Un regolamento del 1394 ingiunge ai negozianti di Barcellona di pagar le cambiali entro ventiquattr’ore dalla presentazione, e di attergarne l’accettazione; e pare si conoscessero anche i protesti. Più tardi s’introdussero le girate, che ne formarono la vera comodità. Se dunque gli Ebrei inventarono le cambiali, la vera teorica loro è dovuta agl’Italiani, che le estesero per incassare i fondi, da ogni parte del mondo affluenti alla corte di Roma.

Alle fiere di Champagne, molto frequentate perchè medie fra l’Italia, la Francia meridionale e i Paesi Bassi, breve tempo s’indugiavano i negozianti; laonde i re di Francia statuirono che, contro chi lasciasse scadere una cambiale firmata nella fiera precedente, si procedesse in via sommaria. Di qui il diritto cambiario; e spesso obbligavansi i debitori ad enunziare ne’ recapiti che il debito era stato contratto in tempo di fiera per goderne il privilegio.

Spedientissime trovate furono le banche pubbliche, le quali nelle transazioni di commercio surrogano al denaro sonante i viglietti, cioè raddoppiano i titoli legali del concambio. Fin dal 1171 pare Venezia possedesse un banco di credito; altre città ne istituirono, ma nessuna con tanta ampiezza e fortuna quanto Genova, del cui banco di San Giorgio abbiamo già parlato a disteso (tom. VII, pag. 111).

Affine poi che anche i privati trovassero comodità di prestiti senza cascare negli usurieri, si stabilirono i Monti di pietà. Il primo si vide a Perugia nel 1467[290], per opera di Bernabò medico di Terni, frate francescano, che non esigeva se non quanto bastasse alle spese d’amministrazione. San Bernardino da Feltre e frà Michele da Carcano diffusero quest’istituzione a Mantova[291], a Como e nella restante Lombardia; Sisto IV approvò quello eretto a Viterbo il 1479, e ne pose uno in Savona sua patria; tosto Cesena, Firenze, Bologna, Napoli, Milano, Roma seguirono l’esempio, imitato dalle città industri di Fiandra, e più tardi dai Francesi. A qualche rigoroso moralista odoravano di usura, e accanita disputa si allungò fra teologi e giureconsulti; ma l’utilità che ne derivava indusse a mettervi piuttosto ordine e misura.

Da quanto esponemmo siete chiari come le forze e i capitali si sapessero aumentare col formar compagnie di commercio. Fin dal 1188 è ricordata la società pisana degli Umilj, stabilita a Tiro, e che fra il negoziare non lasciava di soccorrere i Crociati[292]. I Bardi di Firenze aveano quasi il monopolio di tutto il regno di Napoli. Parrebbe anzi che le varie compagnie si abbracciassero in una generale, che costituiva una potenza mercantile, e che per ambasciadori trattava coi re e coi baroni, al modo dell’Ansa tedesca. Certamente un capitano dell’università de’ mercadanti lombardi e toscani risedeva a Montpellier, donde il 1276 re Filippo l’Ardito consentì si trasportasse a Nîmes[293], nella carta stessa concedendo che nessun membro d’essa università potesse citarsi ad altro tribunale che al regio; morendo, i loro beni passino agli eredi; non soffrano del diritto di naufragio; vadano esenti dalle guardie, dalle taglie, dai servizj militari. Nel 1293 al Bourget in Savoja stipulavasi una salvaguardia tra Lodovico di Savoja signore di Vaud, e l’università dei mercanti di Lombardia, Toscana, Provenza, rappresentata da procuratori de’ mercanti di Milano, Firenze, Roma, Lucca, Siena, Pistoja, Bologna, Orvieto, Venezia, Genova, Alba, Asti, Provenza (Cibrario). Nè ignota era la società d’accomandita, per cui uno dà a trafficare una somma, partecipando agli utili interi, ma alle perdite soltanto fin all’ammontare del prestato[294]; e con decreto del 1315 Luigi X di Francia dichiarava non trovare usura in società siffatte, da Italiani istituite.

