Nella LXXIV: — Trattano gli Spagnuoli di fortificar Cisterna, ch’è un luogo confine tra il ducato di Milano e il Piemonte, e quello che importa, è feudo del vescovato di Pavia, onde dispiacerà e al duca e al papa. Questo lo sopporterà, e quello non può resistere».

Nella LXXV: — Si è abboccato il duca di Savoja in Susa con monsignor Lesdiguières, e quel principe tratta continuamente con capitani di guerra. Che disegni egli possa avere, qua non è ancora penetrato, nè io posso pensar altro, salvo che voglia dare qualche gelosia a Spagna. È andata attorno una certa voce, che il suo primogenito voglia vestirsi cappuccino. Io non posso assicurare questo per vero; ma questo son ben certo, che sua altezza ha comandato alli Cappuccini, che nelli luoghi del suo dominio non tengano frati, se non sudditi suoi naturali. Ha ancora quel duca fatto spianare una rôcca nella terra di Vezza, feudo della chiesa d’Asti; nè per questo il pontefice fa quel tanto rumore, che s’averebbe potuto credere. Li Spagnuoli hanno fatto quattro richieste al papa: una, che non si metta pensione in capo di Spagnuoli per Italiani; la seconda, che le cause anco in seconda instanza siano giudicate in Spagna; la terza, che il re abbia la nominazione di tutti li vescovati delli Stati suoi d’Italia; e la quarta, che, in luogo delle spoglie di Spagna, si statuisca un’intrata annuale ordinaria, e non si faccia più spoglie. Pareva che sopra le tre prime si fosse posto silenzio; nondimeno tornano in trattazione, e di Spagna si aspetta persona espressa, che viene per sollecitare l’espedizione, e di Roma mandarono in Spagna il padre Alagona gesuita, per mostrare che le dimande sono contra conscienza.

«L’altro giorno è stato carcerato per il Santo Officio l’abate di Bois francese dell’ordine de’ Celestini per ordine della regina, per esser quest’uomo sedizioso, e che dopo la morte del re abbia predicato pubblicamente cose in pregiudizio della religione: e quello che gli ha cagionata questa risoluzione, è stato per avere sparlato alla gagliarda de’ Gesuiti, e detto pubblicamente ogni male. E volendo il consiglio e la regina farlo carcerare, fu deliberato a non venir a simile risoluzione, dubitando di qualche sollevamento, avendo quest’uomo gran seguito, ma con intenzione di mandarlo a trattar certo negozio per servizio della regina a Fiorenza: ed in questa corte l’hanno benissimo trappolato, e sì bene che la passerà male, non avendo alcun appoggio e malissimo veduto dall’ambasciatore di Francia; e li Gesuiti faranno ancor loro quanto potranno acciocchè non abbia più modo di sparlar di loro: perchè fra le altre cose si affatica a più potere a dare da intender alli Francesi in Parigi, che detti Gesuiti avevano cagionata la morte del re; del che persuasi quelli popoli, un giorno avrebbono potuto fare qualche segnalato risentimento contra di loro. Io pronostico che questo pover’uomo debba correre la fortuna di frà Fulgentio Cordeliere, e prego Dio che gli abbia misericordia».

Nella LXXVI: — Già diedi conto a vostra signoria della cattura dell’abate di Bois successa in Roma. Debbo dirli di più cosa che allora non sapeva, che il pover’uomo, forse dubitando di quello che gli è avvenuto, non volse partir da Siena se non avesse prima un salvocondotto del pontefice; con quello se ne andò, e si credette esser sicuro; ma nè è il primo, nè sarà l’ultimo, che si fiderà di chi si professa non esser obbligato a servar fede. La cattura si scusa dalla Corte con dire, che il salvocondotto pontificio non si cura dell’Inquisizione. Fu preso il dì 10 e il 24 fu impiccato pubblicamente in campo di Fiore; ma la mattina per tempo fu immediate levato dalla forca, e portato a sepellire, senza che si possa penetrare che cosa significhi questa mistura di pubblico e d’occulto. Certo è che l’ambasciadore del re ha parte in quella morte.

«Altro non abbiamo in Italia di nuovo se non che il Piemonte è pieno di soldati, ma però con certezza che in Italia non debba esser nissuna novità, e che tra tanto quel paese si rovina. In Torino è avvenuto un accidente considerabile. Il vescovato d’Asti ha alcune terre, delle quali più volte è stata controversia tra il duca e gli ecclesiastici, pretendendo questi che la sopranità sia del papa, e il duca come conte pretendendo che debbano esser riconosciute da lui. Finalmente in questi tempi essendosi fatta una fortificazione e reparazione, il nuncio del pontefice ha fulminato una scomunica contra il presidente Galleani; però l’ha pubblicata solamente in scritto. Li ministri del duca, veduto questo, hanno fatto una dichiarazione di avere il decreto del nuncio come nullo ed ingiusto, comandando che senza averli risposto si proceda all’esazione; e sono passati anco a usar queste parole, che non solamente il tentativo intrapreso dal nuncio è nullo, ma ancora quando venisse dal papa medesimo. Si aspetterà di vedere dove terminerà questo principio assai considerabile, e che un giorno sarà fatto dalla repubblica per Ceneda, massime che molte turbolenze sono per confini».

