Di buon’ora si cominciò a mettere in iscritto le convenzioni commerciali, e pur testè fu pubblicato il repertorio di Giovanni Scriba notajo di Genova, il quale pel solo anno 1161 contiene cenquarantacinque atti privati, di società, di proteste, di divisioni[275]. Pel più antico istrumento mercantile vi è dato un atto del 1155, ove un Aucello giura portare a trafficar in Sicilia e a Salerno lire sessantadue, ricevute da Oberto Usodimare. Una carta dell’anno stesso dice: «Io Ugero Lugaro confesso aver quattrocentosessantasette lire di roba tua, o Guglielmo Filardo, che devo portare ad Alessandria per trafficare a tuo conto: al ritorno deve esser tuo il capitale e il profitto, eccetto sette bisanti che mi vengono per la condotta. Di quelle lire devo far le spese del mio vitto e per quanto occorre. Del mio, porto lire venti». Ai 19 settembre Ribaldo da Sarafia e Ferro di Campo mettono in società quello lire cinquanta, questo trentacinque e il suo personale, e gli utili si divideranno a metà. Al 6 luglio 1156 Lanfranco Pepe commette il capitale di lire cinquanta a Bernardo Porcello che lo traffichi in Genova, e dei profitti si farà a metà. In quel curioso repertorio molte altre si hanno di queste associazioni del capitale coll’industria.

Opportunissima al commercio venne l’istituzione dei consolati, cioè d’una speciale e compendiosa giurisdizione per le cause mercantili sia nell’interno, sia fuori[276]. Ne’ paesi lontani più frequentati si tenevano consoli, che e vigilassero sugli atti del commercio nazionale, e giudicassero i negozianti loro compatrioti secondo leggi scritte o le usanze o il buon senso. Tali sentenze costituirono un diritto consuetudinario; poi un Catalano o più probabilmente un Italiano, entrante il secolo xiii, pensò raccogliere le costumanze de’ porti del Mediterraneo, e ne nacque il Consolato de’ fatti marittimi, base anch’oggi di tale legislazione, e diritto comune ove manchino disposizioni particolari. Doveano essere avanzi delle leggi antiche, durate in pratica anche dopo periti i documenti; e vi si tratta, in ducento capitoli, dei doveri e diritti dei patroni di nave e socj, de’ marinaj, mercanti, passeggeri; delle merci occultate, bagnate, guaste, prese, gittate; degli attrezzi, delle armi, delle condizioni di nolo, de’ cambj, delle assicurazioni[277]. A questo esempio furono compilati il Giudicato di Oleron per l’Oceano, e le Ordinanze di Wisby pel Settentrione.

Se pure le assicurazioni erano conosciute ai Romani, sì poco erano consuete, che legislatori e giureconsulti non le credettero meritevoli di speciale attenzione. Nei nuovi tempi si estesero, e i primi esperimenti si restrinsero ad accomunare i rischi fra i padroni del vascello e quelli che caricavano. Tanto ne parve bene, che la compilazione Rodia, certo anteriore all’xi secolo, la legge di Trani che vorrebbesi del 1060, quella di Venezia del 1253, le imposero come obbligo. Però, non legando che persone cointeressate nella spedizione, stavano a troppo gran pezza da quelle zarose e insieme precise speculazioni, dove, calcolando i venti, le avarie, le stagioni, e insieme le politiche eventualità, la guerra, la pirateria, si offre l’intero rifacimento delle lor perdite, mediante una tenue anticipazione.

Non ha appoggio chi le asserisce conosciute a Bruges nel 1310; e poichè niuna legge marittima settentrionale ne parla, nè tampoco la grande Ordinanza anseatica del 1364, ci si fa credibile cominciassero fra noi, dove gli statuti di Pisa del 1161 le ricordano[278]: nel 1300 il Pegolotti espone come ordinaria questa assicurazione di denari e mercanzie «a salvi in terra, a rischio di genti e di mare, a tutto periglio di mare, di gente, di fuoco, di corsali», con premio dal sei al quindici per cento: il breve poi del porto di Cagliari prevede i casi del naulegar e del sigurare.

Ma grand’ala non poteva aprire il commercio quando sì scarso il contante; non avendosi oro che dalle miniere di Spagna e Ungheria, poca polvere dall’Africa, qualche paglia dai nostri fiumi; dell’argento non ancora lavorandosi le cave dell’Harz; e il commercio coll’India e la Cina dovendo saldarsi in moneta effettiva, perchè non avevano esse bisogno delle derrate o manifatture europee; finchè l’Inghilterra ai nostri giorni non riuscì a surrogarvi l’oppio e le cotonerie.

I Romani sentirono, ma non ripararono tale deficienza; la quale, cresciuta collo sperpero della migrazione, poi per le crociate, impacciava le transazioni. Gli è ben vero che queste nell’interno erano assai rade, quando la proprietà restava legata da feudi, livelli, diritti comunali, manimorte, e dall’attenzione di conservare l’avito possesso: pel consumo usuale poi molto adoperavasi il baratto. Però l’Italia ebbe sempre maggior correntezza di contante, sì perchè la sua industria ve ne chiamava, in tempo che le altre nazioni limitavansi a comprare e consumare, e tutto doveano procacciarsi a denaro, non avendo di che far baratti; sì per lo speso dai tanti che qui erano condotti dalla devozione o dall’ambizione o dagli affari; sì perchè la curia romana da tutto il mondo riceveva o tributi, o tasse per dispense, indulgenze, aspettative, brevetti, investiture e simili, o frutti di benefizj lontani, investiti a prelati qui dimoranti.

