— Noi Giuseppe Maria Fogliani patrizio reggiano e modenese, per la grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica vescovo di Modena.
«Frà Raimondo Maria Migliavacca dell’Ordine de’ Predicatori, maestro di sacra teologia: nelle città di Modena, Carpi, Abazia di Nonantola, e loro diocesi, e nella provincia di Garfagnana contro l’eretica pravità, inquisitore generale dalla Santa Sede Apostolica specialmente delegato e consigliere teologo di S. A. Serenissima.
«Essendo delle piissime sovrane intenzioni di Sua Altezza Serenissima che, come porta il carico di questo Santo Uffizio a noi imposto, la Sacrosanta Fede Cattolica, senza la quale è impossibile di piacere a Dio, in questa giurisdizione da ogni ereticale contagio immacolata e pura si conservi: con autorità apostolica a noi concessa, e sotto pena di scomunica comandiamo a ciascheduna persona in questa giurisdizione, di qualunque condizione o grado esser si voglia, così ecclesiastica che mondana, che debba al Sant’Uffizio di questa città, ovvero all’ordinario, rivelare e notificare nello spazio di giorni trenta giuridicamente tutti e ognuno di quelli de’ quali sappiano, o abbiano avuta, o avranno in appresso notizia.
«Che avendo professata la santa fede cattolica, sieno divenuti eretici, o, come ne’ sagri Canoni e Costituzioni Pontificie in materia di fede, sospetti di eresia.
«Che siano bestemmiatori, o dileggiatori, o percussori di sagre immagini, o sortilegi ereticali.
«Che abbiano senza autorità della Santa Sede Apostolica tenuti, letti, stampati, o tengano, leggano, stampino o facciano stampare libri d’eretici, i quali trattino di religione o di sortilegi.
«Che contro il voto solenne della profession religiosa, o dopo aver preso l’ordine sagro, abbiano contratto o contraggano matrimonio.
«Che contro i Decreti e Costituzioni Apostoliche abbiano abusato o abusino della sagramental confessione o confessionario, sollecitando ad turpia i penitenti.
«Che abbiano impedito o impediscano l’uffizio dell’Inquisizione, ovvero offendano alcun denunziatore, testimonio o ministro, per opere spettanti al medesimo.
«Che senza legittimo permesso, e con suspizione d’incredulità facciano uso de’ cibi vietati in certi tempi dalla Chiesa.