Nel trattato di Hubertsburg fu convenuto non dovesse mai la Toscana esser unita all’impero, ma restasse una secondogenitura della Casa d’Austria Lorena; in conseguenza cessò dalla misera condizione di provincia, ed ebbe un signore proprio in Pietro Leopoldo (1765), col quale cominciò un’êra nuova.

Scarso ingegno, retta volontà, ebbe l’arte di scegliere i consiglieri, fra cui primeggiarono Angelo Tavanti buon finanziere, Francesco Gianni, Giulio Rucellaj, Pompeo Neri. Ispirato da questi e dalle idee allora correnti, s’accinse a riformare nel modo che allora praticavasi, coll’onnipotenza dei decreti. Uniformò le leggi togliendo gli statuti particolari, le giurisdizioni feudali, i magistrati inutili, il Consiglio dei ducento, i tribunali delle arti, surrogandovi la Camera di commercio; tutti i cittadini fossero sottoposti alla medesima giustizia, fin il principe ed il suo fisco; ristretti e scelti i giudici; pubblicato un nuovo regolamento di procedura; a Giuseppe Vernaccini, poi a Michele Gianni si affidò l’incarico d’un codice, proseguito poi dal Lampredi, ma interrotto dalla Rivoluzione. Da quell’ostentazione di atrocità e violenza che credeasi propria di governi ordinati s’avvide il granduca che non restavano impediti i misfatti, bensì da punizioni moderate, ma pronte e sicure, e dall’esatta vigilanza. Pertanto abolì ogni immunità o privilegio personale o asilo, e insieme la tortura, la confisca, il giuramento de’ rei, le denunzie secrete, le accuse contro i parenti, i processi di camera ove l’accusato non era ammesso alla difesa, le deposizioni di testimonj uffiziali, la condanna in contumacia. A ciascuna colpa era prefissa la pena, togliendo la speranza di vederla diminuita nè per remissione dell’offeso nè per grazia sovrana. Alla pena capitale sostituì i lavori forzati: colle pecuniarie dovea formarsi un fondo di che compensare gl’ingiustamente carcerati. Escluse i delitti d’alto tradimento, sapendo qual terribile estensione soglia darsi a questo titolo.

Il senatore Gianni professava che «la libertà e non il regolamento sarà sempre il voto di chi brama il commercio felice». Ancor più coerente il Fabbroni diceva: — Acciocchè abbondi in un dato luogo un genere qualunque, non avvi altro arcano che di far sì che siavi sicurezza di venderlo con vantaggio; per venderlo con vantaggio è d’uopo che sianvi molti compratori; e per aver molti compratori non dobbiamo tenerci a soli nazionali»; e mostrava «i danni delle dogane che frastornano l’ordine generale della natura, impediscono il commercio, non impinguano l’erario, trasformano molti onesti in delinquenti».

Pertanto alle molteplici dogane fu sostituita una gabella unica per tutto il granducato, e libero l’entrare, uscire, circolare di qualunque merce, compresa la seta; libero il prezzo, libera la vendita dei beni d’ogni sorta; tariffa unica; non più vincolata l’industria da matricole d’arti e mestieri, da privative, esenzioni, fidecommessi; esonerati i contadini dai servigj di corpo, i possessi dalla servitù di pascolo pubblico; si fan vendere i beni comunali; l’amministrazione dei Comuni è affidata a quei che hanno interesse alla loro prosperità, cioè ai possessori medesimi; più di sei milioni si spendono in istrade e ponti; si aprono lazzaretti, canali, case d’educazione, di cui ottantatre per le fanciulle, rifugj pei poveri, un’accademia per le belle arti, conservatorj per le utili; sono riordinate le Università di Pisa e Siena, e in generale gli studj e i musei, gli archivj e gli ospedali; si sepellisca nei campisanti; si consideri cittadino lo straniero che abbia possedimenti in Toscana.

Furono cassati gli appalti che angariavano il popolo eppure scarsamente fruttavano, e l’obbligo che ciascuna famiglia comprasse una fissa quantità di sale; si rinunziò a certe propine e privative gravose, lasciando libera la coltivazione del tabacco e lo spaccio dell’acquavite e le fucine di ferro. Con una percezione più economica non solo Leopoldo riparò a questi vuoti, ma crebbe l’entrata di 1,237,969 lire l’anno, e in trentasette anni da ottantasette e mezzo ridusse a ventiquattro milioni il debito pubblico, adoprandovi anche del proprio e la dote della moglie; trenta ne consumò in miglioramenti, e cinque ne lasciò nel tesoro al suo successore, dopo abbellita la città e le ville imperiali. Subito se ne vedono splendidi effetti: la legislazione uniforme conduce un più equo riparto di diritti e di sostanze; l’agricoltura si rifà; Ximenes, Fabbroni, Fantoni curano il prosciugamento delle maremme; e se in quella di Siena fallì, vantaggiarono le valli di Nievole e di Chiana e i contorni di Pietrasanta, dove s’invitò gente col dare sovvenzioni e terre a tenui livelli.

L’Università di Pisa, già prima abbellita dal Cerati, dal Tanucci, dal Grandi[138], dall’Averani, dal De Soria, dal Politi, dal Marchetti, dal De Papa, ebbe gloria dal Vannucchi, dal Pellegrini, dal Guadagni; il Pignotti favolista, il Galluzzi storico, il Pagnini traduttore, la poetessa Fantastici, l’oraziano Fantoni, il petrarchesco Salomon Fiorentino, il robusto satirico d’Elci attestavano il fiore del piccolo paese; i Neri-Badía, i Bizzarrini, i Meoli, i Vernaccini, i Neri, i Bandini, i Tavanti, i Rucellaj ispiravano retti principj giuridici ed economici al principe novatore. Il quale, persuaso che «il miglior modo d’acquistare la confidenza del popolo al Governo è il far conoscere ai cittadini i motivi degli ordini che man mano divengono necessarj, e informarli senza velo dell’uso delle entrate pubbliche, giacchè il mistero ispira diffidenza, e svisa le intenzioni del principe e de’ suoi agenti», pubblicò lo stato delle finanze, e l’erogazione d’ogni piccola somma, e le principali disposizioni intorno alle varie sorgenti della pubblica prosperità[139]; poi rese ragione degli atti suoi in un libro intitolato Governo della Toscana sotto il regno di Leopoldo II.

