Tal raggio impresse del divin suo merto,

Che a me s’estinse il natural vigore.

Gamba, Lettere di donne italiane del secolo XVI, Venezia 1832.

[378]. La carità a domicilio e i visitatori del povero, istituzioni tanto lodevoli dell’età nostra, appartengono anch’esse a quel medioevo, che tanti esempj ci potrebbe offrire studiato con benevolenza. Nel 1402, Pileo de Marini vescovo di Genova aveva istituito un uffizio per raccorre e distribuire limosine ai poveri della città. Questo magistrato della Misericordia fu poi amplificato, e aggiuntovi l’uffizio dei Poveri, i cui statuti furono fatti nel 1593. Sant’Antonino, non ancora arcivescovo di Firenze, il 1441 ordinò i Provveditori de’ poveri bisognosi, che dal popolo furono detti Buonomini di san Martino, i quali, divisi pei sestieri della città, soccorrevano a tutte le necessità dei poverelli, a maritar fanciulle, a dar letti, coperte, panni, medicine, a riscattare i pegni, a ritrarre dal vizio; con divieto alla pubblica autorità civile nè ecclesiastica d’intromettersene, o di mutarne gli ordini, o di esplorarne gli averi; tutto volendo affidato all’onestà de’ provveditori e alla Provvidenza. In tal modo si distribuivano l’anno quattordicimila zecchini, e diecimila nel secolo seguente. Passerini, Storia degli istituti di beneficenza di Firenze.

[379]. Nel 1589; e fu primamente pubblicato dal Cavedoni nelle Memorie di Modena del 1829.

[380]. Lettere miscellanee, tom. I. p. 580.

[381]. Giuseppe Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Pierluigi da Palestrina. Roma 1828. — Winterfeld, Giovanni Gabrieli ed i suoi contemporanei, o Storia del fiore del canto sacro nel secolo XVI, spezialmente nella scuola di musica di Venezia. Berlino 1834.

[382]. Epist. 1312.

[383]. Grozio assegna come primario diritto maestatico l’imporre la religione dello Stato; In arbitrio est summi imperii quænam religio publice exerceatur; idque præcipuum inter majestatis jura ponunt omnes qui politica scripserunt.

[384]. Il Giannone, sempre furioso contro le libertà, enumera a lungo questi pregiudizj recati dalle esenzioni ecclesiastiche, espone le opposizioni del governo, e declama contro i papi che «cercavano togliere ai re di Napoli una prerogativa cotanto loro cara, ch’è reputata la pupilla de’ loro occhi e il fondamento principale della loro giurisdizione, l’exequatur regium, che si ricerca nel regno alle bolle e rescritti del papa, e ad ogni altra provvisione che viene da Roma». Storia civile del regno di Napoli, lib. XXXIII. c. 3.