«Che abbiano tenuto o tengano occulte radunanze, in pregiudizio e dispregio della religione.
«Che non essendo sacerdoti, si siano usurpati o si usurpino di celebrare la Santa Messa, e abbiano presunto di amministrare il sagramento della Penitenza, quantunque nè abbiano proferite le parole della Congregazione, nè siano venuti all’atto dell’assoluzione.
«Avvertendo, che a questi nostri precetti non soddisferanno, nè s’intendono di soddisfare quelli che con bollettini o lettere, delle quali, massime se non firmate, niun conto si tiene nel Sant’Uffizio, pretendessero rivelare i delinquenti.
«E che dalla detta scomunica nella quale i disubbidienti incorreranno, non possa alcuno essere assoluto, se non dal Sant’Uffizio; nè sarà assoluto, che dopo aver giuridicamente rivelati i detti eretici e sospetti d’eresia.
«Ricordiamo a tutti i RR. confessori di dover significare ai penitenti l’obbligo di denunziare legalmente al Sant’Uffizio, come sopra, e che non volendo ubbidire saranno incapaci dell’assoluzione.
«Comandiamo per ultimo, in virtù di S. ubbidienza, a tutti i superiori ecclesiastici così secolari che regolari e ai confessori di monache, che debbano notificare e tener affisso nelle loro chiese, sagristie e monasteri in luogo pubblico il presente editto. E a tutti quelli poi che hanno cure parrocchiali, che lo debbano pubblicare ogni anno nell’Avvento e nella Quaresima in giorno festivo e di concorso; mandandone l’autentico documento alli rispettivi Vicarj del Sant’Uffizio.
«Quanto agli Ebrei, si dichiara che cadranno sotto l’Inquisizione del Sant’Uffizio in que’ casi compresi nella Bolla di Gregorio XIII Antiqua Judeorum ecc., e sempre che dicano o facciano cose direttamente offensive della Cattolica Religione.
«In fede di che abbiamo sottoscritto il presente di nostra propria mano.
«Giuseppe Maria, vescovo.
«Fr. Raimondo Maria Migliavacca, inquisitore.