Questa legge garantiva a’ plebei il dominio quiritario, ma interdiceva loro le nozze legittime, il connubio, vero fonte della cittadinanza e del diritto privato: laonde ridotti a maritaggi naturali, non potevano trasmettere l’eredità dei loro campi, che perciò tornavano ai nobili ogniqualvolta i vassalli morissero. Chiesero dunque fosse comunicato il connubio, e l’ottennero per la legge Canuleja, con cui entrarono a parte della cittadinanza romana.

Allora aspirarono anche al dominio pubblico, a partecipare alle magistrature da cui rimanevano esclusi come gente priva della religione degli auspizj, ed a formare le leggi. Ne’ comizj tributi, che potremmo assomigliare ai convocati comunali, la plebe statuiva intorno ai proprj occorrenti, e due volte ottenne che la sua volontà (plebiscita) venisse rispettata dai nobili: nel 305 di Roma, quando si ritirò sull’Aventino, e per la legge Orazia ottenne che nessun magistrato potesse crearsi senza suo consenso; e nel 367, quando si negava di comunicarle il consolato. Dappoi pretese che anche le sue leggi diventassero obbligatorie per tutti, talchè venivano ad esistere contemporaneamente due podestà legislatrici. Fu dunque eletto dittatore Filone Publilio, il quale ordinò che i plebisciti fossero obbligatorj per tutti i Quiriti; il senato, per la cui autorità soltanto le deliberazioni popolari acquistavano vigore, non facesse più che promuovere e consigliare ciò che farebbe il popolo radunato ne’ comizj; e alla plebe venisse comunicato eziandio l’uffizio di censore.

Si trovarono dunque pareggiati i plebei co’ nobili: ma a questi rimaneva la facoltà d’imprigionare i plebei debitori, finchè l’abuso fattone provocò la legge Petilia del 419, che tolse il carcere privato ai feudatarj. Al senato pertanto non rimaneva più che l’eminente dominio dei fondi della repubblica, cui mantenne talvolta anche coll’armi, come nella sedizione dei Gracchi. Però il senato non componevasi più di soli patrizj; e Fabio Massimo dittatore avea tolta di mezzo la distinzione fra nobiltà e plebe, ordinando il popolo in tre classi, di senatori, cavalieri e plebei, a misura non dell’origine ma delle ricchezze. Con ciò rimaneva dischiusa alla plebe la strada per tutti gli ordini civili; e il popolo, distinto in quelle tre classi, conveniva ai nuovi comizj centuriati ove si formavano le leggi consolari, mentre le tribunizie si ordinavano ne’ comizj tributi, e nei curiati le leggi sacre e le arrogazioni. Il corso naturale delle nazioni recò poi questa città, prima aristocratica, indi popolare, a cadere sotto la podestà d’un solo.

Sin qui quel profeta della storia congetturale: e sebbene fuori d’Italia non uscisse grido della sua sapienza, e in Italia ne lasciasse dimenticare i libri la neghittosa prontezza degl’ingegni, ingordi solo di facili letture; e sebbene le posteriori scoperte in fatto di storia e di filologia abbiano sminuito il merito di lui, gli rimarrà sempre la gloria di chi viene primo in una scoperta; e se altri gli porranno avanti il passo, non ne cancelleranno però le orme.

Nè in Italia era rimasto infruttuoso il seme gettato dal Vico. Emanuele Duni, quantunque nomini appena questo forte pensatore, pubblicò in Roma nel 1763 Origine e progressi del cittadino e del governo civile di Roma, ove sotto alle tradizioni indaga i fatti veri e la storia del diritto. Fonte d’ogni privata e pubblica ragione è in lui, come nel Vico, la religione degli auspizj; in virtù della quale, cittadini non erano che i patrizj, signori della legge, ad esclusione del vulgo innominato, che non aveva nè padri certi nè auspizj. Come questo arrivasse alla questura, al consolato, al pontificato, acquistasse il diritto di suffragio ne’ comizj centuriati (istituiti, dic’egli, da Tullo, per comodo della milizia, per lo spartimento del censo, e per bandirvi i decreti del re e del senato, le nuove leggi, i magistrati eletti) viene discusso nel primo libro del Duni, il quale nei nomi di classi e centurie non vede che istituzioni militari.

