«Alcuni talvolta, non mai più d'un decimo, trovano accidentalmente un po' di lavoro; ma è lavoro affatto temporaneo ed assai male retribuito.—E vi son quelli tra i coatti che, per non giuocare il pane, giuocano i vestiti e in breve si riducono ignudi; cosicchè li vedi ravvoltolati nella coperta da letto, oppure cacciati nel pagliericcio, tenendone fuori soltanto la testa.

«Il condannare un coatto alla cella di punizione è cosa che non dipende dal pretore, ma dal direttore della colonia, un semplice delegato di P. S., affrancato, per le condizioni stesse della sua residenza, dalla molestia di frequenti controllerie.

«Or siccome tutto ciò che sa di arbitrio fa ribellare anche la natura più perversa, così avviene che queste punizioni in generale inaspriscono l'animo dei coatti e li rendono vieppiù ribelli ad ogni idea di disciplina.

«Oltre a ciò, essendo conseguenza della detenzione in cella il ricevere pel mantenimento venticinque centesimi soltanto in luogo di cinquanta, è avvenuto che più d'un coatto abbia talvolta commesso un furto od altro reato, pel solo desiderio di essere tradotto alla prigione mandamentale e di ricevere colà il nutrimento sano e sufficiente del condannato».

Sorveglianza. Ammonizione.—Tutti coloro che hanno pratica dei delinquenti e della questura sanno che la così detta sorveglianza occupa una gran parte delle guardie di pubblica sicurezza[291], con una spesa di più di 4 milioni e tutto senza un vero vantaggio, poichè infine i delitti sono in gran parte commessi da questi sorvegliati od ammoniti, ma la sorveglianza è causa essa stessa di nuovi delitti e certo della miseria dei delinquenti, poichè denunciandoli colle visite personali, agli onesti impediscono dal trovare e mantenere l'impiego. Il delitto, dice bene Ortolan, dà luogo alla sorveglianza, questa all'impossibilità di trovare lavoro con un cerchio tanto più fatale che spesso si assegna loro un domicilio lontano dal paese nativo (Éléments du droit pénal, cap. 7, tit. V).

È una misura, dice Curcio, che spoglia d'ogni garanzia le persone colpite, che mentre non impedisce le tristi, paralizza le oneste, interdicendole moralmente e fisicamente; che fa perdere il lavoro a tanta gente, mentre la si vuol condannare principalmente per non essersi data a stabili occupazioni.

La pena, dice Fregier, della sorveglianza, dopo che fu introdotta, non giovò punto, non offerse alcuna garanzia, e mantenne intanto l'illusione di una sicurezza che non esisteva (Les classes dangereuses, 1868).

S'aggiunga l'enorme numero degli arresti, le perdite del Governo e dei privati, pelle spese di carcerazione e di giudizio, contro ai contravventori, e l'arbitrio enorme per cui la mancanza di un saluto alle guardie, oppure il saluto ad uno sospetto, il ritardo di un quarto d'ora nel rientrare in casa (alle 8-1⁄4 invece delle 8) possono essere causa d'arresto, sicchè gli infelici sono schiavi in mano alle guardie (Curcio).

Altrettanto e peggio si dica dell'ammonizione[292], che non ha almeno la speranza di limiti, di un fine, che ha pur la sorveglianza. Incredibile è la perdita di lavoro che questa produce, mentre essa è escogitata per ottenere il contrario.

«La sorveglianza (dice l'on. Gallo) e l'ammonizione lasciata esclusivamente all'arbitrio della P. S., fa che lo scopo manca pressochè sempre, anzi, quello che si ottiene è contrario affatto a quello che si è proposto. Essendo l'Autorità di P. S. quella che denuncia la persona da ammonirsi all'autorità giudiziaria, è pur dessa sempre quella che ne fornisce anche le informazioni o dove si appoggia l'ordinanza d'ammonizione. Questa pronunciata, non ammette appello, nè revoca, nè prescrizione; per il che la persona ammonita, incapace, o per la giovane età, o per ignoranza della stessa legge, di conoscerne tutta la gravità, si può dire che da quell'istante rimane priva della sua libertà, la quale poi perde per sempre, imperocchè all'ammonizione tiene subito dietro la contravvenzione, per la quasi impossibilità nell'ammonito di ottemperare alla prescrizione, di darsi a stabile lavoro nel termine prefisso or di cinque, or di dieci giorni al più, coll'obbligo di farne constare alla autorità politica; di qui la condanna certa per oziosità alla pena del carcere per tre mesi coll'aggiunta ancora della pena accessoria della sorveglianza speciale della P. S., non mai minore di sei mesi; pene queste, che precludono per sempre al condannato qualunque via al lavoro.