Era il tempo che si vedevano per tutta Italia le repubbliche soccombere a tiranni; e questo tentativo facea temere altrettanto a Venezia. Si moltiplicarono dunque le cautele; e al doge, da capo della Repubblica ridotto a delegato di pochi, si legarono sempre più le mani; e cinque corregidor della promission dogale ne’ patti da imporre a ciascun nuovo doge introduceano variazioni ed esponeano le riforme di governo che paressero opportune; tre inquisitori del doge morto ne sindacavano gli atti a confronto del giuramento prestato. Il quale di volta in volta restringendosi, venne ad essere una rinunzia a tutte le antiche prerogative, e quasi anche alla personale libertà. Il consiglio del doge non fu più scelto da lui, ma dal senato; infine lo si volle confermato dal parlamento; i sei membri rinnovavansi metà ogni quattro mesi, nè mai doveano esser due del cognome o del sestiere stesso; aprivano le lettere dirette al doge, rimettendole per lo spaccio ai diversi uffizj; facevano le proposte in senato e nel maggior consiglio, e il doge non avea maggior voto che uno di essi.
Perchè poi la sovranità fosse invigilata dall’amministrazione, si stanziò che i tre capi della quarantìa sedessero coi sei consiglieri a parte de’ loro uffizj. Il doge più non potè ricevere ambascerie o lettere da’ forestieri, nè carte da sudditi, se non presente il suo consiglio; non rispondere tampoco sì o no senza consultato con quello; non permettere che alcun cittadino gli piegasse il ginocchio o baciasse la mano; non soffrire altro titolo che di messer il doge; non possedere feudo, censo, livello o beni stabili fuor del ducato, cioè delle isole e del poco litorale tra le foci del Musone e dell’Adige; non isposare straniera, nè con stranieri ammogliare i figli senza permissione; nessuno poteva occupare impiego finchè stesse a’ suoi stipendj e un anno dopo. Al decorato pupillo rivedeansi ogni mese i conti, e se dovesse ad alcuno, gli era trattenuto del soldo: gli si prescrisse perfino di non spendere più di mille lire nel far ricevimento di stranieri; i primi sei mesi comprasse un vestone di broccato d’oro, nè egli nè la moglie o i figli accettassero regali. All’elezione di Nicola Marcello (1473) fu imposto che, vivo il doge, figli e nipoti suoi non potessero accettare uffizio, benefizio o dignità in vita o a tempo, nè sedere in verun consiglio, salvo il grande e i pregadi, ove pure non aveano voce; soltanto nei Dieci potea entrare un fratello del doge.
Questa gelosia da serraglio era estesa su tutta la nobiltà, vietandole di sposare straniere, nè coprire pubbliche funzioni fuori, o servir principe o Stato estero in guerra o in pace, nè tampoco possedere sul continente d’Italia: legge vissuta finchè Venezia non venne dominatrice della terraferma. Neppure i comandi degli eserciti poteano avere; e dopo che, nella guerra di Padova, furono affidati a Pietro de Rossi già signore di quella città, sempre il generale fu un mercenario, vigilato da provedidori scelti fra’ patrizj.
Principalmente addosso ai nobili pesava la severità dei Dieci, piuttosto freno all’aristocrazia che stromento di tirannide sovra il popolo. Componevano quel consiglio il doge, sei consiglieri ducali e i Dieci, tutti con voce deliberativa; illegale la loro adunanza se non fosse presente un avogador del Comune. Duravano un anno, e un anno restavano in contumacia; erano eletti pochi per volta dal maggior consiglio, e durante quella magistratura non poteano ricevere altro uffizio; l’accettare stipendio o premio saria costato il capo. Le denunzie segrete v’erano ricevute, come da tutti i magistrati, ma richiedeano esame e prove. Il 28 gennajo 1432 andò parte che «se da ora innanzi alcuno o alcuni dei nobili nostri, da sè o col mezzo di altri, sotto alcun pretesto, colore, modo, forma o ingegno che dire od immaginare si possa, oserà fare qualche setta, confederazione, compagnia od altra intelligenza chiara od occulta, colle parole o coi fatti, con giuramento o senza, per ajutarsi l’un l’altro ne’ nostri consigli, siano banditi perpetuamente; e se tornino dal bando, condannati al carcere in vita». Simile tenore tengono le leggi dei Dieci, tutte dirette a reprimere i nobili con procedura compendiosa: inoltre esercitavano un’alta polizia sul popolo, sui trattati più secreti, sui falsatori di gioje o di monete, sui giuochi, sulle spie; qualunque affare non civile riguardasse il clero, le sei grandi confraternite della città, le feste, i boschi, le maschere, le gondole, era di loro competenza; ai loro decreti obbligavano il senato e fino il gran consiglio; disponevano dell’erario, davano istruzioni ad ambasciadori, a generali, a governatori, modificavano la promissione ducale. In occasione del processo contro Marin Faliero chiamarono una giunta di venti gentiluomini, che poi restò permanente sino al 1582, e fu gran rinfranco al loro potere.
