Come! dirò col Mangano e col Vanzina: Credete non essere abbastanza garantiti, nelle trattazioni degli affari civili al disopra di 1500 lire, dai pretori, i quali sono sottoposti a tante altre giurisdizioni, che hanno fatto studi speciali, che devono dare un resoconto, una giustificazione della loro sentenza, che sono in somma specialisti e responsabili, e poi vi fidate del primo droghiere che in grazia del suo censo diventa giurato malgrado che voi ne ridereste se pretendesse ad essere vice-pretore!—Noi ci affaticammo tanto, appena fatti liberi, perchè i magistrati dovessero giustificare le loro sentenze ed in disteso e non darle come oracoli, o ciò malgrado che fino ad un certo punto ne li potesse giustificare il loro passato, i loro studi speciali, la loro competenza, l'appellabilità delle loro sentenze, e poi noi stessi crediamo di aver scoperto una nuova fonte di libertà e di giustizia permettendo che alcuni cittadini non esperti nè responsabili possano sentenziare con un semplice o no, a a guisa dei bimbi e dei despoti, senza rendere la più lieve ragione del loro operato, ordinando, per peggiore danno nostro, che questa inconsulta affermazione diventi irrevocabile e sacra quando si tratti del benessere de' rei, e solo appuntabile quando si tratti della loro pena. Ogni magistrato deve dar ragione dell'assolutoria o condanna per ingiuria, furto, ferita. La magistratura popolare dichiara senz'altra garanzia, senz'altra ragione che il suo o no, se un tale commise grassazione, omicidio, ecc. (Eco giudiziario, 1875): anzi, aggiungerò, può dichiararlo ancor più impunemente, col tacere, colla scheda bianca, che è, sia pure, davanti alla legge scritta, un'affermazione, ma, davanti alla coscienza del giurato ignorante e incline alle restrizioni mentali, è un mezzo termine tra la verità e l'ingiustizia. E fossero almeno osservate le precauzioni formulate dalla legge per impedire gl'inconvenienti della giurìa! Noi sappiamo, p. es., che una delle più importanti è quella che i giurati «non comunichino con chicchessia relativamente alle accuse fatte ad un individuo fino dopo la propria dichiarazione». Quest'obbligo essi anzi lo giurano; ma il fatto è (e tutti lo sanno) che non lo pratican mai e che essi comunicano perfino e pubblicamente col difensore del reo. E perchè lasciare il diritto di esclusione, non motivato, alla difesa, cosicchè sempre escludonsi i giurati migliori, quelli che per censo, per onoratezza e per ingegno più possono resistere alle seduzioni ed alla rettorica? Come credere che uno zotico qualunque possa tener dietro a quei processi, come accadde ad Ancona, in cui s'interrogarono 747 testimoni e si richiesero ai giurati 5000 quesiti? Come credere che meglio possano resistere alla minaccia della vita essi che non hanno nulla da perdere in una assoluzione, quando fino i giudici veri e responsabili si lasciano intimorire? Come credere che se dei veri giudici, che se un'assemblea di periti a stento s'illuminarono sulla realtà di alcuni malefici la cui cognizione esige studi speciali di tossicologia, di chirurgia o di psichiatria, lo possano individui non solo non specialisti, ma estranei ad ogni scienza e privi d'ogni coltura, e ciò in un'epoca in cui per bisogni assai men gravi si esige la suddivisione del lavoro?

Sarà vero che qualche rara volta si ebbero pure dei buoni giudizi; ma possono essi stare al confronto dei cattivi? E non è ad ogni modo lasciare al caso quello che dovrebbe provvedersi con stretto rigore di regola?

Si dice: ma le medie delle assoluzioni dei giurati si avvicinano a quelle dei tribunali ordinari. Lasciamo pure che il fatto non è punto esatto, chè la media in alcune regioni è perfino raddoppiata; ma fosse anche, e chi non vede la enorme differenza, mentre innanzi ai giurati passano cause che hanno percorso una lunga fila di criteri e di giudizi, quali il pretore ed il giudice istruttore, procuratore del Re, sezione d'accusa, preside della corte e procuratore generale, ecc., periti, dopo i quali è difficile non sia venuta in chiaro, prima, l'innocenza dell'imputato?

Se non che non è tanto pel numero che le assoluzioni peccano quanto per la qualità; largheggiandosene, per una malintesa generosità, coi ferimenti, omicidii, ribelli, causa forse questa del continuo loro accrescersi e per una triste corruzione coi falsari ed abusatori del pubblico denaro.

