V'hanno poi quelli (delinquenti d'occasione), che peccarono p. es. in seguito a forte desiderio d'andare ad un ballo, ecc., e rubarono al loro padrone per la prima volta, presero qualche soldo di più del dovere, trovarono un padrone che li fece mettere in prigione, e il carcere li ha infettati: costoro se non sono soccorsi uscendo, vedono nella società una nemica; e chi sentiva rimorso per aver rubato 20 franchi e disperazione per aver subìto tre mesi di carcere, non si spaventerà all'effrazione ed all'assassinio.
La Società di Patronato fondata nel 1871 a Parigi si studiò di offrire il suo aiuto quando ne avessero bisogno, loro lasciandone solo l'indirizzo: se n'ebbero bei risultati. Un certo I., recidivo fin da giovane, autore di bancarotta fraudolenta e di furti, un giorno che un detenuto per 28 anni cercò di uccidere il direttore, si interpose a proprio rischio, ne restò ferito, ma lo salvò; alla sua volta lo si graziò, e non ricadde più: anzi, posto dalla società a guardiano di un passeggio pubblico, fu impeccabile nelle sue funzioni (però avvertiamo che la bancarotta non è propria dei delinquenti nati).
—In complesso, recidiva vi si calcola dall'8 al 10% (Du Camp, op. cit.).
Anche Spagliardi, che è certo l'autorità più sicura su questo argomento, dichiara nella sua Relazione, Se lo Stato debba accordare sovvenzioni alle società di patronato, ed a quali condizioni, 1871, che queste istituzioni debbono, per approdar a qualcosa, essere un accessorio della legge penale. «L'autorità emana la legge, ne stabilisce le norme, veglia a che sia osservata, ed occorrendo interviene col suo braccio forte, e la beneficenza studia di rendere efficaci le misure dell'autorità, ed ha il vantaggio che essa non esercita che la parte benefica della istituzione... Infatti per quei condannati, che il carcere ha fatto ancora più tristi, che nè la severità nè l'amore hanno potuto piegare, tutt'altro che disposti alle cure pietose rivolte alla loro riabilitazione, anzi manifestamente pericolosi alla società, non giova che il patronato della deportazione. Per quelli i quali o vennero condannati per delitti che non portano infamia nè distruggono gli effetti di una buona educazione, ovvero colpiti da pena disonorante hanno però tutta la coscienza del male commesso e ne sono sinceramente pentiti, salvo qualche cura o sussidio ai poveri, pel tempo necessario a trovar qualche appoggio, non occorrerebbe un regolare patrocinio.
«Resta la terza categoria, la classe più numerosa, di quei liberandi, i quali, impotenti per povertà ed incapaci per ignoranza a bastare a se stessi, non darebbero criterî sufficienti per pronunciare un giustizio sicuro sul loro emendamento, ma anzi presenterebbero tutti gl'indizi di una guarigione incompleta. Ed è appunto per costoro che i rispettivi Direttori, in seguito ad un consiglio delle persone più competenti del penitenziario, dovrebbero proporre la misura del patronato obbligatorio, alla giudiziaria magistratura, misura, che ben più proficuamente terrebbe il luogo dell'attuale penalità della sorveglianza di polizia. Non v'ha dubbio poi, che tale provvedimento da applicarsi non a priori, ma conseguentemente alla condotta tenuta dal liberando, influirebbe anche sul miglior governo dei penitenziarî.—Ma chi non vede, come la classificazione di questi liberandi, e le relative proposte di patrocinio obbligatorio, a condizioni certo utilissime, ma onerose, non possa essere il còmpito della beneficenza? La quale anzi non potrebbe nemmeno accingersi alla parte che le spetta, nè condurla a buon esito, se non in seguito al verdetto dell'autorità, e confortata dal suo energico appoggio. A maggior tutela del liberato, io vorrei ch'egli avesse a subire il patrocinio fuori del proprio paese, e che durante il medesimo non fosse mai lasciato in possesso del proprio peculio o massa risparmiata nel carcere. L'avere danari a propria disposizione ed il poter ritornare ai luoghi che furono già il campo delle sue delittuose operazioni, è difatto la causa ordinaria delle così frequenti e facili ricadute.—Ma qui appunto necessita l'azione governativa.
«Alla Società di patrocinio dovrebbe incombere l'obbligo di procurare al liberato nel luogo di dimora fissatogli, l'alloggio, il lavoro, le sovvenzioni sul rispettivo peculio, i soccorsi straordinarî, al quale ufficio io vorrei aggiungere il diritto di proporre, secondo il caso, una diminuzione od un prolungamento del tempo di prova stabilito dall'autorità».