Al tempo che dicevasi «Il re è tutto, la nazione è nulla», quest’austriaco proclamava dunque i diritti della nazione, e ispirava al popolo una sana libertà civile. Anzi o voleva od eragli suggerito di dar una costituzione (1781), «non potendo sussistere felicemente uno Stato o Governo senza una legge che determini fra il pubblico e il sovrano l’autorità e i diritti delle parti, e senza che il corpo de’ sudditi, interessato nella prosperità comune, usi di tutto il suo diritto naturale, e possa proporre e chiedere ciò che gli possa giovare, e respingere ciò che gli nocesse». Così il Gianni in uno sbozzo che ne stese, secondo il quale volea restituire a tutti i sudditi la piena libertà naturale acciocchè intervenissero validamente a celebrare e accettare questa legge di convenzione, non ritenendo il sovrano che la podestà governativa. Il sovrano dunque avrebbe divieto di far guerra o alleanza, dare o ricevere soccorsi di truppe, mandar fuori soldati, nè fabbricar fortezze senza consenso de’ rappresentanti; manterrebbe i privilegi di Siena e di Livorno, l’indipendenza de’ giudici, la separazione del patrimonio dello Stato da quello del principe; non s’alienino i beni dello Stato, non si accrescano le imposte nè si diano in appalto o vendano; non si creino nuovi feudi; assicurata la libertà del commercio dei grani, la guardia civica, le leggi delle comunità e de’ luoghi pii; resi pubblicamente i conti; sono riservati al sovrano il comando delle armi, l’elezione agl’impieghi non comunitativi, la collazione de’ benefizj di patronato regio, il diritto di grazia, il potere discrezionale nei limiti della costituzione. In queste materie non si brighino i rappresentanti, i quali del resto propongono nuove leggi o la riforma e deroga delle vecchie, e votano su quelle proposte dal sovrano; esaminano il conto pubblico, moderano le pensioni; provocano i provvedimenti per gli abusi in fatto di giustizia o di commercio; illuminano il sovrano sulla condotta dei ministri, e su quanto concerne il bene pubblico.

In ciascuna comunità ognuno che abbia il diritto politico e che non sia impiegato, elegge un oratore; gli oratori all’adunanza provinciale scelgono il rappresentante da mandarsi all’assemblea. Libero a chiunque il far proposte e petizioni, ma non se ne tenga conto se non sieno votate dal consiglio generale comunitativo. Pubbliche le adunanze provinciali; le petizioni presentate devano qui pure mettersi a voti prima di sporgerle all’assemblea generale. Comminate pene agli eletti che non accettassero l’elezione.

Le assemblee generali raccolte ogni san Giovanni, presedute da un regio luogotenente, con un cancelliere che non sia impiegato regio, discuterebbero le proposizioni fatte dalle assemblee provinciali, e doveano esser vinte con due terzi di voti. Da poi si mettono in delibera le petizioni de’ privati o rappresentanti, si sentono le proposizioni che il sovrano volesse trasmettere per mezzo del luogotenente, e se alcuna venisse ridotta a legge, dovrà promulgarsi come volontà del sovrano concorde col voto pubblico. In occasione di nuovo regno, l’assemblea è radunata dal gonfaloniere di Firenze: di straordinarie possono convocarne il granduca e domandarne le comunità.

Noi ci diffondemmo su tale costituzione, come lo stillato della sapienza governativa di quel tempo, ma sebbene Leopoldo regnasse altri nove anni, mai non le diede effetto[140]; onde non può tenersi in conto che d’un progetto, alla cui attuazione non ci pare si dirigessero le riforme di Leopoldo, tendenti piuttosto, al modo d’allora, a concentrare nel principe tutta l’autorità. Per ciò Leopoldo è levato a cielo da coloro che badano ai detti anzichè ai fatti, e della storia fanno una satira o un’allusione: ma realmente le riforme di lui non erano che amministrative; egli faceva tutto, e il popolo nè intendeva nè si curava; i Comuni perdettero fin la parte d’autonomia che si erano riservata aggregandosi a Firenze, e trovaronsi ristretti alla semplice amministrazione patrimoniale, anche questa sotto il beneplacito del principe; onde sempre più negligevasi la cosa pubblica, dacchè era incombenza del granduca. Egli dunque potè senza ostacoli fare e disfare, urtare gl’interessi e le opinioni, essere despoto filosofo senza tampoco l’originalità, poichè imitava il fratello Giuseppe in campo più angusto e con viste più ristrette. Che se va lodata la sua riforma economica, fondata su canoni che la scienza non aveva ancora messi in sodo, e di cui già egli traeva francamente le conseguenze; se precorse alla vantata rivoluzione francese coll’eguaglianza di tutti in faccia alle leggi e colla semplicità vigorosa delle finanze, esagerò il concetto del potere principesco, e dell’ingerenza di questo negli atti privati e nella vita; per riformare costumi e idee, prefisse limiti fin al lusso dei ricchi, alle spese di monacazione; si lasciò invanire da quegli encomj sguajati da cui abbiam veduto altre volte ubbriacarsi un buono ma debole spirito, e travisarsi l’opinione.