V’avea però Comuni propriamente stabiliti da baroni o da re, sulle proprie terre aprendo asilo ai vagabondi e agli avveniticci, costituendo città nuove, borghi nuovi, castel franchi, franche ville, sotto un preposto del re o dei signori, con una carta, alla quale davano pubblicità affine di allettare gente forestiera a stanziarvisi e comprare terreni. Il conte Guido Guerra, suocero del famoso Bellincion Berti, nel 1208 dava nel suo viscontado di val d’Ambra il diritto ad uno per ciascuna terra di formare insieme uno statuto, unirsi per deliberare degli interessi pubblici, e assistere lui, capo dello Stato; il quale delegava i suoi poteri al podestà, salvo l’arbitrio di modificarne le sentenze.
Siffatte carte occorrono men frequenti in Italia, forse perchè, sussistendo alcuni Comuni fin dall’età romana, od essendosene costituiti durante il reggimento feudale, non si trovava bisogno di nuovi diplomi per regolare l’amministrazione interna, i diritti de’ magistrati, le relazioni col signore e coi vicini. Pure d’alcune abbiamo gli apografi, d’altre fondatissima presunzione, tanto da poter asserire che i Comuni nostri sono i più antichi del mondo moderno, e fin anche di quello di Leon in Ispagna, conceduto da Alfonso V coll’assenso delle Cortes entrante l’XI secolo.
Venezia dall’origine sua medesima si trovò stabilita in repubblica; e a lei somigliare dovevano le altre città marittime di maggior fiore, Pisa, Amalfi, Napoli, Gaeta. Adria, ancora di qualche conto, nel 1017 menò guerra coi Veneziani, i quali vincitori obbligarono il vescovo Pietro e i primati a venire al doge, chiedere scusa, e promettere fedeltà. Dall’alto di tal sommessione esso vescovo appare anche capo politico del Governo; ma contraeva coll’intervento de’ suoi canonici e di varj laici, de’ quali il primo è Anastasius consul. Le città del litorale istriano, aggregato talvolta al regno d’Italia, conservarono le forme comunali all’antica, e nel 991 Capodistria faceva col doge Pietro Orseolo II una convenzione, stipulata da un conte Sicardo suo governatore, e cunctos habitantes civitatis Justinopolitanæ, tam majores quam minores[29]. Anche Ragusi, città mista che per tante ragioni s’annesta alla storia italiana, e che sotto una costituzione aristocratica gareggiò con Venezia, e fu l’Atene della letteratura slavo-illirica, degna di storia più che i vasti imperj da cui fu ingojata, antichissimo esempio ci è di governo municipale, poichè in un diploma del 1044 Pietro detto Slaba (slavo) priore, cum omnibus pariter nobiles, atque ignobiles mei, tam senes, juvenes, adolescentes, quam etiam pueri, restituisce alcuni beni all’abate di Santa Maria di Lacroma, presente il vescovo Vitale[30].
