlie poteano succedere nei feudi: punito il barone che esigesse oltre il dovuto; agli ecclesiastici vietato il ricever doni e lasciti, e le funzioni di balio o giustiziere[345].

Se tali provvedimenti palesano spiriti elevati, durezza traspira dalle pene: la galera, il taglio della mano prodigati; la forca a chi frauda le imposte, sia per astuzia o per miseria; città intere distrusse, inventò supplizj atroci, e nelle tradizioni e nei versi di Dante restarono famose le cappe di piombo che infocate metteva addosso ai ribelli: poi, per ingrazianirsi i baroni, con deplorabile debolezza li riabilitò ad usare la forza contro i vassalli.

Ai parlamenti, istituzione antica, insieme co’ vescovi e coi baroni chiamò due buoni uomini di ciascuna città e borgata[346], neppure eccettuando le terre sottomesse a’ feudatarj. Essi buoni uomini (da cui poi vennero i sindaci, quando il bisogno di sempre nuove imposte lo costrinse a mascherarle coll’assenso popolare) portavano richiami per le leggi che fossero violate dagli uffiziali, ed esponevano i bisogni dei loro mittenti: primo esempio al mondo d’una vera rappresentanza nazionale.

In ogni luogo due giurati paesani doveano vigilare sopra gli artieri, i ritaglienti, le osterie, le monete, i giuochi zarosi. Napoli, Messina, Salerno e qualc’altra conservarono vestigia degli antichi istituti, ma sotto tutela. Del resto, adombrato dall’emancipazione dell’alta Italia, severamente proibì dappertutto di istituire Comuni indipendenti; e il nominar consoli, podestà o simili magistrati municipali costava la forca agli eletti, e il saccheggio al paese[347]. Fu sottilissimo trovatore di girandole finanziarie e di tasse per cavar denaro, massime sul commercio coi diritti di fondaco, di porto, d’imbarco, d’estrazione ed altri, e ridusse a monopolio il sale, il ferro, la pece, le pelli dorate; levò fin sei collette all’anno, cioè sussidj straordinarj non consentiti ma imposti, e fu volta che gli ecclesiastici pagarono fin la metà dei proventi. Volle anche limitare le usure col proibire ogni interesse maggiore del dieci per cento; ordine improvvido, che fu corretto al solito dalle frodi[348].