Noi troviamo infatti che anche i giureconsulti romani tenevano continuamente presente che il diritto scritto doveva essere integrato da quello che essi chiamavano il diritto naturale e che non era se non l'espressione di quel sentimento di giustizia che si ribellava contro l'applicazione di regole generali a casi particolari, che non quadravano perfettamente.
Ma ciò comporta uno sforzo intellettuale intenso, un lavoro faticoso, tormentoso pei dubbi e la responsabilità che ne deriva.
Molto più facile e comodo riesce invece l'applicare le disposizioni generali deducendone le conseguenze logiche. Ma per poco che lo spirito prenda l'abitudine di questo ragionamento si produce un arresto ideo-emotivo professionale per cui il giudice giunge a considerare come suo dovere rigoroso l'applicazione letterale della legge.
Di questo passo si viene a escludere ogni idea collaterale che possa condurre a una soluzione della questione: il caso particolare viene assorbito dalla teoria generale. Il complesso sentimento della giustizia è ridotto all'applicazione di principî generali. Le nozioni del danno sofferto dalla vittima e le cause che determinarono il delitto non sono in alcun modo computate (Ferrero).
In breve, per un'incoerenza facile in questo genere di ufficio l'osservazione del fatto particolare scompare sotto la tesi psicologica, giuridica o filosofica che è caratteristica dei primitivi periodi della scienza e dei periodi di decadenza.
Ma indipendentemente dai vizi dell'applicazione, una causa che ha deviato il diritto dall'esame della natura umana, è il fatto costante che le scienze, nel periodo d'infanzia e nel periodo di decadenza, abusano del metodo deduttivo sino all'assurdo. Come ha notato Lange, anche le scuole materialiste, che per la qualità degli studi erano più vicine alla natura, hanno cominciato con la deduzione: la fisica e la chimica consistevano, in principio, in una serie di deduzioni tratte a forza di logica da un principio stabilito con i processi intellettuali più diversi; e solamente più tardi si è capito che, per conoscere le leggi della natura, bisognava ragionar meno ed osservar più. Il ragionamento logico puro fu preferito, in principio, all'osservazione e all'esperienza, perchè è un processo psicologico meno faticoso, per il quale era necessaria la presenza nello spirito di un numero di elementi intellettuali più piccolo. Infatti, per dedurre una legge dall'osservazione di un gran numero di fatti, bisogna tener presente allo spirito questi fatti; trovarne le simiglianze e discernerne le differenze; mentre che per dedurre una conclusione da una premessa, basta un sillogismo, in cui è implicato un numero di stati di coscienza ben minore[304].
«L'impiego quindi della logica pura è l'effetto di un arresto ideo-emozionale; che come è proprio dell'infanzia, ritorna nei periodi di vecchiaia della scienza, per la nota legge della degenerazione e dell'atavismo. Che cosa è difatto la scienza medievale se non una invasione della sottigliezza greca nei campi che il pensiero antico aveva saputo mettere sotto il metodo dell'osservazione? Così l'assolutismo del metodo deduttivo nella scienza giuridica è un segno di vecchiaia; e la legge dell'arresto ideo-emotivo ci spiega perchè così spesso il diritto dei popoli barbari, o molto rozzi, si distingue per un certo realismo pieno di buon senso, in confronto alle sottigliezze logiche, meravigliose ma assurde, del diritto dei popoli più civili»[305]; e perchè, quindi, le scoperte dell'antropologia criminale si trovino più spesso d'accordo colle loro istituzioni ed intuizioni, per es. nell'importanza data alla fisionomia dei criminali per decidere sulla loro perversità che non con quelle dei più civili.
PARTE III SINTESI ED APPLICAZIONI PENALI
CAPITOLO I. L'atavismo e l'epilessia nel delitto, e nella pena.
Dopo quanto qui esponemmo chiara risulta l'inanità del vecchio edificio criminologico.