Inf., XXX.
Sòstati tu, che all’abito mi sembri
Essere alcun di nostra gente prava.
Ivi, VII.
[83]. La legge suntuaria di Lucca, del 20 ottobre 1587, che vegliò fino al termine della repubblica, proibiva in sostanza tutti i lavori stranieri sì di metalli preziosi che di sete e lane, le vere e le false gemme e perle, i ricami, le vesti d’altro colore che nero, le penne, le piume, i fiori di seta, i capelli finti, i pendenti alle orecchie, i lunghi strascichi. Si concedevano cappelli e abiti neri agli uomini e alle donne; alle spose per un anno vesti di seta colorate; alle vedove, abito di lana nero; ogni cosa semplice, senza trine nè lavori d’intaglio, passamani o frangie; se si voleva un guarnimento, aveva ad esser di seta e del colore stesso del drappo, e semplice e un solo giro all’estremità. Le calze alle donne o bianche o nere; agli uomini, o nere o grigie. Alle fanciulle impedito il vestire di seta; concedevansi di seta le maniche e i grembiuli, i collari di taffetà; ma a tutti vietavansi i listelli e ricami e telette d’oro e d’argento fino o falso. I forestieri erano tenuti soggetti alla legge un anno dopo che fossero in Lucca, e i magistrati o capitani usar potevano di piume essendo in uffizio od in funzione: le loro donne erano eccettuate dalla legge sin che i mariti duravano in carica. Pure, perchè anche in Lucca lavoravasi d’argento e d’oro, si permise poi qualche filza di bottoncini d’argento, qualche fettuccia di seta ad intrecciar i capelli, cuffie di velo o tela, una rete d’oro filato con occhietto d’oro, un fregio e un vezzo d’oro del valore di trenta scudi da mettere al collo, con una collana pure d’oro (sempre tirato alla trafila a maglia) di scudi cento; un paio di smaniglie d’oro di trenta scudi, e un altro di bottoncini d’oro o d’argento di egual valore; una cintura di scudi ottanta o d’oro o d’altro non proibito dalla legge, senza smalti, fuorchè nelle serrature; e di gioje o perle appena qualcuna, ma solo negli anelli; di cristalli e coralli, soltanto ne’ vezzi; profumi e paste odorifere nulla, eccetto che nei guanti. Sicchè una donna poteva comparire in pubblico fornita di tanta roba preziosa per più che quattrocento scudi, i quali oggi rappresenterebbero più che dodicimila franchi. Volevasi la legge eseguita; per ciò multa e carcere ai maschi se mancavano, e alle femmine multa e confino in casa. Quindi ad impegnar queste a fuggire ciò che innanzi appetivano, la legge permise alle meretrici quello che proibiva alle oneste. Tommasi, Sommario.
Uno statuto fiorentino del 24 marzo 1299 porta: Si qua mulier voluerit portare in capite aliquod ornamentum auri vel argenti, vel lapidum preciosorum vel etiam contrafactorum, vel perlarum, teneatur solvere Comuni florentino pro quolibet anno 50 libr. f. p.; salvo quod possit quælibet domina, si sibi placuerit, portare aurum filatum vel argentum filatum usque in valorem libr. 3 ad plus. — Et si qua mulier voluerit defferre ad mantellum fregiaturam auri vel argenti vel serici texti cum auro vel argento, vel scannellos aureos vel argenteos vel perlas, teneatur solvere Comuni florentino libr. 50 f. p. pro quolibet anno. — Et si qua mulier voluerit portare aliquod ornamentum perlarum in aliqua alia parte vestimentorum sui corporis, teneatur solvere dicto Comuni florentino libr. 50 f. p. pro quolibet anno. Nell’archivio delle Riformagioni.
Fra gli altri, possono vedersi gli Statuti suntuarj circa il vestire degli uomini e delle donne, ordinati prima dell’anno 1322 dal Comune di Perugia, e pubblicati ivi dal Vermiglioli nel 1821. Altri del 1416 pubblicò il Fabbretti nell’Osservatore del Trasimeno 1846, tratti dagli Annali decemvirali di Perugia. La motivazione di essi è che alcune donne fanno disonesta portatura, avendo mantelli in capo, sicchè non si discernono le vedove dalle maritate, le cittadine dalle forestiere; e sin meretrici e donne di mala fama e serve di preti portano mantelli onorevoli come le mogli de’ migliori cittadini. Laonde i Decemviri «fanno bandire et commandare che non sia veruna femena, meretrice, inonesta, de mala fama, de qualunque stato et conditione sia, così citadina come contadina et forestiera, ac etiandio fancella de preite o d’altri religiosi, che per alcuno modo overo quesito colore, ardisca portare mantello de più lunghezza che persino alli ginocchi.... E che a ciascuno offitiale... sia leceto cercare, inquirere et investigare contro qualunque persona delle sopradicte che contrafacessero nelle predicte cose».
Le noje causate dalle leggi suntuarie, e i sotterfugi delle donne sono lepidamente esposti da Franco Sacchetti, Nov. CXXXVII: — Veggendo certi cittadini le donne portare ciò che esse voleano senza alcun freno, e sentendo la legge fatta, e ancora sentendo l’officiale nuovo esser venuto, vanno di loro certi ai signori, e dicono che l’officiale nuovo fa sì bene il suo officio, che le donne non trascorsono mai nelle portature, come al presente faceano. Onde li signori mandarono per lo detto officiale, e dicendoli come si maravigliavano del negligente officio, che faceva sopra gli ordini delle donne, il detto messer Amerigo rispose in questa forma: Signori miei, io ho tutto il tempo della vita mia studiato per apparar ragione; e ora, quando io credea sapere qualche cosa, io trovo che io so nulla; perocchè cercando degli ornamenti divietati alle vostre donne per gli ordini che m’avete dati, sì fatti argomenti non trovai mai in alcuna legge, come sono quelli ch’elle fanno; e fra gli altri ve ne voglio nominare alcuni. E’ si trova una donna col becchetto frastagliato avvolto sopra il cappuccio: il notajo dice: Ditemi il nome vostro; perocchè avete il becchetto intagliato. La buona donna piglia questo becchetto che è appiccato al cappuccio con uno spillo, e recaselo in mano, e dice ch’egli è una ghirlanda. Ora va più oltre: trovo molti bottoni portare dinanzi; dicesi a quella che è trovata: Questi bottoni voi non potete portare; e quella risponde: Messer sì, posso, chè questi non sono bottoni, ma sono coppelle; e se non mi credete, guardate, e’ non hanno picciuolo, e ancora non c’è niuno occhietto. Va il notajo all’altra che porta gli ermellini, e dice: Che potrà apporre costei? Voi portate gli ermellini; e la vuole scrivere; la donna dice: Non iscrivete, no, chè questi non sono ermellini, anzi sono lattizzi...»
[84]. Leges municipales 248, 99, 66 nei Monum. Hist. patriæ.
[85]. Corbelletur in lacu ita quod submergatur: lib. I. rub. 23, e lib. V. rub. 12.