Se ne valsero i nostri per applicarsi alla banca o al prestito, e svilupparono le varie forme del credito. Quando ogni paese, ogni feudo aveva zecca propria, e spediente di finanza consideravasi il falsare o alterar le monete, nasceva un’inestricabile diversità di titolo, d’impronte, di valore. Per sottrarsi alla quale non di rado si stipulavano i pagamenti a peso, cioè a marco, diviso in otto once di ventiquattro carati[279]; onde i negozianti, prima di rimpatriare, col denaro avuto compravano oro e argento non coniato. Tanto più che molti paesi, considerando il denaro come vera ricchezza, non come solo stromento di cambio e misura del valore, impedivano gelosamente l’asportarlo. A questo disagio e alle frodi, troppo facili sopra monete non conosciute, ripararono Lombardi, Fiorentini, Senesi, nelle primarie città aprendo scanni, col nome di banchieri o campsores; e ricevute in deposito le somme, sborsavanle man mano che il depositante traesse su loro, o facevanle a questo pagare dai proprj corrispondenti ove egli si recasse. Tutte le operazioni che oggi si lodano come arte bancaria o si vituperano come aggiotaggio, le troviamo già in uso; e Firenze nel 1371 moderava i giuochi di borsa coll’imporre una tassa sopra la vendita de’ fondi pubblici[280].

Una scolastica distinzione fra le ricchezze fruttifere e le infruttifere, che poneva cioè il valore nelle cose medesime, non nel servizio che rendono all’uomo, fece a molti, fino a’ dì nostri, dichiarare illecito il guadagnar sul denaro; e fatto un precetto del consiglio evangelico Date a mutuo senza nulla sperarne, si giudicò peccato il lucrare un interesse. Ma poichè è troppo naturale e vantaggioso che il capitalista accomodi al lavoratore, bisognava illudere la coscienza co’ varj sotterfugi di cui gli usurieri sono maestri. I governi poi pensarono a porre un limite agl’interessi affinchè non se ne abusasse; quasi non dovessero, come in tutte le altre mercanzie, proporzionarsi al rischio, alla ricerca, al lucro del mutuante. Come avviene dei provvedimenti arbitrarj, anche questo dovette altalenare; e poichè probabilmente le variazioni si saranno legalizzate sol dopo che l’abuso era comune, non possiamo dal variare degli interessi argomentare la maggior o minore ricchezza pubblica, cioè il migliore impiego del denaro. Perocchè a volere che in paese industre gl’interessi si proporzionino al vantaggio che ne trae l’accattante, bisognerebbe che i divieti non perturbassero l’equivalenza de’ servigi; e molte volte gl’interessi sono alti in grazia non della prosperità, ma del rischio a cui il capitale si espone. Così oggi in Levante, perchè il Corano vieta il ricevere frutto, il prestatore non protetto dalla legge deve premunirsi dai rischi della contravvenzione.

Il codice romano stabiliva il merito del quattro per le persone illustri, dell’otto pei mercanti, del dodici per quelli di grado inferiore che prestassero grano o derrate, del sei per gli altri; tanto era mal compreso l’uffizio del denaro. Nel medio evo, il commercio trasse il denaro nelle città, sicchè i signori castellani e principi ne pativano disagio, e bisognava ne cercassero a usure trasmodate. Guido conte di Biandrate nel 1161 pattuiva quattro denari al mese, cioè il venti per cento. Nel 1201 Arduino vescovo torinese conveniva con Giacomo e Bartolomeo Sylo, se non restituisse fra due anni le dovute 152 lire susine, v’aggiungerebbe lire 13; se fra tre, lire 25; se fra quattro, lire 58; se fra cinque, lire 90; se fra sei, lire 113: il che era un modo di mascherare l’usura, maggiore del dodici per cento (Cibrario). Nei conti di Giuliano di Nannino de’ Bardi con Pietro di Francesco Piccioli nel 1427 al prestito di lire 2928 in un anno è computato l’interesse di lire 878: lo che scontra il trenta per cento (Pagnini). Il doge Mocenigo assegna il quaranta all’anno pei capitali messi nel commercio. Federico II in Sicilia lasciò solo agli Ebrei il prestare, e proibì di passare il dieci[281]; errore massiccio, emendato dalle violazioni. Uno statuto veronese nel 1228 prefiggeva il dodici e mezzo; uno di Modena del 70, il venti; uno di Cremona del 78 interdisse agli Ebrei di esigere sui pegni più di sei denari per lira al mese. Nel XIV secolo v’ha esempj del trentacinque. A Firenze erano ottanta banchi, e il monte pagava il merito del dodici o quindici e non mai più del venti: per moderare le usure, nel 1430 vi si chiamarono Ebrei, i quali obbligavansi a non riscuotere di là dal venti; e quando nel 95 furono espulsi, si trovò, o almeno si disse che in cinquant’anni aveano guadagnato 49,792,556 fiorini.

In Piemonte, morendo uno in fama d’avere guadagnato di usura, ogni aver suo ricadeva nel fisco: al qual uopo con rigore si suggellava la casa, s’imprigionavano la vedova e i figli acciocchè dichiarassero se nulla tenessero nascosto: istituivasi l’indagine, dalla quale raramente l’accusato usciva netto quando importava al fisco di trovarlo in colpa; anche purgandosi, non veniva reintegrato della roba e dell’onore: lo perchè tutti procuravano accordarsi col fisco, colpevoli o no (Cibrario).