Il vero patriziato, quel che non riconosceva alla plebe matrimonj legali e famiglia, che riduceva schiavo il debitore, e fin lo tagliava a pezzi, da tempo era soccombuto ai lenti sforzi de’ plebei; e i nati nobili ( ingenui ) restavano distinti soltanto pel vantaggio che assicurano l’illustre casato e la tradizione di avite clientele. D’abolire questa nobiltà non fu mai discorso; e a che pro tentarlo, quando non reggevasi che sopra l’opinione? La differenza di stato derivava dalla proprietà; e il plebeo, pari in diritti al nobile, soccombeva a questo perchè sfornito dei mezzi onde farli valere, e ridotto a vivere delle limosine di quello o delle pubbliche largizioni. I prischi Romani aveano cerca la libertà col tener pareggiate le condizioni, di modo che la povertà era decorosa, laureato l’aratro[350]; con leggi suntuarie repressero il lusso, quantunque allora pure le arti, come sordide, s’abbandonassero agli schiavi, il commercio si restringesse a tenere approvvigionata la città, e l’economia fosse quella d’un popolo guerresco ed agricola. Sminuzzate le proprietà; poche affittavansi a coloni per una quota parte de’ frutti; nelle più la terra, il capitale e gl’istromenti per lavorarla, spesso il coltivatore medesimo erano proprietà d’un solo; il padrone manteneva i villani come i bovi. In tal condizione non presentasi differenza d’interessi fra il proprietario, il fittajuolo, il villano; nè gli economisti d’allora aveano a sottigliare su tutti quegli spedienti, mediante i quali dai nostri cercasi la miglior distribuzione della ricchezza nazionale, come gli accordi fra il padrone e il bracciante, la misura dei salarj, il profitto de’ capitali, l’influenza del prezzo delle sussistenze sul valore degli oggetti, le norme dell’imposta e del suo riparto sovra le varie entrate.
NATURA DEI POSSESSI
Ma chi aspiri a giusta intelligenza delle leggi agrarie, duopo è che ben comprenda la natura della proprietà fra gli antichi e specialmente fra i Romani. L’indipendenza personale era data dal possesso stabile; la cittadinanza, dal possesso entro al territorio auspicato, corrispondente a quel che oggi direbbesi territorio legale. Da principio non l’aveano posseduto che i patrizj; i tribuni poco a poco ne resero partecipe anche la plebe: ma sebbene il possesso, da religioso, poi aristocratico, infine divenisse individuale e privato, il concetto di proprietà nazionale si conservò sempre, almeno come finzione, talchè Gajo, giureconsulto dell’età degli Antonini, ancora diceva appartener essa allo Stato, e l’uomo non averne che il possesso e l’usufrutto[351]. I sacerdoti prima, poi gli agrimensori e il magistrato davano solennità alla trasmissione de’ possessi, che lo Stato lasciava godere ai privati, ma che poteva richiamare a sè col terribile diritto della proscrizione o colla confisca, quando un membro fosse cancellato dal ruolo de’ cittadini. Sacro perciò il termine; sacro, o almeno di pubblica autorità l’uffizio dell’agrimensore[352].
Il territorio primitivo di Roma, che stendeasi appena otto chilometri fuor della città, fu distribuito a ciascun capofamiglia in porzioni sì scarse, che a Quinzio Cincinnato per coltivare la propria di quattro jugeri bastava uno schiavo. Altrettanto era nelle altre città che coronano le alture del Lazio, perciò popolose e colte; e fra’ Sanniti e Sabini, e fra gli altri alle falde dell’Appennino, che adopravano come schiavi le genti primitive soggiogate, quali erano i Pelasgi per gli Etruschi. Alla lor volta soggiogati, gli abitanti di questi paesi dovettero cedere il posto a colonie romane, e il territorio o in tutto o in parte si confiscava a pro dello Stato.