I Genovesi, costretti a schermirsi dai Saracini di Frassineto, buon’ora si ordinarono a comune sotto il vescovo, dividendo le città nelle compagne di Castello, Borgo, Piazzalunga, Maccagnana, San Lorenzo, Portanuova, Sosiglia e Portoria, ciascuna avente consuetudini proprie e gonfalone, e deliberando per consigli e parlamenti. All’888 si fanno risalire i suoi primi consoli, il senato, l’assemblea del popolo e le forme municipali, che ricevettero conferma da un diploma di Berengario II del 958, il quale assicurava ai Genovesi le proprietà, già jure acquistate[31]. Poi nel 1056 Alberto marchese giurava osservare le consuetudini di essi, che sono le seguenti:
«Qualora si contenda sopra la sincerità d’una carta tra Genovesi e forestieri, se il notajo e i testimonj sieno presenti, basta che il presentatore della carta giuri non l’avere corrotta in veruna parte: se manchino notajo e testimonj, il presentatore trovi quattro persone che il giurino con lui. La femmina longobarda può vendere e donare senza l’assenso dei parenti e l’autorità del principe. Così pure i servi, gli aldj delle chiese e i servi del re vendano e donino liberamente le cose di loro proprietà, ed anche le livellarie. I villani de’ Genovesi, che abitano sui poderi dei padroni, non sono tenuti a dare fodro, fodrello, albergaria o placito ai marchesi, nè ai visconti, o loro mandati. I livellarj delle chiese, che per gravi casi non possono soddisfare l’annuo canone, non perdano un fondo livellato, se prima del decimo anno paghino i livelli scaduti. Gli abitanti di Genova non devono stare in giudizio fuori di città, nè obbediscano a sentenza renduta fuori. I rettori di Sant’Ambrogio possano conceder beni a livello. I forestieri abitanti in Genova devono fare la guardia coi Genovesi contro gl’insulti dei Pagani. Chi giura con quattro testimonj di aver posseduto per trent’anni un podere, sia cheto contro qualunque podestà ecclesiastica o laica, nè v’abbia luogo a duello. Quando i marchesi vengano a tener placito a Genova, il bando non duri che quindici giorni. Un laico a cui un cherico abbia ceduto i beni ecclesiastici, li posseda tranquillamente finchè il vescovo vive. Se uomo o femmina prese a livello beni ecclesiastici, o per compra, o per eredità, niun altro può acquistare livello sui medesimi: e se nasce controversia, chi è in possesso giuri con quattro testimonj che da dieci anni egli od i suoi antecessori possedono quei beni a livello. I cherici legittimamente investiti di beni ecclesiastici li tengano alla sicura quanto vivono, nè altro cherico acquisti ragioni su quelli. Gli uomini dei Genovesi, che vogliono risedere sui poderi de’ padroni, sieno franchi da ogni servizio pubblico».
Nel 1109 il conte Bertrando donava al Comune di Genova la terra di Gibeletto in Siria: nel 1130 Pavesi e Genovesi stipulavano concordia e reciproca difesa. Nel 1166 i consoli de’ mercanti e de’ marinaj di Roma agli uomini del Genovesato da Portovenere fino a Noli concedeano pace e sicurezza della persona e degli averi per terra e per mare da Terracina a Corneto, cassando le rappresaglie e qualunque procedura per rapine da trent’anni in poi; renderanno buona giustizia e riparazione; potranno condurre a Roma qualsiasi merce, e farvi contratto; obbligheranno a giurar questa pace i visconti e balii di Terracina, Stura, Ostia, Porto, Santasevera, Civitavecchia; se alcun Romano rechi danno a Genovesi, l’obbligheranno a rifarli, e se non possa, li rifaranno dal Comune; non soffriranno si armino a danno loro legni di corso da Capodanzo a Terracina, e da Caponaro a Corneto; terranno per nemici i Pisani, nè gli accoglieranno sul loro territorio; serberanno pace cogli uomini di Albenga, Portomaurizio, Diano, San Romolo, Ventimiglia, se i loro consoli la giurino ad essi. Di rimpatto i consoli del Comune di Genova giuravano pace ai Romani coi patti medesimi[32].
Siena, città primaria sino al tempo de’ Longobardi, e dove il vescovo appare lungamente anche capo temporale, già avea Comune nel 1151 quando il conte Paltonieri dava in pegno al sindaco il castello di San Giovan d’Asso col suo distretto, per dieci anni: anzi nel 1137, in communi colloquio molti nobili di Staggia e Strove donavano alcuni castelli a Ranieri vescovo e capo civile di Siena. Poi nel 1186 Enrico di Svevia, vivo Federico Barbarossa, dava e confermava a questo Comune la zecca, la libera elezione de’ consoli, del rettore, del podestà, con giurisdizione sopra tutto il contado, salvo ai giudici imperiali l’ultimo appello delle cause, e pagando alla Camera imperiale settanta marche d’argento[33].