Questo concentrare la direzione dello Stato e dei poteri diede estrema autorità e forza al Governo; questa vigilanza impedì che persone o famiglie s’arrogassero la sovranità. Ma una procedura, ove non erano leggi conosciute nè pene prefisse, ove i testimonj non erano confrontati nè nominati tampoco, non offriva assicurazioni alla società o all’individuo, schiudeva il campo alla perfida delazione e al pagato spionaggio, stabiliva il despotismo per conservare il Governo.
Non lasciamoci però sgomentare dalle declamazioni, e ricordiamo che i Dieci dopo un anno ricadevano sotto le leggi comuni; oltre i segretarj dell’ordine cittadino, vi assistevano da cinquanta a sessanta persone, tolte dai principali consessi dello Stato, e l’avogador potea sospenderne gli atti; i giudizj erano segreti, ma scritti; al convenuto non negavasi un difensore; il gran consiglio poteva modificare quello dei Dieci o anche spegnerlo con non rinnovare le nomine; il popolo poi lo gradiva come salvaguardia contro i soprusi dei patrizj; questi se ne consolavano colla speranza di arrivarvi.
Nel 1454 il consiglio dei Dieci scelse tre inquisitori di Stato, due neri dal proprio seno, ed un rosso tra i consiglieri del doge, i quali incoavano i processi, esercitavano un’alta polizia su qualsifosse persona, neppur eccettuati i Dieci, e in unione con questi potevano punire di morte secreta o pubblica, disporre della cassa senza render conto[46].
Tale costituzione si andò sviluppando in tempi più tardi di quelli che ora narriamo; ma noi la volemmo qui raccolta a intelligenza della storia futura di quella grande e calunniata Repubblica. Il tempo fe dimenticar la violenza con cui si era stabilita l’aristocrazia, la quale consolidata, si occupava molto delle relazioni politiche, e v’acquistava prudenza e accorgimento. Diceansi vecchie le casate anteriori all’800, nuove le aggregate posteriormente. Sedici di queste ultime, cioè Barbarighi, Donati, Fóscari, Grimani, Gritti, Lando, Loredani, Malipieri, Marcelli, Mocenigo, Moro, Priúli, Trevisan, Tron, Vendramin, Venier, nel 1450 congiurarono di non lasciar più salire doge alcuno delle casate antiche: almeno tale opinione corse, e in realtà nessun più ne fu eletto fin al 1612, quando inaspettatamente fu sortito Marcantonio Memmo.
Allorchè il doge era presentato, si cessò di domandare al popolo — Vi piace?» ma l’anziano degli elettori dicea: — So che vi piacerà»; invece del sindaco che gli prestasse giuramento a nome del popolo, bastò il gastaldo o, come diceasi dal vulgo, il doge de’ Nicolotti, capo de’ pescatori. Pure chiunque abitava Venezia potea darsi a credere d’aver parte alla sovranità, perchè era chiamato padrone; donde quella riverenza verso la patria e i capi di essa, che faceva identiche la volontà propria e la legge, e disponeva a qual si fosse sacrifizio pel conservamento di essa.
Il popolo dapprima dividevasi in convicini e clienti, ossia ottimati e plebei: serrato il maggior consiglio, gli esclusi formarono un terz’ordine, detto de’ cittadini originarj, a distinzione dai cittadini d’acquisto, i quali abitavano Venezia da meno di venticinque anni. Ai soli originarj competeva la piena cittadinanza, e il prezioso diritto di far commercio marittimo sotto la bandiera di San Marco, e così l’aspirare agl’impieghi cittadineschi, il supremo dei quali era il cancellier grande; seguivano gli altri della cancelleria dogale, le cariche nelle maestranze e nelle numerose confraternite, alcune legazioni ed i consolati in terra forestiera. Il commercio rimaneva tutto a’ cittadini, escludendone i nobili perchè avrebbero potuto soperchiare. Pura plebe restavano gli artigiani, i mercanti, i medici, gli arsenalotti, corporazione robusta. A soli vecchi permetteasi di fare il rivendugliolo. Nè tampoco trovavasi schiusa la via dell’armi, giacchè queste erano affidate a mercenarj o a sudditi.