«Mia occupazione è coltivar in pace la filosofia, ed appagare così tre sentimenti in me fortissimi, l’amore cioè della riputazione letteraria, quello della libertà, e la compassione pei mali degli uomini, schiavi di tanti errori. Da soli cinque anni data la mia conversione alla filosofia, e ne vado debitore alla lettura delle Lettere persiane. La seconda opera che compì la rivoluzione della mia mente, è quella d’Elvezio. Questo mi spinse con forza irresistibile nel cammino della verità, e risvegliò pel primo la mia attenzione sull’acciecamento e sui mali dell’umanità[109].
«Il mio paese è tuttora immerso nei pregiudizj che v’hanno lasciato i suoi antichi padroni. I Milanesi non la perdonano a coloro che vorrebbero farli vivere nel secolo XVIII. In una capitale che conta cenventimila abitanti, appena trovereste un venti persone che amino istruirsi, e che sacrifichino alla virtù ed alla verità.... I filosofi francesi hanno in quest’America una colonia, e noi siamo loro discepoli, perchè siamo discepoli della ragione.... »
Facciasi pur larga parte al complimento, al ricambio delle lodi, fa dolore il vederlo confondere tutti que’ filosofi in un’irragionevole ammirazione fin a questo mediocrissimo Morellet, fino allo sguajato barone d’Holbach; e professarsi interamente loro scolaro, quasi non sia diverso il ricevere l’impulso ed il copiare. Nè quel che copiò è la parte lodevole del suo lavoro.
Grande ne fu l’effetto: le mille voci di quel demonio chiamato legione ch’era l’Enciclopedia, ripetevano su mille toni gli assiomi di questo coraggioso che tanto osava nel paese (dicevan essi) del Sant’Uffizio, e la cui forza facea più colpo appunto perchè moderata. Poco andò, e l’Austria abolì la tortura, benchè vi si opponesse il senato, come il Sacro Consiglio di Napoli erasi opposto allorchè Tanucci ordinò di pubblicare i motivi delle sentenze, quasi ciò fosse un diffidare della sua equità; Caterina II di Russia, imperatrice filosofessa, adottò i suggerimenti di quel libretto; la Società di Berna fece coniare al Beccaria una medaglia; lord Mansfield al parlamento inglese nol nominava che con atto di rispetto; Brissot de Warville non credette poter cominciare meglio la sua Biblioteca filosofica del legislatore, del politico, del giureconsulto che da quell’operetta «ardita e luminosa, che pare impossibile sia uscita da paese ove domina l’Inquisizione»; Servan, Pastoret, Bexon, Philpin de Piépape si posero sotto la bandiera di lui nel combattere il diritto criminale in Francia con tal forza, che la riforma di esso, mediante le regie ordinanze del 1780 e dell’88, è la sola che precedesse la rivoluzione; di là preser le mosse tutti i trattatisti posteriori, come le città dell’America si fondano sul terreno donde furono estirpate le intatte boscaglie.
Assicuratone il merito come opera critica, possiam dirne altrettanto quanto a teorie fondamentali? Quella dottrina dell’espiazione che mette il male nell’intenzione non nell’atto, che vuole il castigo sia una soddisfazione dovuta dal colpevole, il quale lo riguardi come un rigeneramento della sua coscienza, risale fino a Socrate[110], e fu ammessa da molti Greci. I Romani parvero nella pena avvisare unico scopo l’interesse dello Stato e l’esempio[111]; rispettando essi l’uomo unicamente perchè cittadino, nè senza di ciò valutandone i patimenti o la vita. Ma dacchè il cristianesimo insegnò a venerare l’uomo come figlio di Dio, i Padri scôrsero nella pena una riparazione ed espiazione, un debito che la giustizia ha diritto d’esigere. I Barbari riscattavano il delitto a prezzo, secondo viste di cui la storia dà ragione: nel medioevo si conservarono pene atroci per delitti assurdi; pure i teologi e alcuni filosofi religiosi consideravano il castigo come un’espiazione morale. Al contrario, i giuristi e i filosofi puramente umani s’appigliarono al diritto di difesa, derivato dal patto sociale. Il Beccaria avea (lo vedemmo) in una quistione estetica stabilito l’ordine sociale sopra la natura dell’uomo[112]: eppure adesso nella quistione giuridica lo poneva, con Sydney e Hobbes e Locke, sopra un contratto, per cui gli uomini eslegi convennero di radunarsi in civile consorzio. Gl’individui cedettero porzione di loro indipendenza allo Stato, o al sovrano che lo rappresenta, affine di godersi con sicurezza l’altra: or quando nasca collisione fra gl’interessi collettivi ed uno individuale, può la società forzar questo a rispettarla, o punire chi la offese: ma niuno potè cedere il diritto di togliergli fin la vita. Perciò il diritto di morte, del quale non dubitavano nè Montesquieu nè Rousseau nè Voltaire, egli forse primo dichiara illegittimo, a fronte della coscienza universale.