Deportazioni.—V'è una specie di partito scientifico in Italia, che fantastica di trovare la panacea del delitto nella deportazione[287], cominciando da quegli egregi statisti dei Garelli, Cerutti e Deforesta, che si armarono di un cumulo di documenti statistici e finendo col carissimo Dossi, che vi portò i più delicati fiori della sua poetica simpatica fantasia nella sua—Colonia felice. Non giova difendersi contro i poeti, che parlano col cuore e la fantasia, ben giova il dire agli altri, che i dati storici e statistici chiamati a favore di quella teoria le sono proprio contrari. Si diceva che una gran parte delle fiorenti colonie americane e la stessa Roma antica ebbero origine da una specie di emigrazione o di colonia penale. È un errore storico. Per Roma basta citare le eterne pagine di Virgilio; e quanto all'America, bisogna ricordare che se la terza spedizione di Colombo fu composta di malfattori, compresivi però molti eretici ed avventurieri, alla prima e alla seconda presero parte i primi gentiluomini, e sotto Carlo II e Giacomo II ogni deportazione vi fu proibita; che molti paesi dell'America del Nord ebbero origine da onestissimi cittadini, come la Pensilvania dai Quaccheri di Fox e Penn; che il primo grande stabilimento d'America, quello di Jamestown, fu fondato dal gentiluomo Fonwick. Quanto all'Australia, si deve escludere la Vittoria, l'Australia del sud, la Nuova Zelanda, e quanto alla Nuova Galles, ed alla Tasmania, se devono l'origine alla deportazione, è un grande errore il credere che le debbano la loro prosperità. Tanto è vero che contro quella protestarono, quasi subito, i grandi filantropi Howard e Bentham, e poco dopo gli stessi coloni, sicchè 41 anni dopo, nell'anno 1828, se ne votava dalla Camera l'abolizione. E la prosperità dell'Australia si deve alle feconde praterie e ai vantaggi portati dal commercio della lana, che vi fece affluire una gran quantità di uomini liberi. La ricchezza di Melburne e Sydney si iniziò, appunto, quando scemarono le spedizioni dei condannati.
Recentemente il vescovo di Tasmania con 260 e più notabili protestò contro la presenza dei condannati, dichiarando la colonia sarebbe emigrata se non si facevan partire; altrettanto fece la legislazione della Vittoria, la quale dichiarò che le spese per la polizia e le carceri, in causa della deportazione, eranle aumentate a più di 2 sterline a testa, per cui se altrettanto avesse dovuto pagare l'Inghilterra, avrebbe avuto una spesa di più di 1390 milioni di sterline.
La legislatura dell'Australia del Sud emise, nel 1857, un decreto, per cui ogni individuo già carcerato, ancorchè avesse scontata la pena, doveva subirvi un nuovo carcere di 3 anni.
Nella N. Galles la popolazione tra il 1810 e 1830, in cui si ebbe il maximum della deportazione, crebbe di soli 2000 all'anno: dal 1839 al 1848 in cui l'esportazione delle lane crebbe da 7 a 23 milioni, aumentò da 114,000 a 220.000; ma dal 1840 ivi era cessata la deportazione, e finchè essa sussisteva, il brigantaggio vi infierì in vasta scala; i deportati non lavoravano e quelli addetti alla costruzione delle strade, che erano parecchie migliaia, vivevano peggio di animali sotto la sorveglianza di guardie e di soldati che li facevano cacciare da cani feroci, e li assoggettavano alla catena o allo scudiscio senza pietà[288]; e i liberati stessi, o deboli o complici dei loro antichi compagni, ben più sovente si univano ad essi nelle ribalderie e nei delitti, barattavano i terreni che il governo aveva loro concesso, perchè ne traessero una vita laboriosa. Non è quindi da far le meraviglie se la mortalità della popolazione detenuta toccava alle proporzioni del 40%, mentre nella libera raggiungeva appena il 5; se la proporzione delle criminalità, che in Inghilterra si calcolava di 1 delinquente su 850 abitanti, saliva nella N. Galles ad 1 su 104, ed in Van-Diemen ad 1 su 84; e se i delitti commessi con violenza, che in Inghilterra stavano agli altri delitti come 1 ad 8, toccavano nella N. Galles la proporzione di 50%.