A tutto ciò s'aggiunsero le prediche de' pastori, per es., del padre Mathiew che, nel 1838-40, influiva colla sola sua eloquenza, in Irlanda, a scemare della metà il consumo degli alcoolici e di un quarto le cifre dei delitti (6400 a 4100), e sopratutto la tassa sulle bevande i cui proventi sommano a circa 1⁄3 di tutte le imposte; altrettanto dicasi negli Stati Uniti dove essa ammonta a 110 dollari per ettolitro; in Francia dà quella tassa allo Stato più di 500 milioni (e si tratta di accrescerla), nel Belgio più di 13.000.000 di lire.
Secondo il codice penale olandese, sanzionato il 2 marzo 1881, art. 453: L'ubbriaco trovato sopra una strada pubblica è punito con la multa maggiore di 15 fiorini; se recidivo colla detenzione semplice non maggiore di tre giorni; ed in caso di una seconda recidiva entro un anno successivo alla prima condanna, può essere elevato a due settimane, e nelle successive può estendersi oltre al massimo di tre settimane e può inoltre, se è in grado di lavorare, essere condannato all'invio in un istituto pubblico di lavoro per un anno al più.
L'oste poi che somministri tali bevande ad un ragazzo minore di sedici anni, è punito con la detenzione non maggiore di tre settimane e con la multa non maggiore di 100 fiorini.
Recentemente dopo un voto popolare favorevole che ebbe luogo il 25 ottobre 1885 nella Svizzera, il Consiglio Federale nominò una commissione per elaborare la nuova legge organica contro l'alcoolismo, che proponeva:
1º che la fabbricazione dell'alcool, pure restando nel dominio dell'industria privata, sia concessa solo a case che possiedano gli apparecchi necessari per separare l'alcool etilico puro dall'amilico che è velenoso; e sieno organizzate in modo da produrre due ettolitri d'alcool a 80° per giorno. L'alcool puro poi sarebbe colpito da un'imposta federale da 61 a 85 franchi per ettolitro, e la sua quantità dovrebbe essere determinata da contatori speciali designati dalla Confederazione.
Gli alcoli esteri pagherebbero una sopratassa equivalente.
Siccome la Svizzera consuma annualmente 120.000 ettolitri di acquavite, il reddito della nuova imposta ascenderebbe in media a circa 9 milioni di franchi. Questo reddito verrebbe ripartito fra i Cantoni a titoli di compenso per le imposte regionali di consumo soppresse.
Il 2º progetto dispone che i distillatori di alcool dovranno vendere i loro prodotti greggi al governo federale al prezzo di 60, 70 franchi l'ettolitro a 80°. Questo prezzo viene fissato per un anno e la confederazione si riserva il diritto di limitare la produzione delle fabbriche. Il Governo venderà questo alcool in ragione di 160 a 170 franchi l'ettolitro a distillatori. Questi ultimi lo trasformeranno in liquori e lo venderanno per il consumo secondo una tabella fissata dall'autorità.
Secondo il 2º progetto la Confederazione avrebbe il monopolio dell'alcool, sia che lo faccia produrre da stabilimenti dello Stato o ne dia la fabbricazione in appalto.
In questo progetto resta inteso che i piccoli distillatori, la cui industria verrebbe soppressa colla nuova legge, riceverebbero un equo compenso dei danni.