Rifiutando i titoli, voleva la realtà, e si fece concedere il consolato anno per anno, poi in perpetuo, e il potere proconsolare in tutte le provincie: come principe del senato, presedeva a questo; come censore, poteva dare e togliere gli onori, esercitar lo spionaggio, regolare le spese e i costumi; come imperatore, disponeva degli eserciti, aveva una guardia del corpo con paga doppia, portava la porpora e le armi anche in città, e con spada e corazza andava nel senato ov'era stato assassinato Cesare. Fin quel poco che la religione contribuiva agli atti pubblici trasse egli a sè colla qualità di pontefice massimo, colla quale risarciva tempj, proibiva di mescolar numi egizj cogli italici, bruciò duemila volumi di profezie, e ripurgò i Libri Sibillini.
In tutte queste magistrature le attribuzioni erano limitate, ed Augusto le divise con altri: ma ve n'aveva una, da minima divenuta suprema, quella di tribuno della plebe, che, inerme e fin muta contro i patrizj organizzati, era stata munita di carattere sacro, a segno di far delitto capitale ogni ingiuria contro di essi. La plebe non avrebbe sofferto vi s'attentasse, e Augusto se ne guardò bene, ma ne investì se stesso: come tale era tutore del popolo, e perciò inviolabile e onnipotente; potea mettere il veto alle decisioni di qualunque magistrato, e appellare al popolo. Questo fu il vero titolo dell'onnipotenza di lui e de' suoi successori; e talmente egli il conobbe, che la podestà tribunizia[289] non comunicò mai con veruno, se non coi nipoti Agrippa e Tiberio quando gli associò al dominio.
Piantava egli dunque l'autorità imperiale sovra il popolo di cui era rappresentante, e sovra l'esercito le cui armi lo sostenevano: due elementi opportunissimi a renderla dispotica; e identificando sè collo Stato, richiamò in vigore le leggi di maestà che permettevano di trascendere al diritto affine di scoprire i rei di Stato.
Del senato, non che mostrare disprezzo come Cesare, stabilì fare il congegno principale del suo governo, indocilendolo ad ogni suo volere. Mostrandolo scaduto nell'opinione, procurò restituirgliela coll'escluderne per condanna o per consiglio gl'indegni e la bordaglia introdottasi nelle guerre civili: da mille li scemò a seicento che dovessero possedere almeno ottocentomila sesterzj, supplendo del pubblico denaro a coloro che non bastassero a sostenere le spese: egli poi ne parlava sempre con riverenza, entrandovi salutava ciascuno per nome, e non se ne partiva senza domandare congedo. Volle una volta al mese si raccogliessero, ma qualunque numero bastava perchè le decisioni loro avessero forza; i figliuoli dei senatori assistessero alle assemblee, sott'ombra di decoro volendo avvezzarli al nuovo ordine di cose, cancellare le memorie d'altri tempi, e preparare una specie di ereditarietà. Lasciava che il senato desse ancora udienza agli ambasciadori; cerniva da quello i governatori delle provincie; ne domandava l'assenso: ma per non incomodare ogni tratto l'augusta assemblea, ne trascelse alcuni per consultori privati, coi quali risolveva gli affari urgenti e secreti; consiglio privato ( consistorium principis ), che all'uopo diveniva alta corte di giustizia. Così elegantemente carezzati e spodestati, i senatori furono ridotti a mero consiglio di Stato, che più non poteva se non fiancheggiare col voto le imperiali decisioni; anzi, perchè non fossero tentati a mettere a repentaglio la pace, Augusto vietò uscissero d'Italia senza suo congedo.
Tanti nobili erano periti nelle civili guerre, che, malgrado i nuovi creati da Giulio Cesare, non se n'aveva abbastanza pe' servizj religiosi riservati ai patrizj. Augusto si fece ordinare dal senato e dal popolo di crearne di nuovi, talchè contentava anche l'aristocrazia parendone rinnovatore: mentre egli stabiliva una specie di gerarchia in quella società dianzi rivoluzionaria, con aristocrazia come quella che si fa per decreto, senza forza per resistere agli arbitrj del principe, ma neppure per difenderlo.
