«Serbi, signor marchese, cotesto panegirico del Piemonte a quando sarà stato due anni nel Veneziano, due in Toscana, ed avrà veduto con agio la Puglia, la Calabria, l’Abruzzo, la Lucania, la Campagna felice e la Sicilia, delle quali vedo ch’è poco informata».
Poc’anzi fu trovato il carteggio del Tanucci in 31 volumi dal 1763 al 1774.
Una volta la settimana scriveva a Carlo III.
| La spesa portava: per l’esercito | ducati | 3,500,000 |
| Per l’armata | » | 1,000,000 |
| Onorarj di magistrati | » | 150,000 |
| Emolumenti di ministri e loro impiegati | » | 150.000 |
| Mantenimento delle fortezze e altri edifizj | » | 200,000 |
| Pensioni | » | 200,000 |
| L’entrata dava 7 milioni di ducati, sicchè avanzavano ogn’anno | » | 1,800,000 |
L’esercito componeasi di trentacinquemila uomini, di cui seimila stavano in Sicilia, quattromila erano Svizzeri. Sono importanti i Mémoires sur le royaume de Naples del sig. Orloff, sebbene passionati: credonsi opera del napoletano De Angelo. Vedi pure Coco, Sulla rivoluzione di Napoli; Galanti, Descrizione geografica e politica delle Sicilie; Arrighi, Saggio storico per servire di studio alle rivoluzioni di Napoli.
* Nel 1774 fu fatta legge a Napoli che i magistrati dovessero motivar le sentenze sopra testi di legge. Ma quali erano i testi di legge da citare? Fu allora che Carlo Pecchia, mastro d’atti ossia cancelliere alla vicaria, tolse ad esporre tutte le leggi da cui doveasi dedurre il diritto allora vigente, cominciando dalle longobardiche, e via via a quelle della monarchia. Peccato che la morte interrompesse un lavoro, fatto con precisione, dottrina e critica, e certo molto più utile di quel del Filangieri, anche dopo che parve scienza il disprezzare tutta quella de’ nostri padri.
[170]. Benchè egli frenasse le esorbitanze de’ baroni, prestazioni e aggravj sussistettero, tantochè nella costituzione del 1812 leggiamo: — Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di gallina, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri tappeti e molini fuori che in quello dello stesso, di non condursi altrove che nei di lui alberghi, fondachi ed osterie; i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baronale e simili, qualora fossero stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza baronale».
Anche nel Napoletano, Davide Winspeare noverava mille trecennovantacinque diritti su cose o persone, sussistenti ancora quando arrivarono i Napoleonidi.
[171]. De Tommasi, Documenti di storia lucchese nell’Archivio storico, vol. X.