Pisa, a comodo anche dei tanti avventicci, raccoglieva, fin dal 1160, gli statuti precedenti, fin allora tenuti per memoria, donde ricaviamo l’interno suo ordinamento e la persistenza del diritto romano; aggiungeva regole per le contestazioni marittime, che voglionsi approvate il 1075 da papa Gregorio VII; poi nel 1085 Enrico IV, oltre varie esenzioni, le prometteva osservarne le consuetudini di mare, lasciare che i seniori facessero le leggi e rendessero giustizia, non mandare in Toscana verun marchese se non approvato da dodici uomini, eletti nell’assemblea dei cittadini di Pisa, raccolta a suon di campana[34]. Prometteva inoltre non distruggere le case, non incendiar la città nè diroccarne le mura, non esigerne alloggi; se rechi offesa ad alcuno, ne giudicherà per mezzo di dodici sacramentali senza duello, salvo se si tratti della vita o dell’onore del re; non impedirà i viaggi, e di mariti che siano in viaggio non arresterà le mogli; non porrà altro aggravio se non quello che tre seniori per ciascuna villa e castello giurino essersi praticato al tempo del marchese Ugo; lascerà che vedove e fanciulle si maritino, senza costringerle a sposarsi a chi egli voglia, o esigerne prezzo; non torrà nè farà lavorar le terre a mezzo miglio in giro, che furono paludi o pascoli pubblici o delle chiese; il pezzo del muro vecchio sin all’Arno lascerà libero a comune vantaggio, non permettendo vi si eriga casa; se alcuna nave sia fermata da Gaeta a Luni, nessuno ardisca predarla.
Lucca, prediletta sede dei marchesi di Toscana, in un documento del 1124 chiamata gloriosa civitas, multis dignitatibus decorata, atque super universam Tusciae marchiam caput ab exordio constituta, possiede uno de’ più ricchi archivj d’Italia, da cui potrebbe trarsene la storia comunale. Fra il 965 e il 972 Ottone I conferiva a quella Chiesa un’immunità, la quale era piuttosto personale ed ecclesiastica, salvo che cedevasi ad essa Chiesa e al clero la facoltà regia di eleggere il proprio avvocato, e dispensavasi dal giurare nelle cause con molti sacramentarj. Ottone II nel 981 confermò ed estese questi privilegi, volendo che tutte le persone dimoranti nelle terre e castella d’esso vescovado fossero sottoposte unicamente al tribunale del vescovo, che potesse citarli e giudicarli (distringere) a modo della potestà regia. Nessun duca, marchese, conte, visconte, giudice pubblico o gastaldo o qualsiasi altro magistrato presuma porvi piede per udir cause, esigere multe, far foraggio, levare sfatichi; chiunque possedesse beni del vescovado ingiustamente, li restituisca[35]; seguono altri provvedimenti opportuni al libero esercizio del dominio e dei diritti vescovili, e comminando ai contravventori mille libbre d’ottimo oro, da pagare metà al fisco imperiale, e metà alla chiesa di Lucca ejusque vicario. Alessandro II papa attribuì a quel Comune per sigillo una bolla di piombo[36].
Vedemmo Anselmo vescovo di Lucca zelantissimo per Gregorio VII contro l’imperatore; onde i cittadini gli si ribellarono, ed Enrico IV, da Roma il 23 giugno 1081, in premio della fedeltà e de’ servigi prestatigli, conferiva ai Lucchesi un privilegio, nel quale vieta ai vescovi, duchi, marchesi, conti e qualsiasi persona o autorità di demolire il recinto delle mura nè i casamenti urbani o suburbani; o di fabbricare castelli nel circuito di sei miglia, nè di esigervi il fodro o il ripatico; abolendo le consuetudini perverse, introdotte dalla durezza del marchese Bonifazio; non vi abbia palazzo imperiale in città o nel borgo, nè siano tenuti agli alloggi; chi per negozj va a Lucca sia pel Serchio sia per terra, non venga molestato nè derubato, nè alcuno lo impedisca o svii; i Lucchesi possano negoziare sopra i mercati di Parma e San Donnino ad esclusione dei Fiorentini; siano giudicati solo da chi ha legittima giurisdizione; non venga obbligato al duello chi adduca il possesso di trent’anni, o altro documento; il giudice longobardo non possa proferirvi giudizio, se non in presenza del re o del suo cancelliere[37].