Accettando il canone di Montesquieu, che d’origine, d’oggetto, di natura differiscano le divine dalle leggi umane, dovea negare che scopo della penalità sia ripristinar l’ordine sociale, scompigliato da un’immoralità, non avendo la giustizia umana avuto questa missione, esercitata com’è da esseri deboli e limitati, fallibili, incapaci di valutar le lotte della coscienza e la forza delle tentazioni; dove, separando la giustizia divina dall’umana, il Beccaria non intese negarla, ma voleva segnarne i confini e impedire gli eccessi ai quali traeva il pretesto di vendicare la divinità.
Insomma alla pena lasciava il repressivo, toglieva il carattere morale; e fin nel domandare che avesse conformità colla natura del delitto, la porta a una materialità inattingibile, mentre non v’induce l’elemento riparatore. Ma ristretta la giudicatura a valutar solo gl’indizj esterni e punire il male cagionato alla società, anzichè la spinta criminosa, egli non s’adagia affatto nel diritto di difesa o di vendetta, dal quale possono dedursi esagerazioni; e la necessità dell’utile comune che costituì la società, deve anche esser il limite delle pene: ond’ecco la capitale esser di nuovo illegittima, perchè non necessaria. È vero che quell’utile sociale egli nol vuole disgiunto dalla giustizia, la legge politica appoggia alla legge morale: ma queste sono frasi, non corollarj scientifici, e introdurrebbero nel delitto un elemento morale, e nel castigo un’idea d’espiazione, le quali non vi appajono scientificamente; incongruenza suggeritagli dalla sua bontà. Tant’è vero che i suoi seguaci Filangeri, Bentham, Feuerbach non videro questi limiti pur adottando il principio[113].
Meglio fortunato nelle applicazioni, il Beccaria prefigge limiti pel legislatore e pel giudice: quello non deve proferir sentenze, nè questo interpretare la legge: ma solo applicarla nel senso letterale[114]; quello fare che tutti sappiano e comprendano i suoi ordini mediante una lingua comune e una fraseologia evidente, questo esporre i motivi degli imprigionamenti e delle condanne; non accuse clandestine, non la schifosità delle spie[115], non arresti arbitrarj, non procedure secrete; al giudice si diano a sorte degli assessori, vale a dire i giurati, il buon senso tornando più opportuno a verificar il delitto che non l’abilità d’un giudice, ostinato a trovar la reità, e ridotto a valutare le mezze prove, le prove per fusione, il frutto insomma de’ suoi studj, piuttosto che quella convinzione morale, che «è più facile sentire che esattamente definirla». Del difensore non fa parola. Il delitto di maestà restringasi ad azioni che veramente l’offendono; non si puniscano quelli che la pena non infama; non le colpe riservate al giudice supremo; puniscasi l’ozio politico: ma in niun caso la podestà sia in diritto di castigare finchè non abbia fatto tutto quello che può onde prevenire. I castighi sian eguali per tutti i rei del medesimo delitto; teoria oggi comune, allora repugnante ai dominanti privilegi e alla sapienza romana: siano moderati, ma inevitabili; dunque non asili, non rifugio su terra straniera, neppur il diritto di grazia al legislatore[116], affinchè sia tolta al delinquente ogni lusinga di sottrarsi al castigo, che come l’ombra al corpo deve associarsi all’idea del delitto. La confisca è un’ingiustizia a danno degli eredi. Le pene infamanti sono un’assurdità; e conchiude: — Perchè una pena non sia una violenza d’un solo o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi».
In questa esaltazione filantropica, allorchè imputa le legislazioni esistenti ha quasi sempre ragione; non così quando risale alle cause; e secondo le generalità d’allora, non valuta abbastanza la connessione tra le pene e la forma de’ governi. In quelli costituiti per vantaggio di tutti e dal volere di tutti, ogni violazione sarà pessima; in quegli, ove fa legge il capriccio dell’imperante, si può egli esigere assoluta osservanza? se le nostre disposizioni condannano al celibato metà della gioventù, come mostrarsi severi contro il libertinaggio? se restringete la ricchezza in mano di pochi, non dovrete alterar la misura nella punizione dei furti e delle frodi? come condannerete i rei di Stato ove patria non s’ha?
Vuolsi poi nel Beccaria sceverare ciò che è speciale al diritto di punire, e ciò che vi pose quasi di episodico, desunto spesso dalle idee anticristiane de’ suoi contemporanei. Questi faceano guerra alla famiglia in nome della libertà individuale, e il Beccaria sostenne con Rousseau che le «sempre mediocri virtù di famiglia» si oppongono all’esercizio delle pubbliche (§ 59); dichiara che l’aver considerato lo Stato come un’aggregazione di famiglie anzichè d’uomini, autorizzò funeste ingiustizie, perocchè le famiglie sono monarchie, laonde la soggezione domestica abitua alla soggezione civile, e insinua nelle società lo spirito monarchico; laonde si avranno ventimila liberi, cioè i capicasa, ma ottantamila schiavi; e a misura che i sentimenti nazionali s’indeboliscono, rinforzano quelli di famiglia, comandando un continuo sacrifizio di sè all’idolo vano che si chiama bene domestico; mentre invece «quando la repubblica è d’uomini, la famiglia non è subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli si assoggettano al capocasa per parteciparne i vantaggi»[117].