Divise il governo delle provincie fra sè e i senatori, a questi assegnando le tranquille e sicure, a sè le irrequiete e minacciose[290], per avere così una ragione di conservare gli eserciti; e le fece amministrare da presidi o legati annui, che da lui nominati, vi esercitavano l'autorità civile e la militare, mentre ai proconsoli eletti dal senato non competeva che la civile. Accanto a questi e a quelli pose dei procuratori, in luogo degli antichi questori, i quali ne frenavano l'esorbitante autorità ed amministravano il fisco, crescendo d'autorità man mano che questo cresceva d'importanza. Pendeva dunque la sorte delle provincie dalla bontà o nequizia del principe; ma in generale quelle del senato stavano a miglior condizione che non le imperiali, perchè dispensate dal militare.
Siccome due sorta di provincie e due poteri, così v'ebbe due ordini di magistrature, quelle del popolo, e quelle dell'imperatore: le prime erano le antiche, annuali, eccetto la censura; le seconde, di tempo indeterminato. Gli altri magistrati conservarono la carica e l'apparenza, ma più scapitarono quanto più elevati. Ai cavalieri furono mantenuti l'esazione delle pubbliche entrate e i giudizj; ma i capitali si dovevano deferire al governatore di Roma, e i più gravi all'imperatore.
Le leggi tiranniche del triumvirato Augusto abrogò d'un tratto di penna; pure le avite non osò distruggere nè farne di nuove, perchè con ciò avrebbe manifestata la sua onnipotenza. D'altra parte non volendo lasciar esercitare ai magistrati e al popolo la facoltà legislativa, prefisse i giureconsulti, ai quali soli era permesso dar responsi, ingiungendo ai giudici di non dipartirsene. Poteva così sceglierli ligi alle sue intenzioni; attribuendo pubblica autorità alle decisioni loro, avocava a sè l'interpretazione delle leggi; i giudici e gli oratori non potevano, col discuterle, accorgersi che le antiche venivano di pianta sovvertite. Pensò anche raffazzonare un codice, onde esibì il consolato al famoso Antistio Labeone perchè tacesse o parlasse a modo suo; ma questi «scarco d'ambizione, lieto d'incorrotta libertà, nè altro credendo giusto e santo, se non ciò che avesse trovato negli antichi»[291], rifiutò l'indecoroso patto. Al contrario, Atejo Capitone seppe trovar compensi onde accomodare le vetuste leggi al nuovo sistema; di che lo premiò l'adulato imperatore.
All'amministrazione repubblicana aristocratica, repugnante dall'unità, e della quale l'oligarchia de' proconsoli avea prodotto l'eccesso, Augusto ne surrogava dunque una più compatta e regolare; intravvide l'utilità di disporre gerarchicamente lo Stato, sebbene solo Costantino potesse effettuarlo dopo tre secoli: intanto però ebbe costante la mira a stabilire differenze tra' cittadini. Fra i cavalieri e la plebe stavano i cittadini di Roma, col privilegio di dare una quarta decuria di giudici. Le quattordici regioni in cui Roma era divisa aveano prerogative superiori ai distretti suburbicarj, i quali a vicenda erano più favoriti che la restante Italia. Nell'Italia poi, quantunque tutta ammessa alla cittadinanza, sussistevano municipj, colonie, prefetture: Augusto v'aggiunse ventotto colonie, disposte sopra terre compre dagl'Italiani, e ai loro decurioni concesse di poter mandare a Roma il proprio voto per iscritto. Fin tra i cittadini l'originario differiva dal creato; fra gli stessi cittadini perfetti metteano differenza la nascita, la ricchezza, il diritto di tre figli.
Con singolare arte Augusto coglieva le occasioni di rinforzare il suo dominio. La congiura di Fannio Cepione gli fece abolire l'antica consuetudine di non procedere contro i cittadini assenti, e volle fosse condannato anche chi non si difendeva in persona. Nell'eleggere un collega al console Sentio Saturnino, si tumultuò fino ad insanguinare il fôro; ed Augusto, a prevenire gli scandali, trasse a sè la nomina del secondo console: e così quella dei censori quando il popolo ne nominò due indegni. Malato gravemente, convoca i primati, e ai consoli consegna il suo testamento e il registro delle entrate e forze dell'impero: si credette intendesse con ciò ripristinare la repubblica, onde allorchè guarì, restò consolidata l'autorità sua da un atto liberale, fatto in un momento in cui nessuno dubitava che simulasse. Gli schiavi non dovevano essere interrogati alla tortura contro i padroni; ed Augusto stabilì che, nei casi di Stato, gli schiavi potessero comprarsi dal principe o dalla repubblica, e quindi ammettersi a testimoniare.