Restavano dunque distinti i possessi privati e i pubblici. La gente antica di Roma continuava a vivere sui campi aviti, e il possedimento di questi consideravasi come condizione dell’indipendenza, cittadino di pien diritto essendo chi teneva una parte di quel terreno: ond’è che, dopo la cacciata dei Galli, essendosi formate quattro nuove tribù, furono assegnati a ciascuna famiglia sette jugeri; quantità probabilmente desunta dall’ordinario possesso delle famiglie preesistenti.
CONCENTRAZIONE DE’ POSSESSI
L’eredità intestata distribuivasi a parti eguali tra i figli: eppure il suolo, non che andare eccessivamente suddiviso, anzi si concentrò in poche mani, per violenza, o per artifizio legale, o per compra. I terreni conquistati, oltre quelli distribuiti come ricompense militari, divenivano in parte proprietà pubblica ( ager publicus ), e se ne facevano tre classi: i coltivati erano venduti o affittati dai censori, od assegnavansi a coloni che vi si stabilivano; gl’incolti abbandonavansi a chi volesse utilizzarli, retribuendo il decimo dei grani e il quinto delle frutte; i pascoli restavano comunali, potendo ciascuno mandarvi il bestiame, pagando una tenue tassa ( scriptura ). Chi acquistasse terreni colti, non n’era proprietario assoluto, ma precario, e pagava un canone ( vectigal ). Però il riparto dei conquistati terreni si faceva dai patrizj; talchè essi tenevansi il bello e il meglio, poi accordandosi cogli appaltatori, loro consorti, lasciavano cadere in disuso il livello, e li confondevano coi beni patrimoniali, che perciò ingrossavansi in quella sproporzione che ruina le repubbliche.
LEGGE LICINIA
Quindi i liberali proponevano di dividere tra’ plebei l’agro pubblico, dai grandi usurpato; e poichè questo era revocabile, il senato non ricusò mai la proposta, solo armeggiò per eludere questa, che chiamavasi legge agraria[353]. Ma se Cassio Icilio, Manlio Capitolino ed altri non aveano proposto che di dar terre come retribuzione ai soldati della repubblica, il tribuno Cajo Licinio Stolone 366 improntò alla legge agraria un carattere politico, chiedendo pel popolo non soltanto la terra onde vivere, ma anche la potestà civile che le va annessa (pag. 184). Pertanto, oltre sminuir le usure e rimettere in circolazione una quantità di terreno, a lunghi stenti ottenne che uno dei consoli potesse esser plebeo, ed a’ plebei si comunicasse il diritto degli auspizj. La sua legge portava che nessuno possedesse oltre cinquecento jugeri (125 ettare) di suolo e cento teste di bestiame grosso, e vi mantenesse un certo numero di villici, cioè coltivatori liberi. Tali provvedimenti riferivansi unicamente ai campi pubblici[354]; e non pare chiedesse tampoco che venissero legalmente spropriati quei che già possedevano di più, contentandosi di multarli. Con ciò arrestando alcun tempo la agglomerazione dei poderi e lo squilibrio delle fortune, grandemente giovò la cosa romana. Ma la sua legge non tardò ad essere elusa; i figli de’ Fabrizj e de’ Cincinnati ambirono sempre maggiore opulenza; e gente senza industria, con quali arti doveva acquistarla? col valersi della potenza, loro attribuita dalla costituzione, per trarre a sè il buono e il meglio della conquista.
In ciò da ogni cosa si trovavano ajutati. Le materie preziose introdotte per via de’ trionfi, diminuirono il valore del denaro, per modo che poterono facilmente spegnersi i debiti; il canone dai patrizj dovuto restò ridotto a un nulla, e pochissimo bastava a comprare gli schiavi che lavorassero i campi. A questi schiavi permettono di fare qualche risparmio sopra il necessario, o di esercitare un traffico minuto, con cui si creano un peculio che depongono a mutuo in mano del padrone medesimo, il quale di tal passo si trova ad un tempo proprietario, agricolo e banchiere.