[385]. Perfino il Daru, enciclopedista professo, dichiara che nella nostra età si guardano con dispregio le dispute ecclesiastiche che allora travagliavano gli uomini, senza considerare di qual importanza fossero a quei tempi, nè gli effetti troppo veri che produceva un’opinione oggi sprezzata. Storia di Venezia, lib. XIX.

[386]. Alcuni ecclesiastici impedivano di far passare le acque sulle loro terre: libertà d’acquedotto ch’è uno de’ più utili statuti antichi del Milanese, e causa di tanta prosperità agricola. San Carlo considerando hac in re non de ecclesiæ ejusve ministrorum damno, sed de utilitate evidente agi, comanda di non opporvisi. Editto 21 agosto 1572.

[387]. Contano fin ventidue confutazioni, tra cui l’Antibellarmino di Adamo Scherzer; un altro di Samuele Ueber; l’Antibellarmino contratto di Corrado Vorstio; l’Antibellarmino biblico di Giorgio Albrecht; il Collegio antibellarminiano di Amando Polano; le Disputazioni antibellarminiane di Lodovico Crell; il Bellarmino enervato di Guglielmo Amesio: e taciamo altri, fra cui le confutazioni di re Giacomo Stuart. Anche Duplessis-Mornay scrisse: «il Mistero d’iniquità o storia del papato; per quali progressi salì al colmo; che opposizione gli fece la gente dabbene di tempo in tempo; dove si difendono i diritti degl’imperatori, re e principi cristiani, contro le asserzioni de’ cardinali Bellarmino e Baronio». Saumur, 1611.

Un librajo forestiero da una ristampa delle Controversie avendo lucrato tredicimila scudi, volle regalarne quattromila al Bellarmino, che ricusò. Giambattista Lauro Orchestra, pag. 69. Fu asserito che quell’opera non fosse sua, ma compilata dai Gesuiti d’accordo. Il padre Bartoli, oltre l’Istoria della Compagnia di Gesù in Italia (Roma 1673), dettò pure la vita del Bellarmino col solito stile.

[388]. Carteggio dell’ambasciador veneto, 29 luglio 1581.

[389]. De laicis, lib. III. c. 6: Certum est politicam potestatem a Deo esse.... jus divinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem; ergo dedit multitudini... Respublica non potest per se ipsam exercere hanc potestatem; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum vel aliquos paucos... Pendet a consensu multitudinis constituere super se regem vel consules vel alios magistratus.

[390]. Summus pontifex simpliciter et absolute est supra Ecclesiam universam et supra concilium generale, ita ut nullum in terris supra se judicem agnoscat. De concilii auctoritate, cap. 17.

[391]. De romano pontifice, II. 29.

[392]. Reges quæ imperent justa facere imperando quæ volent injusta. — De cive, 112. L’opinione attribuita al Bellarmino si fonda principalmente sul De romano pontifice, lib. IV. c. 5; ma l’ultimo punto suole travisarsi.

[393]. Suarez dimostra che sentimento comune de’ giureconsulti e teologi era che il potere dei re vien loro da Dio per mezzo del popolo, e ne sono responsali non solo a Dio, ma anche al popolo. Un predicatore davanti a Filippo II a Madrid, avendo pronunziato che «i sovrani hanno potere assoluto sulla persona e i beni de’ sudditi», l’Inquisizione lo processò, condannollo a penitenze e a ritrattarsi, dicendo dal pulpito che «i re non hanno sui loro sudditi altri poteri se non quello accordato loro dal diritto divino e dall’umano, e nessuno che proceda dalla loro volontà libera ed assoluta». Vedi Balmès, Il Protestantismo paragonato al Cristianesimo.