Me dominum Verona suum, me Brixia vidit,

Parmaque cum Lucca, cum Feltro Marchia tota.

[301]. Diversi paesi portavano il nome di ducato di Borgogna. Il re della Borgogna cisgiurana, cioè di Arles e Provenza, capitale Vienna: il re della Borgogna transgiurana, capitale Ginevra, che comprendeva gran parte della Svizzera, il Lionese, porzione del Delfinato, la Bresse, la Savoja, e di qua dai monti le valli d’Aosta, Susa, Maira; il ducato proprio di Borgogna. I molti studj in proposito sono riassunti nelle Memorie cronologiche e genealogiche di storia nazionale del Cibrario, e nella sua Storia della monarchia di Savoja. Vedi pure Gingins La Serra per l’origine dai duchi di Provenza.

[302]. In una donazione all’abbazia di Pinerolo, Umberto II professa vivere ex nacione mea lege romana. Il Guichenon omise queste parole perchè contrariavano il suo sistema: noi però mostrammo che non provano l’origine di una famiglia.

[303]. Cronaca di Evian, ms. nell’archivio cantonale di Losanna.

[304]. Quei di Magnano davansi al Conte Verde, 1373, volendo essere sub justæ manus dominio, potiusquam sub tyrannisantium sævissima voragine et regimine crudeli.

[305]. Allora unico arcivescovo ne’ possessi di Savoja era quello di Tarantasia, sotto cui la Moriana e Aosta. La Savoja propria dipendeva dal metropolita di Vienne, come parte del vescovado di Grenoble: gli altri paesi d’oltremonte riverivano i metropoliti di Lione e di Besanzone; quelli qua dai monti, l’arcivescovo di Milano.

[306]. Il Gioffredo, St. delle Alpi Marittime, tom. i. p. 590, trovò confermati fin dal 1040 da Ottone e Corrado conti di Ventimiglia gli statuti dati da un Arduino marchese d’Ivrea agli uomini di Tenda, Saorgio, Briga, e che importano la ricognizione del diritto d’eredità nei maschi e nelle femmine; dispensa dal combattimento giudiziale in cause civili, surrogandovi i testimonj sacramentali, o giurati; il conte nè i suoi non potranno pigliare in ostaggio la persona, o mettere sequestro sui beni e sulle case d’essi uomini; questi non saranno tenuti assistere al giudizio pubblico se non una volta l’anno per tre giorni; nè a mandare loro dipendenti in guerra se non in caso di oste generale; potranno far legna, adacquare, pascolare, cacciare su tutti i dominj del conte fino al mare. È uno de’ più antichi documenti di vita comunale. I privilegi della val di Lanzo si leggono in Cibrario, Studj storici, pag. 302.

[307]. Lib. consil. civitatis Taurini.

[308]. Cibrario, Storia di Chieri; — Sclopis, Considerazioni storiche intorno a Tommaso di Savoja e degli Stati generali ed altre istituzioni politiche del Piemonte. Torino 1851.