[402]. Venezia 1670, cap. 116.

[403]. Statuti dell’Inquisizione di Stato, supplem. I, art. 3.

[404]. — E se gli detti doge e senato, per tre giorni dopo il fine dei ventiquattro giorni, sosterranno con animo indurato (il che Dio non voglia!) la detta scomunica, noi, aggravando la detta sentenza, da adesso parimenti siccome da allora sottoponiamo all’interdetto ecclesiastico la città di Venezia e le altre città, pronunciandole e dichiarandole tutte poste a detto ecclesiastico interdetto; il quale durante, in detta città di Venezia e in qualsivoglia altra città, terre, castella e luoghi di detto dominio, e nelle loro chiese e luoghi pii e oratorj, ancorchè privati e cappelle domestiche, non possono celebrarsi messe solenni e non solenni e altri divini officj, eccetto che nei casi dalla legge canonica permessi, e allora solamente nella chiesa e non altrove, e in quelle con tener ancora le porte chiuse e senza sonar campane, ed escludendo affatto gli scomunicati e gli interdetti; nè in quanto a questo possano di altra maniera suffragare qualunque indulti o privilegi apostolici concessi o che si concedessero per l’avvenire in particolare o in generale a qualsivoglia chiese tanto secolari, quanto regolari, ancorchè sieno esenti ed immediatamente alla sede apostolica soggetti, e se bene sono di jus patronato eziandio per fondazione e dotazione o per privilegio apostolico dell’istesso doge e senato...

«Ed oltra di questo, priviamo e decretiamo che restino privati gli suddetti doge e senato di tutti i feudi e beni ecclesiastici se alcuno ne possede in qualunque modo, dalla romana e dalle nostre o altre chiese; e ancora di tutti e qualsivoglia privilegi e indulti, i quali in generale o in particolare sono stati forse loro concessi in qualsivoglia modo da’ sommi pontefici nostri predecessori, di procedere in certi casi per delitti contro i cherici, e di conoscere con certa forma prescritta le cause loro. E niente di meno, se detti doge e senato persisteranno più lungamente pertinaci nella contumacia loro, riserviamo a noi e successori nostri pontefici romani nominatamente e specialmente la facoltà di aggravare e riaggravare più volte le censure e pene ecclesiastiche contro di essi e contro gli aderenti loro, e contro a quelli che nelle cose suddette in qualsivoglia modo gli favoriranno o daranno ajuto, consiglio o favore, e di dichiarare altre pene contro gli stessi doge e senato, e di procedere secondo la disposizione dei sacri canoni ed altri rimedj opportuni; non ostante qualsivoglia costituzioni e ordinazioni apostoliche e privilegi, indulti e lettere apostoliche agli detti doge e senato, o qualsiasi loro persone concessi, in generale o in particolare, ed in ispecie disponenti che non possano essere interdetti, sospesi e scomunicati in virtù di lettere apostoliche, nelle quali non si faccia piena ed espressa menzione di parola in parola di tale indulto, ed altrimente sotto qualunque tenore e forme, e con qualsivoglia clausola eziandio deroganti alle derogatorie, ed altre più efficaci ed insolite e con irritanti ed altri decreti, ed in ispecie con facoltà di assolvere nei casi a noi ed alla sede apostolica riservati, a quelli in qualsivoglia modo, da qualunque sommi pontefici nostri predecessori, e da noi e dalla Sede apostolica, in contrario delle cose sopradette, concesse, confermate ed approvate».

* Inoltre, nel processo contro Antonio Foscarini (sospettato anch’egli di opinioni ereticali) è un carteggio di Pietro Contarini ambasciadore di Venezia in Francia, del 1515, ove scrive d’aver inteso dal nunzio pontifizio che «vivendo il fu re, per le pratiche che teneva del continuo a Ginevra, aveva avuto avviso ed alcune lettere, che non mi espresse se fossero scritte da Venezia o dal signor Foscarini, con le quali si aveva fatto venir costà (a Venezia) un ministro ugonotto; del che il re fin d’allora ne facesse avvertire la repubblica per l’ambasciatore M. di Champigny, considerandole il pregiudizio che poteva ricevere la religione cattolica dalle pratiche di simil gente in quella città; e che saputosi ciò da esso signor Foscarini, ne era grandemente conturbato». Vedi Relazioni degli Stati Europei lette al senato di Francia, pag. 405.