Come credere ad un principio assoluto, eterno, di giustizia nell'umanità, mentre vediamo tanta differenza in proposito a poca distanza di spazio e di tempo: quando vediamo punirsi la bigamia ed il ratto ben diversamente in Inghilterra dalla Germania; quando vediamo pochi anni fa punito di morte o quasi un Ebreo che accedesse ad una meretrice cattolica, od un cattolico che si lasciasse sfuggire un'involontaria bestemmia, mentre altrove l'infanticidio e l'incesto eran permessi o tollerati; quando vediamo tuttora ammesso il diritto di grazia e quello di prescrizione, quasi il favore altrui od il tempo potessero cancellare o mitigare l'indole prava della colpa.
Quanto alla teoria di alcuni nostri[325] che considerano la pena come l'atto legittimo del potere sociale, per cui si effettua tanta restrizione di libertà quanto ne esige la reintegrazione dell'ordine giuridico, io, affatto digiuno delle sublimi astrazioni giuridiche, confesso che non posso farmene una idea chiara, che sia molto diversa da quella di Kant. Ma se veramente questa definizione, come Mittermayer e Lucas la interpretavano, porta a considerare la pena come un male giusto che si infligge, per la sicurezza dell'ordine, a chi commette un male ingiusto, a chi è più temibile, io mi troverei completamente d'accordo. Sarebbe la teoria della difesa. Ben inteso che crederei strano ed audace il volere dedurre dai fili aracnei di una definizione, per quanto sublime e completa possa essere, tutto un sistema penale che decide di migliaia di vite. Sarebbe troppo presumere dell'ingegno umano, per quanto prepotente esso sia, il preferire uno slancio momentaneo d'ingegno all'osservazione paziente dei fatti.
CAPITOLO II. Le pene secondo l'Antropologia criminale—Ammende—Probation System—Manicomii—Stabilimenti degli incorreggibili—Pena di morte.
Ma a parte le critiche gravissime a cui come vedemmo vanno soggette le pene, la massima critica che parte dai nostri studi, sopratutto dopo che l'opera feconda del Ferri, del Garofalo, del Fioretti, del Viazzi, del Sighele, ecc. l'hanno non solo corretti, ma completamente riformati e messi in rapporto colle idee giuridiche, si concentra nella applicazione loro.—Una volta dimostrato che non si può più concepire la pena come un compenso qualunque della società offesa, nè come una specie di scomunica che dei sacerdoti civili infliggano, prendendo d'occhio il peccato astratto più che il peccatore e dimenticando quasi del tutto chi ne fu vittima, quasi che a compenso per i suoi danni dovessero bastare i fastidi più o meno serii del suo danneggiatore, si comprende che essa deve cambiare di indole completamente: e prima che ad ogni altra cosa deve avere in mira non tanto il dolore del reo, quanto il benessere della società, e non tanto il reato, quanto il reo e sopratutto la sua vittima; essendo p. es., enormemente diversa la temibilità, diverso cioè il danno che si può attendere, da un individuo che uccida d'un tratto un uomo dopo una vita completamente onesta e per una causa d'onor offeso o per un ideale morale o politico, che non da chi uccida un altro per derubarlo o stuprarlo, coronando una vita carica di delitti: nel primo caso non occorre quasi una pena, il delitto stesso è sì grave tortura pel reo, che non rinnoverà mai il suo crimine: nel secondo ogni mitezza ed ogni ritardo nel colpirlo è un pericolo grave per gli onesti.
Ben dice Ferri[326]: «È impossibile separare il delitto da colui che lo ha commesso, come è impossibile nella redazione di una legge penale, supporre (come si fa tuttavia) un tipo di uomo medio, che non si riscontra mai nella realtà in nessun imputato. Ora, come vanno le cose? Il giudice ha dinanzi a sè una bilancia: in una delle coppe egli mette il delitto, nell'altra la pena; egli esita allora—diminuisce qui, aggiunge là, dà all'uopo qualche colpo di pollice, cui si dà il nome di circostanze attenuanti; ed ecco più o meno misurata l'adattabilità sociale dell'individuo.