Svolge dappoi il procedimento del governo civile sotto i re. Due soli ordini sussistevano allora; il popolo, cioè i patrizj, e la plebe: celeri, flessumeni, trossuli, cavalieri non erano che gradi della milizia, occupati dalla gioventù patrizia. Questa forma perseverò sin quando le tribù plebee si ritirarono sul monte Sacro, donde non scesero che ottenuta la tutela de’ tribuni. Allora anche i plebei s’adunarono ne’ comizj tributi, ove condannarono talvolta anche i patrizj, come nel caso di Coriolano. Per la forza espansiva dei diritti, ottennero di convocare i comizj indipendentemente dal senato, poi una legge agraria, poi la limitazione della podestà consolare colla pubblicazione della legge decemvirale. Gli abusi dei Decemviri fruttarono che nessun magistrato potesse crearsi senza consenso della plebe, ed i patrizj dovessero osservare i plebisciti.

La plebe, che fin allora non avea fatto che garantirsi dall’oppressione, da quel punto comincia a cercare diritti. Il Governo mantenevasi sempre aristocratico puro, mancando alla plebe la ragione privata e pubblica e il gius dei suffragi: onde, vedendo come senza di ciò non potesse conseguire alcuno de’ vantaggi sperati, pretese e ottenne il connubio, e così i plebei furono cittadini di ragione privata; poi parteciparono alle magistrature, e in conseguenza acquistarono i diritti di ragion pubblica, e l’aristocrazia mutossi in democrazia. Acciocchè le due podestà non cozzassero, il dittatore ordinò che i plebisciti obbligassero del pari tutti i cittadini, e che la censura fosse comunicata anche alla plebe. Sono dunque pareggiati plebei e patrizj; questi pérdono il diritto del carcere privato, quelli conoscono l’ordine de’ giudizj. Se non che i patrizj ricchi non vogliono accomunarsi coi meno facoltosi, e ne sorgono tre ordini, di patrizj, cavalieri, plebe. Coi Gracchi poi la plebe comincia a voler soperchiare la nobiltà.

La parte più prestante del lavoro del Duni è quella ove tratta dello stato delle famiglie; e fu fatto conoscere in Germania da Eisendecher, Ueber die Entstehung, Entwickelung und Ausbildung des Bürgerrechts in altem Rom, 1829. Il Duni anticipa forse il fatto della democrazia, giacchè la città ben più tardi stava spartita in plebe e in nobili; mal confonde il senato colle curie: pure dimostra come si sapesse fra noi tener fisso gli occhi nello splendore romano senza rimanerne abbagliati. E ve li tennero Mario Pagano ne’ Saggi, e Melchiorre Delfico nei Pensieri sull’incertezza e inutilità della storia, e nelle Antichità di Adria Picena, senza però dipartirsi dalle orme del Vico, se non in quanto v’innestavano alcuni concetti degli Enciclopedisti; e colle idee di quello interrogò la civiltà antichissima degl’Italiani Vincenzo Coco nel Platone in Italia.

Qualch’altro potremmo menzionare fra i nostri. L’Algarotti, nel Saggio sopra la durata de’ regni dei re di Roma, avvertì come fosse incredibile che sette re elettivi, i quali tutti, eccetto Romolo, vennero al trono in età già piena, e quattro morirono violentemente, durassero ducenquarantaquattro anni, cioè trentacinque anni di regno medio. In Venezia, quando ancora non si eleggevano soli vecchi, e il doge era vero capo dell’esercito e dello Stato, dall’894 al 1311 sedettero quaranta dogi, cioè dodici anni e mezzo caduno. Dal 1587 al 1764 in Polonia furono sette re elettivi; durata lunghissima, eppure molto minore di quella dei romani. I sette precedenti erano regnati cenquarantun anno, dal 1445 al 1587. I regni ereditarj danno per lunghezza media venti o ventidue anni. — Federico Cavriani ripudia anch’esso l’esistenza di Romolo, e crede che i Sabini abbiano soggiogato la banda di fuorusciti assisa sul Palatino, imponendole e re e dio e nome.

Ma anche l’uffizio di distruggere è inconcludente qualora non facciasi con ordine e per sistema.