Nè vale il dire che in Inghilterra ed America sono adottati i giurì come da noi e senza inconvenienti. Nella razza anglo-sassone il senso del giusto e del dovere non viene meno così spesso purtroppo come da noi; oltrecciò, innanzi alle Assise, non compaiono mai i rei confessi che pare sommano alla metà de' rei e che danno luogo agli scandali più vergognosi nei voti dei giurati, donde il numero più scarso di rei portati alle Assise in Inghilterra—1 ogni 132.790 abit.,—che non da noi—1 ogni 81,31 abit.,—differenza enorme che la maggiore criminalità nostra non può bastare a spiegare.

D'altronde in molti casi capitali, ribellioni, o specialissimi come nelle bancherotte, li sono ammessi i giurati speciali. Ed in Inghilterra l'habeas corpus non impedisce, come da molti si crede, l'arresto preventivo in flagrante per opera della polizia (che ha luogo più di frequente che fra noi), ma solo dà il diritto al reo processato, di provocare, entro 24 ore, l'intervento del magistrato (alta Corte di Londra o Tribunale di Contea nelle provincie) per decidere sulla conferma o revoca dell'arresto. Ed il Coroner in tutti i casi gravi si circonda di un vero giurì di specialisti medici o chimici, come assessori giudiziali; ed in Inghilterra si vincolano i giurati alle informazioni del Giudice sul diritto, col giuramento, la cui forza è molto maggiore che da noi pel rispetto tradizionale verso il giudice e la legge; poichè il sentimento pubblico inglese si rivolterebbe contro un verdetto spergiuro in cui i giurati rispondessero sulle quistioni di diritto allontanandosi dall'istruzione del giudice; di più, se il verdetto appaiavi errato, il giudice può ommettere di dare esecuzione alla sentenza od almeno differirla fino a che non abbia ottenuto il voto dei colleghi (Glaser, Schwurgerichtliche Erörterungen, Vienna, 1876).

In Inghilterra i giurati non possono uscire dal palazzo fino a sentenza emanata, il che impedisce certo molti modi di corruzioni e di influenze.

Del resto in Inghilterra ed in America non va tutto così a seconda come da molti si crede; il biasimo contro il giurì, fino dai tempi di Elisabetta, giunse a ricordare il motto famoso da Cicerone scagliato contro a quei magistrati popolari corrotti: Quos famis magis quam fama commoverit. Ed ancora nel 1824 la Rivista di Westminster imprecava furiosamente al modo con cui la funzione si andava esercitando colà, e fino a qualificarla bugiardo fantasma di giustizia[296].

E Robinson, nel 1650, nell'operetta Certain consideration in order to a more speedy, cheap, and equale distribuiton of justice throughout the nation, most humbly presented to the high-court of Parliament of England ne propone la soppressione, mostrando: «che nelle piccole contee non si trova un numero sufficiente di cittadini intelligenti da servire da giurati: che troppo spesso il giurì si lascia dominare da quello dei suoi membri d'ingegno più vivace e più fermo; la legge vuole un assurdo con l'esigere che tutti si riuniscano in uno stesso verdetto, anche quando internamente siano di parere diverso; ne resulta che, se vi sono delle decisioni erronee o parziali, in buona fede non si può infliggere alcuna penalità ai giurati. Questi avran sempre in fatto il diritto di dire che sono dispiacenti di aver fatto male, se lo han fatto, ma che sono stati costretti a giudicare in qualche modo pur che fosse; l'uso di non accordare al giurì nè fuoco, nè lume, nè nutrimenti, nè bevande deve aver per effetto di obbligare la maggioranza ad accettare il verdetto della minoranza. Finalmente, in un processo chiaro come la luce del giorno, questo rigore permette ad ogni uomo di carattere fermo e di costituzione robusta, furbo od imbecille, di costringere tutti gli altri, se non vogliano morire di fame, ad accettare la sua opinione».

«William Palley che, come conviene ad un inglese, loda quell'istituzione, nello stesso tempo confessa che soventi volte anche il giurì del suo paese non si conforma alle regole della giustizia. «Questa imperfezione, osserva, si nota principalmente nelle dispute nelle quali si mescola qualche passione, o pregiudizio popolare, ed ove gli animi sono accesi da dissentimenti politici o da odii religiosi» (Pizzamiglio, Dei giurati in Italia, 1872).