Le società stipulavano comunemente che le gabelle non fossero d’improvviso aumentate ne’ luoghi di passaggio; se qualche nazionale o i conduttori facessero ingiuria ai natìi, si punirebbe l’offensore senza concedere rappresaglie sopra i mercanti; si terrebbero netti i cammini da masnadieri; che se essi od altri danneggiassero, i mercanti ne verrebbero rifatti; non si sballerebbero le merci; le quistioni che insorgessero, sarebbero definite il giorno medesimo. Inoltre aveano chiesa, bagno, piazza, forno, macello, casa, giurisdizione propria, talvolta anche criminale. Nel 1189 Pietro re d’Arborea agli uomini di Genova assegna in Oristano tantam terram, qua fabricari possunt centum botegas; poi nel 92 privilegi amplissimi, fra cui promette, se alcun legno rompe, farà restituire quanto venisse tolto; se alcun uomo muoja, non ne terrà cosa alcuna benchè intestato.

Nel 1169 Boemondo III principe d’Antiochia dona ai Genovesi tutto ciò ch’essi tengono in Antiochia e Laodicea e nel porto di Seleucia: cioè in Antiochia una ruga colla chiesa di San Giovanni; in Laodicea il fondaco e la strada che lo cinge, e terza parte delle rendite del porto; come anche in Seleucia. E se farà altri acquisti, concederà quello stesso che hanno in Laodicea; se qualche ingiuria ricevano, e’ ne vorrà accomodamento e giustizia fra quaranta giorni; sieno licenziati a negoziare in qualunque terra egli acquisti col loro soccorso: il che tutto fa per consiglio de’ baroni suoi, perchè molto ama i Genovesi, e desidera frequentino al possibile la terra di lui e vi dimorino. Pel qual privilegio Lanfranco Alberico, uomo nobilissimo, e legato del senato e de’ consoli, per sè e pel Comune della famosissima città di Genova gli promettono ajutarlo, crescere le sue possessioni e difenderle[295].

In qualche luogo, come a Tiro, i Genovesi partecipavano del diritto di catena che pagavasi da ogni nave entrando o uscendo. Secondo lo spirito d’esclusione d’allora, ciascuna compagnia affaticavasi non meno a vantaggiare se stessa che a deprimere le altre, e col monopolio assicurarsi ingenti guadagni[296]. Di simili trattati una gran quantità troviamo sia delle città fra loro, sia de’ principi, che vi s’affrettavano perchè assicuravano ai loro paesi un lucroso passaggio: ma spesso più che le grida e i tribunali valeva l’opera del papa, che con interdetti e scomuniche puniva i violatori.

La quantità de’ pirati, massimamente barbareschi, cagionava che il commercio non procedesse senz’armi, anzi ogni nave era obbligata uscire ben munita. A Genova per legge del 1291 era multato in dieci lire il mercante che navigasse oltre Portovenere senza buone armi per sè e pei servi, e cinquanta verrettoni nel turcasso. A Venezia ogni marinajo dovea recarsi elmo di cuojo e di ferro, scudo, giaco, coltello, spada e tre lancie; se ricevesse più di quaranta lire di stipendio, vi doveva aggiungere la panciera; ed anche balestra e cento saette il nocchiero[297]. Pertanto vedemmo i nostri negozianti prendere tanta parte alle crociate e far conquiste, od esercitare in mari lontani le ire fratricide della patria.

Anche le compagnie di commercio terrestre provvedeano colle armi alla propria sicurezza, e talora le adopravano in guerra. Alberto Scotto, famoso tiranno di Piacenza, era alla testa di una grossa compagnia degli Scotti, che nel 1299 ottenne di negoziare cogli agenti del re di Francia sulle fiere della Brie e della Sciampagna; la qual compagnia, composta di quattrocento cavalli e millecinquecento pedoni, poco poi guerreggiava a’ servizj d’esso re[298].