«E la pena come sarà dosata? Si punirà, per esempio, il parricidio, il più terribile dei delitti, con la più terribile delle pene, la morte? Eh sì! La legge organizza questa rimembranza di ferocia! Essa stabilisce di fronte alla scala dei delitti quella delle pene, gli scalini si corrispondono più o meno, si spinge, si raschia—e si giudica senza alcuna preoccupazione psicologica o fisiologica.
«Pronunziata la pena il giudice non si preoccupa se poco dopo quel condannato non gli tornerà dinanzi. Ma durante l'intervallo, che sa mai il giudice dell'esecuzione della pena? Che sa mai dell'effetto prodotto nel condannato dalla privazione della libertà? E per qual motivo colui che è emendato dopo 10 anni di prigione deve scontarne ancora altri 10, e qualche altro escire dopo 5 anni, mentre sarebbe utile che vi restasse ancora?—Il delitto è come una malattia, il rimedio deve essere appropriato all'infermo. È compito dell'antropologia criminale di fissare questa convenienza. Che si direbbe di un medico che fermato sotto la porta di un ospedale dicesse agli ammalati che gli venissero presentati: Pneumonia? Sciroppo di rabarbaro per 15 giorni! Tifo? Sciroppo di rabarbaro per un mese! e poi scorso quel termine lo mettesse, guarito o pur no, alla porta? Partendo dal principio di Cicerone: a natura hominis discenda est natura juris, si distinguerebbero le pene secondo che si abbiano sotto gli occhi le categorie: il delinquente nato, il delinquente alienato, il delinquente per abitudine acquisita, prodotto purulento della società, il delinquente di occasione ed il delinquente per passione.
«Perciò occorre una maggiore proporzionalità e suddivisibilità delle pene e sopratutto una maggiore indeterminatezza, colla sostituzione di altri metodi ai carcerari, specie per le pene brevi e colla mira costante dell'indennizzo.
«Di ogni delinquente[327] per il quale l'atto compiuto e le condizioni personali dimostrino non sufficiente sanzione sociale la riparazione del danno, il giudice dovrà soltanto decretare, nella sentenza di condanna, la segregazione a tempo indeterminato o nel manicomio criminale o nello stabilimento degli incorreggibili o negli stabilimenti (colonie agricole e carceri) per i delinquenti d'occasione, adulti e minorenni. La esecuzione poi di questa sentenza si dovrà precisare appunto per un'opera successiva non staccata, come ora, dall'opera del giudice, ma continuativa di essa, come funzione di difesa pratica e per parte di organi speciali. Le commissioni di esecuzione penale, per l'intervento dei periti antropologi-criminalisti, del giudice, dell'accusatore, e del difensore, insieme ai funzionari amministrativi, rappresenterebbero appunto non già l'abbandono e l'oblio del condannato, come ora avviene, appena pronunciata la sentenza, ma bensì un'opera umana ed efficace di protezione, sia della società, dalle pericolose liberazioni a scadenza fissa dei delinquenti temibili, sia dell'individuo, dall'inutile esecuzione di una condanna, che nel fatto siasi dimostrata eccessiva a suo riguardo personale. Connesso al principio della segregazione indeterminata sta dunque l'istituto della liberazione condizionale» (v. s.).
Pene extra-carcerarie.—Noi dobbiamo possibilmente evitare le ripetute e brevi entrate nella carcere, che abbiamo veduto essere la scuola del crimine, e del crimine più dannoso, l'associato. Esse, come ben dice Aspirall, impediscono ogni cura, rendono impossibile un lavoro continuato, dànno al reo una specie di prestigio sui generis, trovandosene di quelli che si pongono nel berretto il numero delle subite condanne[328].